Corte di giustizia, Ordinanza C-309/21
Order of the Court (Ninth Chamber) of 28 September 2021. — Graanhandel P. van Schelven BV v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Agricultural policy – Organic products imported into the European Union – Withdrawal of the recognition of the control body – Action for annulment – Admissibility – Directly concerned person – Appeal manifestly unfounded. — Case C-309/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’appello di Graanhandel P. van Schelven BV contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento. Ha confermato che la revoca del riconoscimento dell’organismo di controllo CUC non incideva direttamente sulla situazione giuridica dell’importatore, ma soltanto sui suoi interessi economici. Di conseguenza, l’azione era inammissibile per difetto di legittimazione, senza che l’articolo 47 della Carta potesse modificare il sistema dei rimedi giurisdizionali dei Trattati.
Azione di annullamento contro il regolamento che revoca il riconoscimento di un organismo di controllo per prodotti biologici importati: legittimazione e interesse ad agire dell'importatore direttamente interessato
La questione giuridica
Se l’importatore di prodotti biologici possa essere considerato direttamente interessato, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dal regolamento di esecuzione che revoca il riconoscimento dell’organismo di controllo che certificava i prodotti dei suoi fornitori, e quindi se abbia legittimazione ad agire contro tale atto; in via preliminare, se sussista un interesse ad agire per l’annullamento dell’atto.
Principio di diritto
Un importatore di prodotti biologici non è direttamente interessato, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dal regolamento che revoca il riconoscimento dell’organismo di controllo dei suoi fornitori, quando l’atto non incide direttamente sulla sua situazione giuridica ma produce soltanto effetti economici indiretti sulle sue attività; la mancanza di un diritto a ottenere certificati da quello specifico organismo esclude la legittimazione ad agire. Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non consente di derogare ai requisiti di ricevibilità dei ricorsi diretti previsti dai Trattati.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articolo 52, paragrafo 7, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2019/446
- Regolamento (CE) n. 1235/2008
- Regolamento (CE) n. 834/2007
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Revoca del riconoscimento di un organismo di controllo per prodotti biologici importati
La Corte di giustizia, con ordinanza resa ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, ha esaminato un appello contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento proposto da un importatore olandese di cereali e semi. La controversia riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/446, che ha revocato il riconoscimento di CUC quale organismo abilitato a controllare e certificare prodotti biologici importati da alcuni paesi terzi.
Fatti e procedimento
Graanhandel P. van Schelven BV acquistava dal 2014 prodotti provenienti da Kazakhstan, Moldova, Russia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, certificati da CUC come biologici. Con il regolamento contestato, la Commissione ha ritirato il riconoscimento di CUC per tutte le categorie di prodotti e per i paesi terzi interessati, a causa di irregolarità commesse dall’organismo.
L’impresa ha impugnato davanti al Tribunale l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, in combinato disposto con il punto 3 dell’allegato II, nella parte in cui la revoca del riconoscimento incideva sulle sue importazioni. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 126 del proprio regolamento di procedura, ritenendo insussistenti sia l’interesse ad agire sia la legittimazione, poiché l’impresa non risultava direttamente interessata dall’atto.
Questioni esaminate in appello
In appello, la ricorrente ha contestato in sostanza due capi dell’ordinanza del Tribunale:
- l’assenza di interesse ad agire, e
- l’assenza di incidenza diretta dell’atto sulla sua situazione giuridica.
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, relativo alla legittimazione ad agire.
Normativa e criterio della diretta incidenza
La Corte richiama il criterio costante dell’articolo 263, quarto comma, TFUE: un atto è di diretta concernenza per una persona fisica o giuridica solo se soddisfa cumulativamente due condizioni:
- incide direttamente sulla sua situazione giuridica;
- non lascia alcun margine discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione.
Questo criterio è stato ribadito facendo riferimento alla sentenza ECB e Others v Trasta Komercbanka e Others, C‑663/17 P e altri, punto 103.
Ragionamento della Corte
La Corte ha confermato l’analisi del Tribunale secondo cui la revoca del riconoscimento di CUC non modificava direttamente la situazione giuridica dell’importatore.
In particolare:
- l’impresa non aveva un diritto specifico a ottenere certificati di ispezione proprio da CUC;
- il regolamento non incideva sul suo diritto generale a svolgere attività di importazione;
- gli eventuali disagi derivanti dalla necessità di rivolgersi ad altri organismi di controllo avevano natura economica e pratica, non giuridica;
- l’eventuale difficoltà di importare prodotti già certificati prima della data di entrata in vigore del regolamento non era dimostrata come conseguenza diretta dell’atto né come lesione della sua situazione giuridica.
La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della diretta incidenza sull’importatore, la questione se altri organismi di controllo avessero effettivamente preso il posto di CUC o meno: tale profilo attiene semmai al merito, ma non modifica la valutazione sulla ricevibilità.
Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva
L’appellante invocava anche l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, sostenendo che l’esclusione della legittimazione compromettesse la tutela giurisdizionale effettiva. La Corte ha respinto l’argomento ricordando che l’articolo 47 non può alterare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati, né i requisiti di ricevibilità delle azioni dirette davanti ai giudici dell’Unione.
Decisione e dispositivo
Poiché il Tribunale aveva correttamente dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di legittimazione, la Corte ha respinto l’intero appello come manifestamente infondato, senza esaminare il primo motivo relativo all’interesse ad agire.
Quanto alle spese, la Corte ha stabilito che la ricorrente sopporti le proprie spese, essendo l’appello deciso prima della notifica alla Commissione.
Principio affermato
La revoca del riconoscimento di un organismo di controllo per prodotti biologici importati non conferisce, da sola, all’importatore che si avvale di tale organismo la qualità di soggetto direttamente interessato, se l’atto non incide sulla sua posizione giuridica ma solo sui suoi interessi economici o sulle modalità pratiche della sua attività. La tutela giurisdizionale effettiva non consente di superare i limiti di ricevibilità stabiliti dall’articolo 263 TFUE.
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