Tribunale, Sentenza T-592/20
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 29 September 2021. — Univers Agro EOOD v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark AGATE – Absolute ground for refusal – Bad faith – Article 52(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 59(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-592/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso di Univers Agro contro la decisione EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio UE AGATE. La Corte ha ritenuto che il deposito fosse avvenuto in mala fede, valorizzando la conoscenza dell’uso anteriore del segno in Bulgaria, la relazione concorrenziale tra le parti e l’assenza di una plausibile logica commerciale del deposito. È stato inoltre chiarito che il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella dell’EUIPO su questioni non ancora esaminate in sede amministrativa.
Nullità di marchio UE per mala fede: la Corte conferma l’annullamento del marchio denominativo AGATE perché depositato in cattiva fede ai sensi dell’art. 52, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.
La questione giuridica
Se il marchio AGATE fosse stato depositato in mala fede, in particolare: se il richiedente conoscesse l’uso anteriore del segno AGATE in Bulgaria da parte dell’interveniente tramite il distributore Omnifak, e se, alla luce delle circostanze del caso, il deposito fosse volto a ostacolare un concorrente e a trarre indebito vantaggio dalla mancata protezione formale del segno dell’interveniente.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un marchio UE è nullo per mala fede quando, valutando globalmente tutte le circostanze rilevanti, risulti che il deposito non mirava a un uso leale nel commercio ma a ostacolare un concorrente o a ottenere un diritto esclusivo per fini estranei alla funzione essenziale del marchio. La conoscenza, da parte del richiedente, dell’uso anteriore di un segno identico o simile in uno Stato membro, pur non essendo sufficiente da sola, può essere desunta da un insieme di indizi quali la vicinanza commerciale, la durata e l’intensità dell’uso, la cronologia degli eventi, l’assenza di una logica commerciale e i comportamenti successivi al deposito. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto plausibile e sufficientemente dimostrato che Univers Agro conoscesse l’uso del segno AGATE in Bulgaria e avesse depositato il marchio per bloccare il mercato bulgaro e sottrarre clientela, sicché la nullità per mala fede è stata confermata.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 52, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 59, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 72, paragrafo 3
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 97
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Nullità del marchio UE AGATE per mala fede
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il marchio denominativo AGATE, registrato da Univers Agro EOOD per pneumatici, fosse stato depositato in mala fede ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Parti e svolgimento della vicenda amministrativa
Univers Agro aveva depositato il 7 marzo 2017 una domanda di registrazione del marchio UE AGATE per pneumatici di classe 12. Successivamente Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co. Ltd, titolare di un marchio figurativo cinese comprendente l’elemento verbale "Agate" e utilizzato in Bulgaria tramite il distributore Omnifak, chiese la dichiarazione di nullità. La divisione di annullamento accolse la domanda e la commissione di ricorso confermò la nullità per mala fede.
Questioni preliminari di competenza e diritto applicabile
Il Tribunale precisa anzitutto che, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, esso può solo annullare o modificare le decisioni delle commissioni di ricorso, ma non pronunciare una sentenza meramente dichiarativa sulla validità del marchio. Per questo la domanda volta a ottenere una declaratoria di validità è stata respinta per difetto di competenza. Quanto al diritto sostanziale, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 7 marzo 2017, si applicano le disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009; le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001.
Quadro normativo e nozione di mala fede
Il Tribunale ricorda, richiamando la giurisprudenza Koton, che la nozione di mala fede non è definita dal legislatore dell’Unione e va interpretata secondo il significato comune, il contesto del diritto dei marchi e gli obiettivi del sistema. La mala fede ricorre quando il deposito non mira a una concorrenza leale ma a pregiudicare in modo contrario ai corretti usi commerciali gli interessi di terzi, oppure a ottenere un diritto esclusivo per fini diversi dalle funzioni del marchio, in particolare dalla sua funzione di indicazione di origine. L’intenzione del richiedente è un elemento soggettivo, ma deve essere desunta oggettivamente da tutte le circostanze rilevanti.
Primo profilo: conoscenza dell’uso anteriore del segno AGATE in Bulgaria
Sul primo motivo, il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui Univers Agro doveva conoscere l’uso del segno AGATE in Bulgaria. Rilevano, in particolare:
- l’operatività delle parti nello stesso mercato di nicchia, quello della vendita di pneumatici;
- la presenza in Bulgaria sia di Univers Agro sia del distributore Omnifak;
- il fatto che i pneumatici commercializzati da entrambe le parti avessero origine cinese;
- la quantità non trascurabile di pneumatici AGATE importati e venduti in Bulgaria tra il 2014 e il 2017.
Il Tribunale precisa che la durata dell’uso è solo uno dei fattori che possono fondare una presunzione di conoscenza. Nel caso concreto, la combinazione dei fattori sopra indicati è sufficiente a restringere in modo ragionevole il novero dei concorrenti di cui il richiedente poteva conoscere l’attività. Le doglianze relative alla pretesa falsificazione dei documenti dell’interveniente sono state respinte perché non supportate da elementi concreti idonei a mettere in dubbio l’autenticità delle prove prodotte. Il Tribunale osserva inoltre che l’EUIPO non era tenuto ad adottare misure istruttorie richieste dalla parte, trattandosi di un potere discrezionale.
Secondo profilo: intenzione del richiedente al momento del deposito
Quanto alle intenzioni di Univers Agro, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente escluso una logica commerciale plausibile del deposito. La mancata prova dell’uso effettivo del marchio, pur non essendo di per sé decisiva, è stata considerata insieme ad altri elementi, tra cui:
- l’assenza di un’attività commerciale chiara e consolidata nel settore dei pneumatici;
- l’assenza di una spiegazione convincente per l’ingresso nel settore;
- la rapidità con cui, dopo la registrazione, la società ha intrapreso azioni contro l’interveniente e il distributore;
- il contesto di una strategia mirata a bloccare il mercato bulgaro e ad appropriarsi della clientela già sviluppata dall’interveniente.
Il Tribunale sottolinea che l’analisi non si è fondata su un solo elemento, ma su una valutazione globale della condotta del richiedente.
Valutazione delle prove prodotte dalle parti
La sentenza dedica ampio spazio alla valutazione delle dichiarazioni giurate rese da clienti del distributore Omnifak e di altri documenti. Il Tribunale afferma che tali dichiarazioni, non essendo provenienti da soggetti collegati all’interveniente, conservano valore probatorio in assenza di elementi contrari specifici. Alcune imprecisioni formali, come errori nel numero identificativo della società o nel nome del manager, non bastano a svuotarne la credibilità. Analogamente, la dichiarazione del rappresentante di Univers Agro, secondo cui egli non conosceva i sottoscrittori e non aveva agenti commerciali, non è sufficiente a neutralizzare le altre prove. Anche il fatto che uno solo dei dichiarante abbia ritrattato non incide sulle restanti dichiarazioni.
Esito finale e dispositivo
Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione nel ritenere provata la mala fede del deposito del marchio AGATE. Pertanto il ricorso è integralmente respinto e Univers Agro è condannata alle spese. La sentenza conferma che, in materia di nullità per mala fede, il comportamento complessivo del richiedente e il contesto concorrenziale possono essere decisivi anche in assenza di un diritto anteriore formalmente registrato nello Stato membro interessato.
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