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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-344/18

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021 (Estratti). — Rubycon Corp. e Rubycon Holdings Co. Ltd contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Ammende – Immunità parziale dall’ammenda – Punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Limite massimo del 10% del fatturato – Competenza estesa al merito. — Causa T-344/18

Giurisprudenza europea62018TJ0344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Rubycon Corp. e Rubycon Holdings contro la decisione della Commissione nel caso dei condensatori elettrolitici. Ha confermato il diniego di un’immunità parziale aggiuntiva e di una riduzione supplementare dell’ammenda, ritenendo corretta la valutazione della Commissione sulle prove relative alle riunioni ECC e CUP. Ha anche escluso qualsiasi violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e personalità delle sanzioni nell’applicazione degli orientamenti del 2006 e del massimale del 10% del fatturato.

Intesa nel mercato dei condensatori elettrolitici: legittimità del diniego di immunità parziale dall’ammenda e di una riduzione supplementare, nonché corretta applicazione degli orientamenti del 2006 e del massimale del 10% del fatturato.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente negato alle ricorrenti: 1) l’immunità parziale dall’ammenda ai sensi del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2006, nonostante la produzione di prove sulle riunioni ECC e CUP; 2) una riduzione supplementare dell’ammenda ai sensi del punto 37 degli orientamenti del 2006; 3) una riduzione ulteriore invocando i principi di proporzionalità, parità di trattamento e personalità delle pene e sanzioni, in relazione all’applicazione del limite massimo del 10% del fatturato.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che l’immunità parziale dall’ammenda prevista dal punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2006 opera solo sull’importo della sanzione e richiede che le prove fornite consentano alla Commissione di dimostrare fatti ulteriori che accrescano la gravità o la durata dell’infrazione; essa non incide sulla portata della responsabilità accertata. Ha inoltre affermato che, in un cartello complesso e unico fondato su accordi e/o pratiche concordate di coordinamento dei prezzi, la Commissione non è tenuta a qualificare in modo distinto ogni condotta come "accordo" o "pratica concordata", né a riconoscere una maggiore gravità degli accordi rispetto alle pratiche concordate. Infine, ha ritenuto che l’applicazione del metodo degli orientamenti del 2006 e del limite massimo del 10% del fatturato non imponeva una riduzione supplementare ex punto 37, né integrava violazioni dei principi di proporzionalità, parità di trattamento o personalità delle pene.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2006
  • Punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006
  • Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006
  • Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006

Intesa nel mercato dei condensatori elettrolitici: diniego di immunità parziale e di riduzione supplementare dell’ammenda

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Rubycon Corp. e Rubycon Holdings Co. Ltd avverso la decisione della Commissione nel caso AT.40136 – Condensatori. Il Tribunale esamina, in particolare, la legittimità del trattamento sanzionatorio applicato a fronte di un’intesa orizzontale di lunga durata nel settore dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione ha accertato un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, consistente nel coordinamento delle politiche dei prezzi per condensatori elettrolitici, realizzato tramite riunioni multilaterali periodiche in Giappone e contatti bilaterali/trilaterali ad hoc. Le riunioni sono state indicate, nel tempo, come ECC, ATC, MK e CUP. Le ricorrenti hanno chiesto il trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2006 e hanno fornito elementi sulle riunioni ECC e CUP.

Decisione della Commissione e calcolo delle ammende

La Commissione ha attribuito alla prima ricorrente la partecipazione diretta al cartello dal 26 giugno 1998 al 23 aprile 2012 e alla seconda ricorrente la responsabilità in quanto società madre al 100% per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 23 aprile 2012. Nell’quantificazione dell’ammenda ha applicato gli orientamenti del 2006, prendendo come base il valore delle vendite nel SEE, fissando il coefficiente per la gravità al 16% e un importo aggiuntivo del 16% ai fini deterrenti. Ha poi concesso un’immunità parziale per la durata limitatamente al periodo 26 giugno 1998-28 agosto 2003, una riduzione del 30% per il valore aggiunto significativo della cooperazione e ha applicato il massimale del 10% del fatturato totale ex articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

Primo motivo: immunità parziale dall’ammenda

Il Tribunale ha ricordato che il punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2006 richiede che le prove fornite siano determinanti e consentano di dimostrare altri fatti idonei ad accrescere la gravità o la durata dell’infrazione. Ha osservato che la Commissione aveva già concesso un’immunità parziale per la durata, non computando il periodo iniziale del cartello ai fini del coefficiente moltiplicatore, poiché le prove delle ricorrenti avevano consentito di accertare ulteriori fatti sulla durata.

