Circolare numero 147 del 23-7-2001
Dal 1 gennaio 2000 la tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera è estesa ai lavoratori iscritti alla gestione separata con un minimo di tre contributi mensili nei dodici mesi precedenti la data del ricovero e con un determinato reddito individuale. Sono esclusi i soggetti che risultano contemporaneamente iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed i pensionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, in attuazione dell’art. 51, comma 1, della legge n. 488/1999, l’estensione dell’indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero agli iscritti alla gestione separata INPS. Vengono individuati i destinatari, i requisiti contributivi e reddituali, le modalità di calcolo della prestazione, i criteri di erogazione, i termini per la domanda e le procedure amministrative, contabili e fiscali da seguire. Sono inoltre richiamate le regole per i ricoveri all’estero, per il day hospital, per la decadenza del diritto e per il contenzioso amministrativo.
Indennità di malattia per degenza ospedaliera agli iscritti alla gestione separata
Indennità di malattia per degenza ospedaliera agli iscritti alla gestione separata
La circolare dà attuazione all’estensione della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera agli iscritti alla gestione separata INPS, prevista dall’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e disciplinata dal D.M. 12 gennaio 2001. La prestazione è riconosciuta entro i limiti delle risorse derivanti dallo specifico contributo dello 0,5% e si coordina con le regole contributive della gestione separata.
Destinatari della prestazione
La tutela non riguarda tutti gli iscritti alla gestione separata, ma solo coloro che:
- non risultano contemporaneamente iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria;
- non sono già titolari di pensione.
Si tratta dei soggetti per i quali è previsto l’innalzamento graduale della contribuzione IVS e l’ulteriore contributo dello 0,5% destinato al finanziamento delle prestazioni aggiuntive (maternità, assegni per il nucleo familiare e, ora, indennità di degenza ospedaliera).
La circolare richiama anche le aliquote complessive applicabili nel periodo:
- dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: 13%, comprensiva dello 0,5%;
- dal 1° gennaio 2002 per un biennio: 14%.
Condizioni per il diritto
L’indennità giornaliera spetta dal 1° gennaio 2000 ai soggetti aventi titolo purché, nei 12 mesi precedenti la data di inizio del ricovero:
- risultino accreditati almeno 3 mesi di contribuzione alla gestione separata, anche non continuativi;
- nell’anno solare precedente, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non superi il 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
La circolare quantifica il limite di reddito per alcune annualità:
- degenze iniziate nel 2000: £ 99.393.700 (Euro 51.332,56);
- degenze iniziate nel 2001: £ 100.984.100 (Euro 52.153,94).
Per i ricoveri iniziati anteriormente al 1° gennaio 2000, l’indennità, se spettante, decorre comunque da tale data; ai fini del requisito reddituale si assume il reddito del 1999, trattando l’evento come iniziato nell’anno 2000.
La circolare richiama inoltre i criteri di accreditamento contributivo già indicati nella circolare n. 47 del 1° marzo 1999.
Calcolo della prestazione
L’indennità è calcolata sul massimale contributivo dell’anno di insorgenza dell’evento, diviso per 365 giorni. La percentuale applicabile dipende dai contributi accreditati nei 12 mesi precedenti il ricovero:
- 8% se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità;
- 12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;
- 16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.
Per l’anno 2000, con massimale contributivo pari a £ 144.263.000 (Euro 74.505,62), l’importo giornaliero di base è £ 395.241 (Euro 209,43) e l’indennità corrisponde a:
- £ 31.619 (Euro 16,33) con 3-4 mesi di contribuzione;
- £ 47.429 (Euro 24,49) con 5-8 mesi;
- £ 63.239 (Euro 32,66) con 9-12 mesi.
Per l’anno 2001, con massimale pari a £ 148.014.000 (Euro 76.442,85), l’importo giornaliero di base è £ 405.518 (Euro 209,43) e l’indennità corrisponde a:
- £ 32.441 (Euro 16,75) con 3-4 mesi;
- £ 48.662 (Euro 25,13) con 5-8 mesi;
- £ 64.883 (Euro 33,51) con 9-12 mesi.
