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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32784/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un professionista agiva per ottenere il pagamento di ulteriori compensi per attività di assistenza professionale svolta in favore di una società. In precedenza aveva già ottenuto un decreto ingiuntivo per prestazioni rese sino al 2010; la nuova domanda riguardava attività asseritamente svolta nel 2011. Il giudice di pace aveva dichiarato la domanda inammissibile per abusivo frazionamento del credito. In appello, però, il tribunale aveva accertato in fatto che le prestazioni richieste erano riferite al 2011, quindi successive e fondate su un autonomo incarico, escludendo il frazionamento abusivo, e aveva condannato la società al pagamento di una somma inferiore a quella domandata. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 1175, 1374 e 1181 c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto confermare l'abusiva parcellizzazione del credito già ravvisata in primo grado; con il secondo deduceva violazione degli artt. 2468 e 2469 c.c., 99 e 159 c.p.c. e omessa pronuncia, sostenendo che avrebbe dovuto essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie: il tribunale aveva compiuto un accertamento di fatto adeguatamente motivato, ritenendo che il credito riguardasse prestazioni del 2011, autonome rispetto a quelle già coperte dal precedente decreto ingiuntivo fino al 2010, e tale valutazione non è censurabile in cassazione come se fosse un nuovo giudizio di fatto. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la società non aveva dimostrato che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva fosse stata ritualmente riproposta nelle conclusioni in appello, risultando quindi non scrutinabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito; la società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'abusivo frazionamento del credito; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo la doglianza incentrata su una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 1374 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della parcellizzazione del credito; la Corte ha ritenuto non scrutinabile la censura perché volta a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro della pretesa abusiva frazionabilità del credito; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura per difetto di sindacabilità del fatto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel primo motivo in relazione al principio del giusto processo; la Corte non vi ha dato seguito specifico, limitandosi a dichiarare inammissibile la doglianza di merito.

  • art. 2468 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la legittimazione passiva; la Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile per difetto di specificità e per mancata prova della rituale riproposizione in appello.

  • art. 2469 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 2468 c.c.; la Corte non ha esaminato nel merito la questione per carenza di specificità del motivo.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha rilevato l'inammissibilità della censura in quanto non specificamente riproposta nei modi necessari nel grado di appello.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per difetto del necessario grado di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti quando il giudice di merito abbia svolto un accertamento fattuale congruamente motivato.
  • La deduzione dell'abusivo frazionamento del credito è inammissibile in cassazione se la censura mira soltanto a rimettere in discussione l'accertamento del giudice di merito circa l'autonomia temporale e causale dei crediti azionati.
  • L'eccezione che si assume erroneamente non esaminata in appello deve essere specificamente dimostrata come ritualmente riproposta nelle conclusioni del grado di merito; in difetto, il motivo difetta di specificità ed è inammissibile.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede che la parte indichi in modo puntuale dove e come la questione sia stata devoluta al giudice di appello; la mera allegazione di averla formulata in primo grado non basta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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