Quanto alla gravità, il Tribunale ha ritenuto corretto il diniego di un’ulteriore immunità parziale: le prove sulle riunioni ECC e CUP non avevano rivelato fatti autonomi tali da accrescere la gravità complessiva dell’infrazione. Le riunioni ECC e CUP si inserivano infatti nella stessa intesa complessa, caratterizzata da scambi di informazioni sui prezzi, sull’offerta e sulla domanda e, talora, da accordi sui prezzi, tutti riconducibili alla medesima violazione grave dell’articolo 101 TFUE.

Qualificazione delle condotte come accordi e/o pratiche concordate

Il Tribunale ha sottolineato che, in un’infrazione complessa e unitaria di lunga durata, la Commissione non è tenuta a qualificare ogni singolo comportamento come accordo o pratica concordata. Le due nozioni hanno natura simile e sono entrambe ricomprese nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Di conseguenza, non è possibile inferire una maggiore gravità degli "accordi" rispetto alle "pratiche concordate" nel contesto specifico del caso. Le sentenze invocate dalle ricorrenti, tra cui Galp Energía España e Bolloré, sono state ritenute non pertinenti perché riguardavano situazioni diverse, con partecipazione più limitata o assente ad alcuni elementi del cartello.

Parità di trattamento e confronto con altri partecipanti al cartello

Le ricorrenti hanno sostenuto di essere state trattate meno favorevolmente rispetto ad altre imprese cui era stata riconosciuta una riduzione del 3%. Il Tribunale ha respinto il rilievo osservando che i casi non erano comparabili: quelle imprese non avevano partecipato ad alcuni gruppi di riunioni, mentre Rubycon aveva invece partecipato alle riunioni CUP e MK; inoltre, la riduzione accordata alle altre imprese derivava da una valutazione della loro partecipazione relativa all’infrazione, non dalla loro cooperazione con la Commissione. La cooperazione resa nel quadro della clemenza non può essere valorizzata come circostanza attenuante al di fuori della comunicazione sulla cooperazione.

Secondo motivo: riduzione supplementare ex punto 37 degli orientamenti del 2006

Le ricorrenti chiedevano che la Commissione si discostasse dal metodo generale per concedere una riduzione supplementare, in particolare perché il massimale del 10% del fatturato avrebbe colpito più facilmente le imprese specializzate o monoprodotto. Il Tribunale ha escluso che la Commissione fosse tenuta a farlo: il metodo degli orientamenti del 2006 resta applicabile anche se il massimale opera frequentemente per imprese con attività meno diversificate, poiché il limite del 10% ha una funzione autonoma, volta a evitare ammende eccessive o sproporzionate e non a differenziare il livello sanzionatorio in base alla struttura commerciale dell’impresa.

Cooperazione, massimale del 10% e personalità delle sanzioni

Il Tribunale ha osservato che le ricorrenti hanno già beneficiato di tre elementi favorevoli: immunità parziale per la durata, applicazione del massimale del 10% e riduzione del 30% per il valore aggiunto significativo della cooperazione. Il fatto che il massimale abbia ridotto l’importo di base non implica un vizio del metodo di calcolo, perché il limite assoluto è autonomo rispetto ai criteri di gravità e durata. È stato inoltre escluso che vi sia stata violazione del principio di personalità delle pene e sanzioni, poiché il ricorso non riguardava un’erronea imputazione in solido tra imprese diverse, ma solo il livello della sanzione.

Decisione finale

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Rubycon Corp. e Rubycon Holdings Co. Ltd alle spese proprie e a quelle della Commissione. La sentenza conferma così la piena legittimità del trattamento sanzionatorio applicato dalla Commissione nel caso dei condensatori.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzacartelliammende antitrustclemenza e cooperazione con la commissionesolidarietà nelle sanzioni

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