Le misure valgono anche per l’eventuale parte di ricovero che cade nell’anno successivo a quello di inizio del ricovero.
Criteri di erogazione e limiti temporali
La prestazione è dovuta previa domanda formale e copre, fino a 180 giorni nell’anno solare, tutte le giornate di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, comprese:
- la giornata di dimissione;
- le festività.
Non si applicano le riduzioni previste per i lavoratori dipendenti senza familiari a carico né l’istituto della carenza.
Sono indennizzabili anche i ricoveri presso strutture ospedaliere estere, purché la degenza sia stata autorizzata o riconosciuta a carico del SSN.
Per il day hospital si applicano, per analogia, i criteri della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996; la circolare richiama altresì gli indirizzi già impartiti per i ricoveri connessi a interventi di chirurgia estetica. Quando necessario, deve essere acquisita la cartella clinica.
Il diritto alla prestazione si estingue entro il termine annuale vigente per le prestazioni economiche di malattia, decorrente dal giorno successivo alla dimissione, salvo atti interruttivi idonei.
Domanda, documentazione e verifiche delle sedi
La domanda va presentata all’unità competente della sede dell’Agenzia nel luogo di residenza o dimora abituale dell’interessato. La modulistica deve contenere le dichiarazioni di responsabilità del lavoratore e, in particolare:
- nel quadro C, la data di iscrizione alla gestione separata, l’anno di riferimento e gli importi lordi percepiti negli ultimi due anni, compreso quello del ricovero;
- nel quadro E, l’autocertificazione del reddito individuale dell’anno precedente assoggettato a contribuzione nella gestione separata.
Alla domanda deve essere allegato il certificato di degenza; per i ricoveri esteri va prodotta anche la preventiva autorizzazione del SSN o prova del rimborso da parte dello stesso.
I termini di presentazione sono i seguenti:
- per le degenze concluse dopo il 26 marzo 2001, 180 giorni dalla dimissione;
- per le degenze concluse prima del 26 marzo 2001, 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 21 settembre 2001.
Le sedi devono verificare:
- la regolare iscrizione alla gestione separata prima dell’inizio dell’evento;
- l’esistenza dei versamenti contributivi nella misura del 12% o del 13% (o della misura valida per gli anni successivi);
- il rispetto del limite di reddito individuale dichiarato.
Per accelerare la liquidazione, il collaboratore coordinato e continuativo può esibire le denunce relative all’anno del ricovero e a quello precedente oppure una certificazione dei compensi rilasciata dal committente. Il libero professionista può esibire copia delle ricevute dei versamenti contributivi.
La circolare evidenzia che l’accreditamento contributivo non consente, di regola, liquidazioni certe prima della fine dell’anno di competenza dei contributi; tuttavia, se nei 12 mesi precedenti il ricovero risultano almeno tre mesi accreditati, può essere disposta una liquidazione provvisoria sulla base dei contributi già presenti.
La liquidazione diventa definitiva solo dopo il termine previsto per l’ultimo versamento utile dell’anno:
- per i collaboratori: 16 gennaio dell’anno successivo al mese di dicembre in cui sono stati percepiti gli emolumenti;
- per i liberi professionisti: 31 maggio, termine per il saldo dei contributi dovuti sugli emolumenti dell’anno precedente.
In caso di ritardo nei versamenti, la definizione definitiva può intervenire successivamente.
Contenzioso amministrativo
La competenza a decidere sui ricorsi relativi alla prestazione spetta al Comitato Amministratore per la gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. I ricorsi devono essere trasmessi alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito.
Procedura di pagamento diretto e trattamento fiscale
Nell’attesa della procedura specifica, le sedi devono utilizzare la procedura "Pagamenti Vari" del modulo base, seguendo il percorso:
- 02. Procedure COBOL prestazioni non pensionistiche;
-
- Pagamenti vari.
