Cassazione Penale, Sentenza n. 36654/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fornai aveva impugnato la sentenza di condanna per omicidio colposo avvenuto durante una battuta di caccia, deducendo: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova nella ricostruzione della dinamica e delle posizioni dei cacciatori (sostenendo che la vittima offriva il lato destro e non il sinistro e che la traiettoria accertata non era compatibile con quanto ritenuto dai giudici); 2) omissione di perizia balistica utile a stabilire l'origine del proiettile; 3) eccessività della pena e mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. (risarcimento del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, in massima parte, una proposta di diversa lettura del compendio probatorio riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Sul punto della perizia balistica la Corte ha ritenuto che il quadro probatorio fosse gia' esaustivo e che la richiesta fosse vaga ed esplorativa, non sussistendo l'indispensabilita' della prova nuova in appello. Quanto alla pena la Corte ha confermato la legittimita' della graduazione operata dal giudice di merito e ha respinto la pretese di riconoscimento di art. 62 n.6 cod. pen. perché il risarcimento era avvenuto dopo la pronuncia che consentiva il rito speciale. Inoltre il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamata come norma collegata al procedimento di merito che ha condotto alla condanna iniziale; la Corte non entra nel merito del suo applico ma ne prende atto nel contesto processuale
art. 589 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina l'omicidio colposo; la condanna dell'imputato e' stata pronunciata in riferimento a questo reato
art. 62 n. 6 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la circostanza attenuante prevista per il risarcimento del danno non potesse essere riconosciuta perché il risarcimento e' stato effettuato dopo la pronuncia decisiva richiesta per il riconoscimento (va conseguito anteriormente alla pronuncia rilevante)
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamiato in relazione ai limiti della rinnovazione probatoria in appello: la rinnovazione e' necessaria solo se il giudice non puo' decidere allo stato degli atti e ritiene la prova indispensabile; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per disporre una perizia balistica
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza l'assegnazione di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa; applicata per imporre a carico del ricorrente il versamento di euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per i principi sul trattamento delle spese e delle amende in caso di ricorso inammissibile; ha influenzato la decisione sul pagamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di fatto del giudice di merito: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Per ottenere l'ammissione di nuove prove o di perizie in grado d'appello occorre dimostrare che tale prova sia indispensabile e potenzialmente idonea a incidere sulla decisione; richieste vaghe o esplorative vengono rigettate.
- Il travisamento della prova deve essere documentato con specificita': la semplice discrepanza interpretativa o la proposta di una dinamica alternativa non soddisfa i requisiti di ammissibilita'.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito e si considera correttamente motivata se il giudice esprime i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; contestazioni generiche sull'entita' della pena sono inammissibili.
- La circostanza attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6) richiede che il risarcimento sia intervenuto nei termini rilevanti processualmente; un pagamento successivo alla fase utile non consente il riconoscimento automatico dell'attenuante.
- Il ricorso infondato o manifestamente inammissibile puo' comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende, specialmente se sussiste colpa nella determinazione dell'inammissibilita'.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36644/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36645/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36648/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36649/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36650/2025 del 11/11/2025
- Sentenza penale · 11 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36651/2025 del 11/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →