Circolare numero 150 del 26-7-2001
1. Società cooperative a responsabilità limitata. 2. Società a responsabilità limitata 3. Società in accomandita semplice. 4. Imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane in base a leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e Bolzano. 5. Decorrenza degli inquadramenti nel settore artigianato. 6. Ricorsi alle commissioni provinciali e regionali in caso di accertata inesistenza o perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana 7. Mancata iscrizione all'Albo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione della normativa sull’impresa artigiana a cooperative, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice, nonché gli effetti previdenziali delle iscrizioni all’Albo delle imprese artigiane. Vengono inoltre disciplinati il valore delle iscrizioni effettuate in base a leggi regionali o provinciali speciali, la decorrenza degli inquadramenti nel settore artigianato, le verifiche in caso di perdita dei requisiti e la gestione della mancata iscrizione all’Albo.
Imprese artigiane: classificazione, iscrizione all’Albo, inquadramento previdenziale e ricorsi
Imprese artigiane: classificazione, iscrizione all’Albo e riflessi previdenziali
La circolare reca istruzioni operative per l’inquadramento previdenziale delle imprese artigiane e per la gestione delle iscrizioni o cancellazioni dall’Albo delle imprese artigiane. Vengono richiamati orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, con specifiche indicazioni per società cooperative, Srl, società in accomandita semplice e imprese iscritte in base a discipline regionali o provinciali speciali.
Società cooperative a responsabilità limitata
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 401/2000, ha interpretato l’art. 3, comma 2, della legge n. 443/1985, come modificato dalla legge n. 133/1997, nel senso che tutte le società cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, possono assumere la qualifica di impresa artigiana se in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 3 e dall’art. 4 della medesima legge. L’esclusione delle società a responsabilità limitata, delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni va intesa come riferita alle sole società capitalistiche che perseguono scopi di lucro.
In applicazione di tale principio, le cooperative a responsabilità limitata che possiedano i requisiti di legge hanno titolo all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Alle cooperative regolarmente iscritte nei registri prefettizi si applica l’aliquota contributiva ridotta per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare, prevista dall’art. 20, comma 1, n. 4), della legge n. 114/1974 di conversione del D.L. n. 30/1974 e successive modificazioni. A tali cooperative deve essere attribuito il codice di autorizzazione 3A e, se soggette al D.P.R. n. 602/1970, anche il codice 4A.
Società a responsabilità limitata
Per le Srl non iscritte all’Albo delle imprese artigiane, la classificazione va effettuata in relazione all’attività svolta nei settori di cui all’art. 49 della legge n. 88/1989, con esclusione del settore artigianato. La circolare richiama, per le norme applicative dell’art. 3 della legge n. 57/2001, la circolare n. 140 del 16 luglio 2001.
Società in accomandita semplice
Le precedenti istruzioni in materia di società in accomandita semplice vengono rettificate alla luce della legge n. 133/1997. La circolare precisa che le uniche condizioni rilevanti per il riconoscimento della natura artigiana sono quelle introdotte dalla modifica normativa: ciascun socio accomandatario deve possedere i requisiti di cui all’art. 2 della legge n. 443/1985 e non deve essere unico socio di una Srl o socio di altra società in accomandita semplice.
Le Sedi sono pertanto tenute a verificare esclusivamente la sussistenza di tali requisiti, senza estendere l’istruttoria ad altri profili non più richiesti dalla disciplina vigente.
Iscrizioni fondate su leggi regionali o provinciali speciali
La Corte costituzionale, con sentenza n. 196 del 24 maggio 1999, ha ribadito che, ai fini previdenziali, la qualifica di impresa artigiana può essere riconosciuta solo sulla base della nozione contenuta nella legge statale n. 443/1985. Le iscrizioni all’Albo delle imprese artigiane effettuate in base a leggi delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome di Trento e Bolzano non sono vincolanti ai fini previdenziali e assistenziali.
Resta ferma la possibilità per Regioni e Province autonome di dettare, per effetti diversi da quelli previdenziali, proprie definizioni di impresa artigiana nell’ambito delle competenze loro attribuite.
Decorrenza della classificazione nel settore artigianato
La classificazione delle imprese nel settore artigianato, ai fini previdenziali, è disciplinata dall’art. 49, comma 1, lettera b), della legge n. 88/1989, con espresso richiamo alla legge quadro n. 443/1985 e successive modifiche. Gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla data della delibera della C.P.A. che, attestando la natura artigiana, iscrive l’azienda all’Albo.
Se nella delibera è indicata una decorrenza espressa del possesso della natura artigiana, la classificazione produce effetti dal periodo di paga in corso a tale data, nei limiti della prescrizione di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. La stessa regola vale in caso di cancellazione dall’Albo.
La circolare precisa inoltre che l’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 non è applicabile alle variazioni di classificazione delle imprese artigiane, poiché tali variazioni dipendono dal possesso o dalla perdita della natura artigiana e non da un mutamento dell’attività svolta. Qualora l’azienda ritardi nel presentare la documentazione comprovante l’iscrizione, le Sedi devono acquisire le informazioni presso le banche dati delle amministrazioni pubbliche competenti, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 558/1999.
Accertata perdita dei requisiti, cancellazione e ricorsi
Se, a seguito di accertamenti ispettivi o di altri controlli, emerge l’insussistenza di uno o più requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana, la Sede deve segnalare tempestivamente la situazione alla competente C.P.A. mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini dei provvedimenti di cancellazione dall’Albo previsti dall’art. 7 della legge quadro per l’artigianato.
La C.P.A. deve adottare i provvedimenti entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione. Contro le decisioni della C.P.A. è ammesso ricorso alla C.R.A. e all’Autorità giudiziaria. Se la C.P.A. o la C.R.A. non si pronunciano entro il termine di 60 giorni, l’iscrizione all’Albo e alla gestione non è più vincolante, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 63/1993, ai fini previdenziali e assistenziali.
In tale ipotesi, le Sedi possono procedere ai trasferimenti di settore delle aziende e alla cancellazione dei soci dagli elenchi della gestione artigiani, con effetti dalla data dell’accertata perdita dei requisiti e comunque entro i limiti prescrizionali.
Mancata iscrizione all’Albo
La circolare richiama l’art. 5, primo comma, della legge n. 443/1985, secondo cui tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono tenute a iscriversi all’Albo provinciale delle imprese artigiane. Qualora, a seguito di accertamenti ispettivi o altri controlli, sia rilevata la mancata iscrizione all’Albo di imprese obbligate, le Sedi devono darne immediata comunicazione alle Commissioni provinciali per l’artigianato per i provvedimenti di competenza.
Tale adempimento è funzionale anche all’esatta gestione degli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria, che riguardano pure i soggetti che prestano attività lavorativa negli organismi di cui sono soci, secondo quanto previsto dalle leggi n. 662/1996 e n. 133/1997.
Punti principali
Società cooperative a responsabilità limitata
La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che tutte le società cooperative, incluse quelle a responsabilità limitata, se in possesso dei requisiti della legge quadro n. 443/1985, possono ottenere la qualifica di impresa artigiana e accedere al trattamento previdenziale previsto. In applicazione di tale orientamento, le cooperative a responsabilità limitata aventi i requisiti di legge hanno titolo all’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane. Alle cooperative regolarmente iscritte nei registri prefettizi si applica inoltre l’aliquota ridotta per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare e devono essere attribuiti i codici di autorizzazione 3A e, se soggette al D.P.R. n. 602/1970, anche 4A.
Società a responsabilità limitata
Per le Srl non iscritte all’Albo delle imprese artigiane, la classificazione deve avvenire in base all’attività svolta nei settori di cui all’art. 49 della legge n. 88/1989, con esclusione del settore artigianato. La circolare richiama inoltre la circolare n. 140 del 16 luglio 2001 sulle norme di applicazione dell’art. 3 della legge n. 57/2001.
Società in accomandita semplice
Le precedenti istruzioni sono rettificate per adeguarle alla legge n. 133/1997. Per il riconoscimento della natura artigiana delle società in accomandita semplice, le condizioni rilevanti sono solo quelle previste dalla legge modificata: ciascun socio accomandatario deve possedere i requisiti dell’art. 2 della legge n. 443/1985 e non può essere unico socio di una Srl né socio di altra accomandita semplice. Le Sedi devono quindi verificare esclusivamente tali requisiti.
Iscrizioni regionali e provinciali speciali
Le iscrizioni all’Albo delle imprese artigiane effettuate in base a leggi delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome di Trento e Bolzano non hanno valore vincolante ai fini previdenziali e assistenziali. La Corte costituzionale ha ribadito che, per tali profili, conta solo la nozione di impresa artigiana desumibile dalla legge statale n. 443/1985. Restano possibili definizioni regionali diverse solo per effetti non previdenziali e nei limiti delle competenze attribuite.
Decorrenza degli inquadramenti nel settore artigianato
La classificazione previdenziale nel settore artigianato decorre dal periodo di paga in corso alla data della delibera della C.P.A. che iscrive l’impresa all’Albo, salvo che nella delibera sia indicata una diversa decorrenza del possesso della natura artigiana. In tal caso, la decorrenza segue la data indicata, nei limiti della prescrizione di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Il criterio vale anche per le cancellazioni dall’Albo. L’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995 non si applica alle variazioni di classificazione delle imprese artigiane, perché dipendono dal possesso o dalla perdita della natura artigiana e non da un cambio di attività. In caso di ritardo nella produzione della documentazione di iscrizione, le Sedi devono svolgere verifiche presso le banche dati delle amministrazioni pubbliche competenti ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 558/1999.
Ricorsi e perdita dei requisiti artigiani
Se accertata l’insussistenza di uno o più requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana, le Sedi devono segnalare tempestivamente la circostanza alla competente C.P.A. mediante raccomandata A/R, per i provvedimenti di cancellazione dall’Albo. La C.P.A. deve decidere entro 60 giorni dalla notifica; contro le sue decisioni è ammesso ricorso alla C.R.A. e all’Autorità giudiziaria. Se C.P.A. o C.R.A. non si pronunciano entro 60 giorni, l’iscrizione all’Albo e alla gestione non è più vincolante ai fini previdenziali e assistenziali e le Sedi possono disporre il trasferimento di settore e la cancellazione dei soci dalla gestione artigiani, con effetti dalla data della perdita dei requisiti e comunque entro i limiti prescrizionali.
Mancata iscrizione all’Albo delle imprese artigiane
Poiché l’art. 5 della legge n. 443/1985 impone l’iscrizione all’Albo provinciale a tutte le imprese con i requisiti degli artt. 2, 3 e 4, l’accertata mancata iscrizione deve essere comunicata immediatamente alle Commissioni provinciali per l’artigianato per i provvedimenti di competenza. Ciò consente all’Istituto di adempiere correttamente agli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria, che riguardano anche i soggetti che lavorano negli organismi di cui sono soci, secondo le leggi n. 662/1996 e n. 133/1997.
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