La procedura consente anche la gestione delle ritenute fiscali, che variano in base alla tipologia del richiedente:
- per i collaboratori coordinati e continuativi, l’indennità è assimilata a reddito da lavoro dipendente, con applicazione delle aliquote dei dipendenti e riconoscimento delle detrazioni spettanti per il periodo di ricovero;
- per i liberi professionisti, l’indennità è assimilata a reddito da lavoro autonomo, con ritenuta d’acconto del 20%.
La corretta imputazione fiscale richiede di accertare la posizione contributiva del richiedente e di attribuire gli importi nei campi appropriati della collezione. La circolare dettaglia inoltre:
- il nome della collezione, composto dal prefisso "RICPARASUB" e da due caratteri identificativi della struttura operativa;
- i nomi/conti da utilizzare per l’acquisizione degli importi lordi, delle ritenute e delle detrazioni;
- la causale generica da associare con la dicitura "Tutela ricoveri ai lavoratori parasubordinati".
Nel pannello fiscale, il campo "Agg.to archivio fiscale (S/N)" deve restare su "S", così da aggiornare l’archivio fiscale PNP. Se il ricovero è a cavallo di due anni, la prestazione deve essere suddivisa in due periodi, per consentire la corretta imputazione fiscale e contabile. Per i liberi professionisti i dati sono presentati convenzionalmente nella colonna degli emolumenti riferiti ad anni precedenti, con successiva suddivisione contabile fra anni precedenti e anno in corso, se necessario.
Istruzioni contabili e adempimenti fiscali
Ai fini contabili vengono istituiti i conti:
- PAR 10/30, per i debiti per prestazioni economiche temporanee;
- PAR 30/03, per le indennità di competenza degli anni precedenti;
- PAR 30/73, per le indennità di competenza dell’anno in corso.
Le ritenute fiscali sono imputate ai conti già esistenti:
- GPA 27/09 per i collaboratori coordinati e continuativi;
- GPA 25/53 per i liberi professionisti.
Gli importi trattenuti a titolo di IRPEF devono essere comunicati alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, Ufficio Normativa Fiscale. In attesa dell’aggiornamento della procedura "IRPE", le ritenute sui trattamenti dei collaboratori continuano a essere inserite nel punto 15 della procedura.
Per la contabilizzazione, l’ufficio amministrativo deve predisporre un biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3, con imputazione in DARE dei conti PAR 30/03 e PAR 30/73 e in AVERE del conto PAR 10/30 e dei conti GPA 27/09 e GPA 25/53, secondo la tipologia del beneficiario.
All’atto del pagamento, l’importo corrisposto ai beneficiari è imputato in DARE del conto PAR 10/30, assistito dalla causale FL02: 21606 "PRESTAZIONI TEMPORANEE PAR". Le somme non riscosse vanno evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 con codice di bilancio 57; le partite ancora da definire a fine esercizio vanno imputate al conto PAR 10/31.
Per i recuperi di prestazioni indebite, va usato il conto PAR 24/33 con codice di bilancio 50; a fine esercizio, in base alla ripartizione del saldo del conto GPA 00/32, si imputa il conto PAR 00/30 per i crediti derivanti da prestazioni indebite. I crediti divenuti inesigibili vanno evidenziati nel partitario del conto GPA 00/69 con il medesimo codice di bilancio 50, denominato "Prestazioni temporanee indebite - PAR".
La circolare dispone inoltre che, dalla sua ricezione, il medesimo schema di biglietto contabile SC 3 sia adottato anche per l’assegno al nucleo familiare e per l’assegno di parto o aborto, con le corrispondenti imputazioni contabili. Sono conseguentemente modificate, per questo aspetto, le istruzioni della circolare n. 47 del 1° marzo 1999.
Allegati e note di chiarimento
Negli allegati sono richiamati il decreto ministeriale di attuazione, il messaggio sul contenzioso amministrativo e le variazioni al piano dei conti. Le note esplicitano che i soggetti tenuti all’iscrizione comprendono liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alle vendite a domicilio e spedizionieri doganali; chiariscono inoltre che il massimale richiamato è quello intero dell’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e non il 70% dello stesso, che rappresenta solo la soglia reddituale di esclusione dalla prestazione.
