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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-363/18

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021 (Estratti). — Nippon Chemi-Con Corporation contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Pratica concordata – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa e diritto di essere ascoltato – Intangibilità dell’atto – Infrazione unica e continuata – Restrizione della concorrenza per oggetto – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Punto 37 degli Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Competenza estesa al merito. — Causa T-363/18

Giurisprudenza europea62018TJ0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Nippon Chemi-Con contro la decisione della Commissione nel caso dei condensatori elettrolitici. Ha ritenuto sussistente la competenza territoriale della Commissione, ha confermato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata con oggetto anticoncorrenziale e ha validato la metodologia di calcolo dell’ammenda. È stata quindi confermata l’ammenda di EUR 97.921.000.

Intesa nel mercato dei condensatori elettrolitici: legittimità della decisione della Commissione su infrazione unica e continuata, competenza territoriale e calcolo dell’ammenda.

La questione giuridica

Se la Commissione fosse competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a un cartello incentrato in Giappone ma attuato anche nel SEE; se fosse provata l’esistenza di un’infrazione unica e continuata avente un oggetto anticoncorrenziale unico; se il comportamento riguardasse effettivamente tutti i condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio; e se il calcolo dell’ammenda, in particolare il valore delle vendite e il trattamento delle vendite realizzate tramite società figlie al 100%, fosse conforme agli orientamenti del 2006 e ai principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato integralmente la decisione della Commissione: un cartello organizzato fuori dal SEE ricade nell’articolo 101 TFUE quando è attuato nel SEE mediante vendite dei prodotti oggetto dell’intesa e scambi di informazioni che riguardano anche clienti o mercato europeo; la Commissione può qualificare il comportamento come infrazione unica e continuata se gli scambi presentano un obiettivo comune di coordinamento dei prezzi e di riduzione dell’incertezza sul mercato; ai fini del valore delle vendite per l’ammenda, devono essere incluse le vendite nel SEE effettuate dall’unità economica formata dalla società madre e dalle società figlie interamente controllate, salvo prova contraria dell’autonomia delle figlie. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l’ammenda è stata confermata.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 56 dell’accordo SEE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende
  • Comunicazione sulla cooperazione del 2006

Intesa nel mercato dei condensatori elettrolitici: competenza, infrazione unica e continuata, ammenda

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Nippon Chemi-Con Corporation avverso la decisione della Commissione nel caso AT.40136 – Condensatori. La Commissione aveva accertato una partecipazione della ricorrente a un cartello relativo ai condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio, e le aveva inflitto un’ammenda di EUR 97.921.000.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, società giapponese, produce condensatori elettrolitici all’alluminio e aveva prodotto anche condensatori al tantalio. La Commissione ha avviato l’istruttoria dopo una domanda di marker presentata da Panasonic, ha richiesto informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 e ha svolto ispezioni nei locali della Europe Chemi-Con ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Dopo la comunicazione degli addebiti del 4 novembre 2015 e una successiva lettera di esposizione dei fatti del 4 maggio 2016, la Commissione ha adottato la decisione finale il 21 marzo 2018.

Contenuto della decisione impugnata

La Commissione ha constatato un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel periodo dal 26 giugno 1998 al 23 aprile 2012, nell’intero SEE. Il cartello coinvolgeva nove imprese o gruppi di imprese e consisteva in riunioni multilaterali e contatti bilaterali o trilaterali nei quali i partecipanti scambiavano informazioni su prezzi presenti e futuri, riduzioni di prezzo, offerta e domanda, e talvolta concludevano accordi sui prezzi. La Commissione ha qualificato il comportamento come intesa/pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale unico, volto a evitare la concorrenza sui prezzi e a coordinare il comportamento futuro sul mercato.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto sei motivi. I primi cinque contestavano la constatazione dell’infrazione: violazione del diritto di essere ascoltato e dei diritti della difesa, insufficienza di prove ed errori di fatto, assenza di infrazione unica e continuata, assenza di restrizione per oggetto e difetto di competenza territoriale della Commissione. Il sesto motivo riguardava il calcolo dell’ammenda, con contestazione del valore delle vendite, dell’applicazione degli orientamenti del 2006 e dei principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Competenza territoriale della Commissione

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 101 TFUE si applica sia quando il comportamento è attuato nel territorio dell’Unione/SEE, sia quando è prevedibile che produca effetti immediati e sostanziali nel mercato interno. Nel caso concreto, ha ritenuto che il cartello fosse stato attuato anche nel SEE, poiché i partecipanti effettuavano vendite di condensatori nel SEE e si scambiavano informazioni su clienti stabiliti o operanti in Europa, oltre a coordinare la propria politica commerciale senza limitazioni geografiche. Di conseguenza, la Commissione era territorialmente competente ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE.

Esistenza di un’infrazione unica e continuata

Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha confermato che la Commissione aveva dimostrato un piano d’insieme fondato su un obiettivo comune: evitare la concorrenza sui prezzi e coordinare il comportamento futuro dei partecipanti. Le diverse serie di riunioni (ECC, ATC, MK e CUP), pur evolvendosi nel tempo e utilizzando talvolta meccanismi diversi, perseguivano lo stesso scopo anticoncorrenziale. Il Tribunale ha anche respinto l’argomento secondo cui la descrizione del piano sarebbe stata vaga, rilevando che la decisione impugnata individuava con precisione prodotti, durata e ambito geografico dell’infrazione.

Ambito oggettivo dell’intesa: condensatori all’alluminio e al tantalio

La ricorrente sosteneva che l’eterogeneità del settore impedisse di ricondurre il cartello a tutti i condensatori elettrolitici. Il Tribunale ha replicato che la Commissione non era tenuta a definire il mercato rilevante in termini economici, poiché erano gli stessi partecipanti al cartello a determinare i prodotti oggetto delle discussioni. Dalle prove raccolte risultava che gli scambi non erano limitati a sottotipi specifici, ma riguardavano i condensatori all’alluminio e al tantalio in generale, includendo fattori di prezzo rilevanti come il costo delle materie prime e le fluttuazioni dei cambi. La Commissione poteva quindi considerare l’infrazione riferita all’insieme di tali prodotti.

Calcolo dell’ammenda e valore delle vendite

Nel sesto motivo, il Tribunale ha confermato l’impostazione della Commissione sul valore delle vendite ai fini del punto 13 degli orientamenti del 2006. Poiché Nippon Chemi-Con controllava al 100% la Europe Chemi-Con e la United Chemi-Con, società che realizzavano vendite nel SEE, ricorreva la presunzione di unità economica e di mancanza di autonomia delle figlie. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a confutare tale presunzione; pertanto, le vendite delle figlie nel SEE potevano essere incluse nel valore delle vendite rilevante per il calcolo della base dell’ammenda. Il Tribunale ha quindi ritenuto legittimo anche l’uso del fatturato relativo ai prodotti oggetto dell’infrazione realizzato dall’impresa nel SEE.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha quindi confermato la decisione della Commissione e l’ammenda inflitta, ponendo le spese a carico della ricorrente, comprese quelle della Commissione.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • un’intesa organizzata fuori dal SEE è perseguibile se attuata nel SEE tramite vendite o contatti che coinvolgono il mercato europeo;
  • un complesso di contatti anticoncorrenziali può integrare un’infrazione unica e continuata quando è sorretto da un obiettivo comune di coordinamento dei prezzi;
  • ai fini dell’ammenda, le vendite effettuate nel SEE da società figlie interamente controllate devono essere imputate all’impresa, salvo prova contraria dell’autonomia economica delle figlie.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzacartelliammende antitrustcompetenza territorialediritti della difesa

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