Tribunale, Ordinanza T-611/20
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 28 September 2021. — Airoldi Metalli SpA v European Commission. — Action for annulment – Dumping – Imports of aluminium extrusions originating in China – Registration of imports – No interest in bringing proceedings – Inadmissibility. — Case T-611/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il ricorso di un importatore italiano contro il regolamento che imponeva la registrazione delle importazioni di estrusi di alluminio originari della Cina. Ha ritenuto che la misura impugnata fosse solo una garanzia procedurale nell’ambito del procedimento antidumping e che il ricorrente non avesse provato un pregiudizio concreto né un interesse attuale all’annullamento. L’azione è stata quindi dichiarata inammissibile, con condanna alle spese.
Azione di annullamento contro il regolamento che assoggetta a registrazione le importazioni di estrusioni di alluminio dalla Cina: il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire.
La questione giuridica
Se il ricorrente avesse un interesse attuale e concreto a chiedere l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 sulla registrazione delle importazioni; in via preliminare, se il procedimento fosse divenuto privo di oggetto dopo l’adozione del regolamento provvisorio e di quello definitivo; e, subordinatamente, se sussistessero i presupposti di ricevibilità dell’azione in termini di atto impugnabile e legittimazione ad agire.
Principio di diritto
L’azione di annullamento contro un regolamento che si limita a disporre la registrazione delle importazioni, nell’ambito di un procedimento antidumping, è inammissibile se il ricorrente non dimostra un interesse attuale e concreto all’annullamento: la registrazione è una misura procedurale che grava sulle autorità doganali e non sugli importatori, non comporta di per sé un onere o un pregiudizio provato per il ricorrente e, nel caso di specie, il rischio di applicazione retroattiva dei dazi era comunque venuto meno con il regolamento definitivo. La mera prospettiva astratta di un’azione risarcitoria non basta a fondare l’interesse ad agire.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 131 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546
Registrazione delle importazioni di estrusioni di alluminio dalla Cina e inammissibilità del ricorso
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Airoldi Metalli SpA contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215, che rendeva soggette a registrazione le importazioni di estrusioni di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping. Il Tribunale, Quinta Sezione, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Fatti e procedimento amministrativo
La società ricorrente, importatrice italiana di metalli non ferrosi, operava anche nell’importazione di estrusioni di alluminio dalla Cina. Dopo la denuncia antidumping presentata da European Aluminium e l’avvio dell’inchiesta da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione aveva selezionato un campione di importatori non collegati, includendo Airoldi Metalli. La ricorrente aveva presentato osservazioni, ulteriori informazioni ed era stata anche ascoltata nel corso dell’indagine.
Su richiesta di European Aluminium, la Commissione ha poi adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215, in base all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, disponendo la registrazione delle importazioni. Successivamente, dopo la proposizione del ricorso, la Commissione ha adottato il regolamento provvisorio (UE) 2020/1428, che ha imposto dazi antidumping provvisori e ha ordinato alle autorità doganali di cessare la registrazione; infine, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, ha introdotto dazi definitivi senza riscossione retroattiva per le importazioni registrate.
Questione preliminare: eventuale sopravvenuta carenza di oggetto
La Commissione sosteneva che, a seguito del regolamento definitivo, il ricorso fosse divenuto privo di oggetto. Il Tribunale ha respinto tale impostazione, rilevando che il regolamento contestato non era stato formalmente revocato e continuava a far parte dell’ordinamento dell’Unione. Il fatto che la misura di registrazione avesse cessato di produrre effetti non faceva venir meno, di per sé, l’oggetto del giudizio.
Natura della misura di registrazione nel sistema antidumping
Il Tribunale ha ricordato che la registrazione delle importazioni serve principalmente a preservare la possibilità di applicare retroattivamente i dazi definitivi, qualora l’inchiesta lo consenta e ricorrano le condizioni previste. Si tratta quindi di una garanzia procedurale che non pregiudica l’esito finale del procedimento antidumping, né determina di per sé il contenuto dei futuri dazi o le modalità della loro eventuale retroattività.
Interesse ad agire: criteri applicabili
Richiamando la giurisprudenza costante, il Tribunale ha ribadito che un’azione di annullamento è ammissibile solo se l’annullamento richiesto può produrre, di per sé, conseguenze giuridiche favorevoli al ricorrente. L’interesse deve essere attuale e concreto, sussistere al momento del ricorso e permanere fino alla decisione finale; non può basarsi su ipotesi future o meramente eventuali.
Valutazione dei pregiudizi dedotti dalla ricorrente
Il Tribunale ha esaminato separatamente gli argomenti della società ricorrente:
- quanto all’asserito aggravio amministrativo, ha osservato che la ricorrente aveva fornito solo affermazioni generiche, prive di prova concreta circa un cambiamento degli obblighi doganali;
- quanto ai costi aggiuntivi o alle garanzie, ha rilevato che il regolamento contestato non imponeva di per sé alcuna garanzia finanziaria, che invece è prevista dal regolamento di base in caso di dazi provvisori;
- quanto alla perdita di clienti e al danno commerciale, ha ritenuto non provato il nesso causale tra tali effetti e la mera registrazione delle importazioni, essendo plausibili anche altre cause, tra cui il contesto economico alterato dalla pandemia di COVID-19 e la situazione specifica dell’impresa;
- quanto al rischio di dazi retroattivi, ha osservato che esso era in origine solo ipotetico e che, comunque, il regolamento definitivo ha escluso la riscossione retroattiva.
Azione risarcitoria invocata dalla ricorrente
La ricorrente sosteneva che l’annullamento del regolamento fosse necessario per fondare una futura azione risarcitoria. Il Tribunale ha respinto anche questo argomento: la mera intenzione astratta di promuovere un’azione per danni non basta a dimostrare un interesse ad agire, se non risulta che tale azione sia già stata proposta o almeno concretamente preparata.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale ha concluso che l’annullamento del regolamento contestato non avrebbe prodotto, in sé, alcun vantaggio giuridico per Airoldi Metalli SpA. Di conseguenza, ha accolto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse ad agire e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare gli ulteriori motivi di irricevibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Principi ricavabili
La pronuncia conferma che, in materia antidumping, la registrazione delle importazioni è una misura strumentale e procedurale: la sua impugnazione richiede la prova di un pregiudizio concreto e attuale, non essendo sufficiente il timore di future conseguenze economiche o di una possibile responsabilità da dazi retroattivi. Inoltre, la possibilità teorica di un successivo ricorso risarcitorio non è, da sola, sufficiente a radicare l’interesse ad agire in annullamento.
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