Tribunale, Sentenza T-343/18
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021 (Estratti). — Tokin Corp. contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Comunicazione degli addebiti – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti. — Causa T-343/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Tokin Corp. contro la decisione della Commissione che le infliggeva ammende per la partecipazione a un cartello nel mercato dei condensatori elettrolitici. La Corte ha ritenuto legittimo l'uso dell'ultimo anno completo di partecipazione all'infrazione come base per il valore delle vendite e ha escluso qualsiasi violazione dei principi di parità di trattamento e proporzionalità. Ha inoltre confermato la scelta della Commissione di compensare la mancata prova di partecipazione alle riunioni CUP mediante una riduzione per circostanze attenuanti, senza abbassare il coefficiente di gravità.
Ammende antitrust per cartello nel mercato dei condensatori elettrolitici: legittimità del criterio dell'ultimo anno completo di partecipazione all'infrazione e della differenziazione del coefficiente di gravità per le imprese non coinvolte nelle riunioni CUP.
La questione giuridica
Se la Commissione, nel calcolo delle ammende antitrust ex articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e orientamenti 2006, potesse: 1) utilizzare come anno di riferimento l'ultimo esercizio completo di partecipazione all'infrazione per determinare il valore delle vendite della ricorrente; 2) applicare un coefficiente di gravità del 16% uguale per i partecipanti al cartello, compensando la mancata partecipazione della ricorrente alle riunioni CUP con una riduzione per circostanze attenuanti; 3) rispettare i principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e responsabilità personale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che la Commissione può determinare il valore delle vendite ai fini dell'importo di base dell'ammenda prendendo come riferimento l'ultimo anno completo di partecipazione all'infrazione, purché il criterio sia applicato in modo coerente, obiettivo e rappresentativo della situazione economica dell'impresa; può inoltre tener conto della minore partecipazione di una singola impresa a un cartello mediante una riduzione a titolo di circostanze attenuanti, senza dover necessariamente riflettere tale differenza nel coefficiente di gravità. Nel caso di specie, né il diverso anno di riferimento rispetto alla comunicazione degli addebiti né il coefficiente di gravità del 16% hanno violato i principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento o responsabilità personale, sicché il ricorso è stato integralmente respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell'accordo SEE
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (comunicazione sulla cooperazione del 2006)
- Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006
Ammende antitrust per cartello nel mercato dei condensatori elettrolitici: valore delle vendite e coefficiente di gravità
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Tokin Corp. avverso la decisione della Commissione nel caso AT.40136 – Condensatori, con cui veniva accertata una partecipazione a un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 SEE e venivano inflitte ammende.
Fatti e procedimento amministrativo
Tokin Corp., società giapponese produttrice di condensatori elettrolitici al tantalio, aveva partecipato al cartello per la parte di sua competenza dal 29 gennaio 2003 al 23 aprile 2012, salvo le riunioni CUP. La Commissione aveva avviato l'istruttoria a seguito di una domanda di marker presentata da Panasonic e aveva poi adottato la comunicazione degli addebiti il 4 novembre 2015 e la decisione finale il 21 marzo 2018.
Infrazione contestata e struttura del cartello
La Commissione aveva accertato un'infrazione unica e continuata nel SEE, consistita nel coordinamento delle politiche dei prezzi per condensatori elettrolitici all'alluminio e al tantalio. Il cartello era organizzato mediante riunioni multilaterali periodiche in Giappone, inizialmente denominate ECC, poi ATC, quindi MK, oltre a riunioni CUP; vi erano anche contatti bilaterali e trilaterali ad hoc. Gli scambi riguardavano prezzi attuali e futuri, riduzioni di prezzo, domanda e offerta, e in alcuni casi accordi e monitoraggio dei prezzi.
