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Circolare

Circolare numero 148 del 24-7-2001

1 ) modalità di emissione dell’avviso per i crediti rilevati nell’anno 2000 e ceduti alla società SCCI. 2 ) attività intese alla validazione del credito da inserire nell’avviso bonario.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la cessione alla S.C.C.I. dei crediti contributivi 2000 non riscossi al 30 aprile 2001 e dispone, in alternativa all’immediata iscrizione a ruolo, l’invio preventivo degli avvisi bonari ai debitori. Vengono indicate le procedure operative per le diverse gestioni (DM, artigiani, commercianti, aziende agricole e autonomi agricoli), i contenuti della comunicazione, i termini di 30 giorni per contestare, pagare o chiedere la rateazione, e le attività preliminari necessarie per la corretta formazione dei ruoli entro fine anno. Sono inoltre richiamate specifiche attività di sistemazione contabile, le esclusioni dall’invio, le modalità di informazione al pubblico e il ruolo di vigilanza delle sedi regionali.

Invio degli avvisi bonari per i crediti contributivi 2000 ceduti alla S.C.C.I. e istruzioni operative per la loro emissione

Avviso bonario per i crediti contributivi 2000 ceduti alla S.C.C.I.

La circolare disciplina la gestione dei crediti contributivi dell’anno 2000 ceduti alla S.C.C.I. S.p.a. con il contratto del 31 maggio 2001. L’Istituto, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 46/1999, dispone che l’iscrizione a ruolo sia preceduta dall’invio dell’avviso bonario a tutti i debitori interessati, al fine di favorire la regolarizzazione spontanea e migliorare la certezza delle partite prima della formazione dei ruoli.

Ambito di applicazione

L’iniziativa riguarda i crediti contributivi dell’anno 2000 non ancora riscossi alla data del 30 aprile 2001, relativi alle seguenti gestioni:

  • DM;
  • artigiani;
  • commercianti;
  • aziende dell’area agricola;
  • lavoratori autonomi dell’area agricola.

Per l’area aziende DM e per le gestioni artigiani e commercianti le procedure risultano già rilasciate con i messaggi n. 442 del 6 luglio 2001 e n. 113 del 10 luglio 2001; per l’area agricola sono invece in corso di rilascio.

Documenti da inviare al debitore

La comunicazione si compone di più elementi:

  • avviso bonario, che contiene la richiesta di pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni civili;
  • prospetto allegato con l’indicazione del tipo di regolarizzazione, del periodo di riferimento, dei contributi, delle sanzioni e dei totali dovuti;
  • modello F24 precompilato, utilizzabile per una più rapida registrazione del versamento e riemettibile in caso di variazione dell’importo;
  • ricevuta di ritorno, per la prova dell’avvenuta consegna e per la gestione delle lettere non recapitate.

Per la Provincia di Bolzano è prevista anche la versione in lingua tedesca.

Calcolo di contributi e sanzioni

L’avviso richiama il criterio di calcolo degli oneri accessori ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116.

In particolare:

  • per i crediti sorti successivamente al 30 settembre 2000, le sanzioni civili sono determinate secondo le nuove misure previste dalla legge n. 388/2000;
  • per i crediti sorti in epoca anteriore e non ancora pagati alla data del 30 settembre 2000, si applica la normativa previgente, come richiamato anche dalla circolare n. 110 del 23 maggio 2001.

Se il debitore paga quanto richiesto, matura il diritto al bonus contributivo da conguagliare secondo le modalità e i tempi indicati nella circolare n. 110/2001.

Termine per contestazioni, pagamento e rateazione

La lettera invita il debitore a:

  • segnalare tempestivamente eventuali contestazioni, allegando la documentazione utile a dimostrare l’eventuale difformità degli archivi;
  • in caso di conferma dell’omissione, provvedere al versamento entro 30 giorni dalla ricezione, utilizzando il modello F24 precompilato e trasmettendone copia alla sede;
  • se non è possibile pagare in un’unica soluzione, presentare entro 30 giorni domanda di rateazione alla sede competente.

La domanda di rateazione è presa in considerazione solo se risultano osservate le disposizioni della circolare n. 161 del 26 settembre 2000. Nei testi allegati si precisa, inoltre, che:

  • per le aziende è necessario aver versato o versare contestualmente la quota a carico del lavoratore e l’acconto pari alla rata proposta o ad almeno 1/12 del debito contributivo;
  • per gli autonomi agricoli è richiesto l’acconto pari alla rata proposta o ad almeno 1/12 del debito contributivo.

Effetti del mancato adempimento

Se entro il termine non risultano né il pagamento né la domanda di rateazione, gli importi dovuti saranno iscritti a ruolo integralmente e con urgenza, secondo il D.Lgs. 46/1999.

L’avviso di pagamento ha anche effetto interruttivo di ogni termine prescrizionale relativo ai periodi e agli importi richiesti, ai sensi dell’art. 2943 del Codice civile.

Attività operative preliminari

Poiché l’avviso bonario è attività propedeutica all’iscrizione a ruolo dei crediti 2000 e la formazione dei ruoli deve avvenire entro la fine dell’anno, le attività di stampa e spedizione devono iniziare immediatamente e concludersi nel più breve tempo possibile. Le operazioni di infasamento possono essere effettuate fino al 10 dicembre 2001.

Le sistemazioni contabili e amministrative, già richiamate dalla circolare n. 31 del 23 febbraio 1999, devono essere eseguite con riferimento ai soli crediti dell’anno 2000.

Per l’area aziende DM devono essere:

  • abbinati tutti i pagamenti presenti nell’inadempienza 500;
  • definite le compensazioni;
  • sistemati i versamenti anomali riferiti ai crediti 2000;
  • verificati i codici di sospensione, eliminandoli se non più attuali o apponendoli se mancanti.

