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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19235/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dei contribuenti, di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il classamento di un immobile sito in Roma, di categoria C/1, innalzandone la classe da 5 a 8 all'esito di una revisione disposta ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l'atto. L'Agenzia aveva proposto appello, notificandolo a mezzo di un'agenzia di recapito privata; la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo inesistente la notifica. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), del d.lgs. n. 58 del 2011, lamentando che la notifica tramite operatore postale privato avrebbe dovuto essere considerata valida, o comunque sanabile, con perfezionamento per il notificante alla data di spedizione; 2) violazione dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica avesse comunque raggiunto lo scopo per effetto della costituzione dei destinatari. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sulla notificazione eseguita da operatore privato privo di titolo abilitativo nel periodo anteriore alla L. n. 124 del 2017: la notifica è nulla e non inesistente, ma tale nullità, pur sanabile per raggiungimento dello scopo, non consente di attribuire certezza legale alla data di consegna dell'atto all'operatore, con conseguente irrilevanza di tale data ai fini della tempestività dell'impugnazione. Nel caso concreto, poiché l'appello era stato ricevuto dai destinatari solo il 3 marzo 2017, la notificazione risultava tardiva rispetto al termine di impugnazione; l'inammissibilità dell'appello andava quindi confermata, sebbene per tardività e non per inesistenza della notifica.

La decisione

La Corte, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata nel senso che la notificazione dell'appello a mezzo operatore privato era nulla e non inesistente, ha ritenuto che tale nullità non potesse sanare la tardività dell'impugnazione. Poiché la ricezione dell'atto da parte dei contribuenti era avvenuta oltre il termine utile, l'appello risultava comunque inammissibile per decadenza. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione della complessità e dell'evoluzione recente del quadro normativo e giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    È il presupposto normativo della revisione del classamento catastale dell'immobile oggetto di causa.

  • art. 1, comma 2, lett. o), d.lgs. n. 58 del 2011

    È richiamato dall'Agenzia a sostegno della validità della notificazione tramite operatore postale privato.

  • art. 156 c.p.c.

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo non elimina, però, il problema della tempestività dell'impugnazione quando manca certezza legale della data di consegna all'operatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge richiamata per il secondo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per nullità processuale richiamata per il primo motivo.

  • art. 384 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sul giudizio di diritto consente alla Corte di correggere la motivazione e confermare il dispositivo se conforme a diritto.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La tempestività dell'impugnazione tributaria non può essere ancorata alla spedizione quando la consegna all'operatore privato non ha certezza legale.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati per sottolineare che le notificazioni processuali incidono su interessi costituzionalmente protetti e richiedono certezza pubblica.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale eseguita da operatore postale privato privo di titolo abilitativo, nel periodo anteriore alla riforma del 2017, è nulla e non inesistente; la nullità è sanabile se il destinatario si costituisce, ma ciò non attribuisce certezza legale alla data di consegna dell'atto all'operatore.
  • Quando la tempestività dell'impugnazione dipende dalla data di spedizione, tale data può rilevare solo se assistita da certezza legale; in mancanza di poteri certificativi dell'operatore, la verifica del termine va compiuta facendo riferimento alla sicura ricezione dell'atto da parte del destinatario.
  • La sanatoria della notifica nulla per raggiungimento dello scopo non elimina la decadenza dall'impugnazione se l'atto è comunque pervenuto al destinatario oltre il termine utile.
  • Nel giudizio di legittimità, se viene dedotta una violazione di legge, la Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata e confermare il dispositivo qualora questo sia conforme a diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaDecadenzaGiudicato

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