Determinazione delle ammende nella decisione impugnata
Nel calcolo dell'ammenda, la Commissione aveva applicato gli orientamenti del 2006 e il criterio del punto 13, prendendo come riferimento l'ultimo anno completo di partecipazione all'infrazione. Aveva calcolato il valore delle vendite sul fatturato relativo a condensatori elettrolitici all'alluminio e al tantalio fatturati nel SEE, applicato un coefficiente di durata pari a 9,23 e fissato il coefficiente di gravità al 16%, ritenendo il cartello un accordo orizzontale di coordinamento dei prezzi esteso a tutto il SEE. Aveva poi aggiunto un importo supplementare del 16% e concesso una riduzione del 3% per la mancata prova di partecipazione di Tokin alle riunioni CUP, oltre a una riduzione del 15% per cooperazione ex comunicazione del 2006.
Primo motivo: periodo di riferimento e parità di trattamento
Tokin sosteneva che l'uso dell'ultimo anno completo di partecipazione all'infrazione avesse provocato un'ammenda eccessiva e discriminatoria, anche perché la Commissione aveva modificato nella decisione finale la data di cessazione dell'infrazione rispetto alla comunicazione degli addebiti. Il Tribunale ha ricordato che la comunicazione degli addebiti ha carattere provvisorio e che la Commissione può modificare le proprie valutazioni alla luce del procedimento, purché il destinatario abbia potuto difendersi sui fatti pertinenti. Ha inoltre affermato che il maggior importo derivante dall'applicazione del punto 13 degli orientamenti del 2006 non viola di per sé la proporzionalità.
Primo motivo: assenza di discriminazione nel confronto con altre imprese
Quanto alla presunta disparità di trattamento, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva applicato il medesimo criterio dell'ultimo anno completo di partecipazione all'infrazione a tutti i partecipanti, con la sola eccezione di Elna e Nippon Chemi-Con, per le quali la scelta di un anno diverso era giustificata dal fatto che avevano cessato di vendere condensatori al tantalio prima della fine della loro partecipazione. Secondo il Tribunale, tale approccio era coerente, oggettivo e idoneo a garantire comparabilità dei dati e rappresentatività economica, senza discriminazioni né violazione della parità di trattamento.
Secondo motivo: coefficiente di gravità e mancata partecipazione alle riunioni CUP
Tokin contestava che la Commissione non avesse applicato un coefficiente di gravità inferiore, nonostante la sua mancata partecipazione alle riunioni CUP. Il Tribunale ha precisato che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nel tener conto del comportamento individuale dell'impresa sia nella fase della gravità sia in quella delle circostanze attenuanti o aggravanti. Nel caso concreto, il coefficiente del 16% era giustificato dalla natura dell'infrazione e dalla sua estensione all'intero SEE; la mancata prova della partecipazione alle riunioni CUP era stata già valorizzata mediante una riduzione del 3% dell'importo di base, soluzione ritenuta compatibile con l'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e con il principio di responsabilità personale.
Domanda di riduzione dell'ammenda in sede di sindacato di merito
In subordine, Tokin chiedeva al Tribunale di ridurre le ammende ricalcolando il valore delle vendite sulla base di una media delle vendite nel SEE per il periodo disponibile. Il Tribunale ha respinto anche tale domanda, osservando che il criterio proposto non garantiva né rappresentatività economica né rispetto della parità di trattamento, mentre il criterio adottato dalla Commissione risultava coerente e oggettivo. Non vi erano dunque ragioni per esercitare la competenza estesa al merito al fine di modificare l'importo sanzionatorio.
Dispositivo
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Tokin Corp. alle spese, incluse quelle sostenute dalla Commissione europea.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nel calcolo delle ammende antitrust, la Commissione può utilizzare l'ultimo anno completo di partecipazione all'infrazione come base per il valore delle vendite, purché il criterio sia applicato in modo uniforme e giustificato. Conferma inoltre che differenze individuali tra partecipanti al cartello possono essere prese in considerazione anche nella fase delle circostanze attenuanti, senza che ciò imponga necessariamente una modulazione del coefficiente di gravità.
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