Non deve essere emesso alcun avviso per:

  • partite sospese in attesa della definizione di una compensazione o di una cessione;
  • ditte fallite;
  • contribuenti autorizzati al pagamento dilazionato.

Qualora nel 2000 siano stati acquisiti modelli DM10 per anni pregressi compresi in una domanda di condono presentata nei termini, tali modelli devono essere contrassegnati con il codice di sospensione relativo al tipo di condono.

Indicazioni per artigiani, commercianti e area agricola

Per le gestioni artigiani e commercianti è necessario:

  • acquisire tutte le delibere di cancellazione e variazione;
  • sistemare i ricicli dei versamenti;
  • trasmettere al centro i versamenti provenienti dai flussi telematici.

Per l’area agricola occorre:

  • registrare come provvisori i versamenti non pervenuti dalle procedure ordinarie, contrassegnati in archivio con la lettera "P";
  • effettuare storni e sgravi secondo la circolare n. 3 del 7 gennaio 2000;
  • per le sedi competenti sui territori colpiti da calamità, contrassegnare con la lettera "S" le partite per le quali è sospesa la riscossione, come da messaggio n. 420 del 25 giugno 2001;
  • inserire, per i lavoratori autonomi, le richieste di sospensione per calamità.

Informazione agli utenti e vigilanza delle sedi

L’Istituto chiede che l’iniziativa sia adeguatamente illustrata attraverso i consueti canali informativi e mediante riunioni divulgative con organizzazioni datoriali, consulenti del lavoro e associazioni di categoria a livello locale.

Le sedi devono inoltre predisporre misure organizzative idonee a gestire il prevedibile aumento delle richieste di informazioni, con turni di sportello e orari di apertura tali da garantire l’afflusso anche nelle ore pomeridiane.

Le sedi regionali sono infine chiamate a vigilare affinché tutte le attività si svolgano nei modi e nei tempi previsti, assicurando il buon esito dell’operazione.

Punti principali

Cessione dei crediti e scelta dell'avviso bonario

L’Istituto informa di aver ceduto alla S.C.C.I. S.p.a., con contratto del 31 maggio 2001, i crediti contributivi dell’anno 2000 relativi alle gestioni DM, artigiani, commercianti, aziende e autonomi dell’area agricola non ancora riscossi al 30 aprile 2001. In base all’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 46/1999, l’Istituto si è riservato la facoltà di precedere l’iscrizione a ruolo con l’invio dell’avviso bonario a tutti i debitori.

Contenuto della comunicazione e allegati

La documentazione da inviare comprende l’avviso bonario, il prospetto riepilogativo delle partite, il modello F24 precompilato e la ricevuta di ritorno. L’avviso contiene la richiesta di pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni civili; per i crediti sorti dopo il 30 settembre 2000 le sanzioni sono calcolate secondo l’art. 116 della legge 388/2000, mentre per quelli anteriori si applica la disciplina previgente. I testi sono previsti anche in lingua tedesca per la Provincia di Bolzano.

Termini per pagamento, contestazione e rateazione

Il debitore ha 30 giorni dalla ricezione per segnalare eventuali contestazioni oppure per versare quanto dovuto con il modello F24 allegato. È possibile presentare domanda di rateazione entro lo stesso termine presso la sede competente, alle condizioni previste dalla circolare n. 161 del 26 settembre 2000. Per l’ammissibilità della domanda, nei casi indicati, deve essere versata la quota a carico del lavoratore e un acconto pari alla rata proposta o ad almeno 1/12 del debito contributivo.

Conseguenze del mancato riscontro

Se alla scadenza del termine non risultano effettuati né il pagamento né la domanda di rateazione, gli importi saranno iscritti a ruolo in modo integrale e tempestivo secondo il D.Lgs. 46/1999. L’avviso di pagamento costituisce inoltre atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 del Codice civile.

Attività preliminari e sistemazioni contabili

Le operazioni di stampa e spedizione devono essere avviate subito e completate in tempo utile per consentire la formazione dei ruoli entro il termine contrattuale di fine anno; le operazioni di infasamento possono essere effettuate fino al 10 dicembre 2001. Le sistemazioni contabili e amministrative già richiamate nella circolare n. 31 del 23 febbraio 1999 devono essere limitate ai crediti del 2000. Per l’area aziende DM occorre abbinare i pagamenti dell’inadempienza 500, definire le compensazioni, sistemare i versamenti anomali e verificare i codici di sospensione. Non vanno emessi avvisi per partite sospese in attesa di compensazione o cessione, per ditte fallite e per contribuenti autorizzati al pagamento dilazionato.

Indicazioni specifiche per le diverse gestioni

Per artigiani e commercianti occorre acquisire le delibere di cancellazione e variazione, sistemare i ricicli dei versamenti e trasmettere al centro i versamenti pervenuti dai flussi telematici. Per l’area agricola devono essere registrati come provvisori i versamenti non pervenuti dalle procedure ordinarie, effettuati storni e sgravi secondo la circolare n. 3 del 7 gennaio 2000, contrassegnate con la lettera "S" le partite sospese per calamità e inserite le richieste di sospensione per calamità per i lavoratori autonomi agricoli.

Informazione agli utenti e vigilanza organizzativa

Le sedi devono diffondere l’iniziativa tramite i consueti canali informativi e organizzare riunioni divulgative con organizzazioni datoriali, consulenti del lavoro e associazioni di categoria. Devono inoltre fronteggiare il prevedibile aumento delle richieste di informazioni con un’adeguata organizzazione degli sportelli, includendo aperture pomeridiane. Le sedi regionali sono chiamate a vigilare sul corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività.

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