Punti principali
Ambito normativo e destinatari
La prestazione è introdotta dal D.M. 12 gennaio 2001 in attuazione dell’art. 51, comma 1, della legge n. 488/1999, con decorrenza dal 1° gennaio 2000. Spetta agli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ma solo se non iscritti contemporaneamente ad altra gestione pensionistica obbligatoria e se non già titolari di pensione.
Requisiti per il diritto all’indennità
Occorre che nei 12 mesi precedenti l’inizio del ricovero risultino accreditati almeno 3 mesi di contribuzione alla gestione separata e che, nell’anno solare precedente, il reddito individuale assoggettato a contribuzione non superi il 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. La circolare indica i limiti di reddito per ricoveri iniziati nel 2000 e nel 2001 e precisa che, per ricoveri iniziati prima del 1° gennaio 2000, l’indennità spetta dal 1° gennaio 2000, assumendo come riferimento il reddito 1999.
Misura della prestazione
L’indennità è giornaliera e si calcola sul massimale contributivo dell’anno di inizio dell’evento diviso per 365. La misura varia in base alla contribuzione accreditata nei 12 mesi precedenti: 8% con 3-4 mensilità, 12% con 5-8 mensilità, 16% con 9-12 mensilità. Sono riportati esempi numerici per gli anni 2000 e 2001, con gli importi giornalieri corrispondenti.
Erogazione, durata e casi particolari
La prestazione è riconosciuta previa domanda formale, fino a un massimo di 180 giorni per anno solare, per tutte le giornate di ricovero, comprese dimissione e festività, presso strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN; sono ammessi anche ricoveri all’estero se autorizzati o riconosciuti dal SSN. Sono richiamati, per analogia, i criteri sul day hospital e i limiti relativi alla chirurgia estetica. Il diritto si estingue entro il termine annuale previsto per le prestazioni economiche di malattia, decorrente dal giorno successivo alla dimissione, salvo atti interruttivi.
Domande, documentazione e istruttoria
Le domande devono essere presentate all’unità competente della sede in cui il richiedente risiede o dimora abitualmente, corredate da dichiarazioni di responsabilità, certificato di degenza e, per i ricoveri all’estero, dalla preventiva autorizzazione o dal rimborso del SSN. Per le degenze concluse dopo il 26 marzo 2001 il termine di decadenza è di 180 giorni dalla dimissione; per quelle concluse prima di tale data, la domanda va presentata entro il 21 settembre 2001. Le sedi verificano iscrizione alla gestione separata, contribuzione accreditata e rispetto del limite reddituale.
Liquidazione provvisoria e definitiva
La circolare consente, in presenza di almeno tre mesi di contribuzione accreditata nei 12 mesi precedenti il ricovero, liquidazioni non definitive basate sui contributi già accreditati. La liquidazione diventa definitiva solo dopo la scadenza del termine per l’ultimo versamento utile dell’anno: 16 gennaio per i collaboratori e 31 maggio per i liberi professionisti, con eventuale conguaglio in caso di successivi versamenti o di ritardo nei pagamenti.
Pagamento diretto, fiscalità e contabilità
In attesa della procedura specifica, il pagamento avviene tramite la procedura "Pagamenti Vari". Il regime fiscale varia: per i collaboratori coordinati e continuativi l’indennità è assimilata a reddito da lavoro dipendente, con detrazioni spettanti; per i liberi professionisti è assimilata a reddito da lavoro autonomo con ritenuta d’acconto del 20%. La circolare detta le modalità di compilazione delle collezioni, l’uso delle causali e dei conti contabili, e istituisce/aggiorna conti specifici per debiti, indennità di competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso, recuperi e ritenute fiscali.
Contenzioso e competenza
I ricorsi relativi alle prestazioni sono devoluti al Comitato Amministratore per la gestione speciale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. I ricorsi devono essere inviati alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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