Circolare numero 146 del 23-7-2001
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999 ai nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati si applicano le tabelle ANF e AF previste per i nuclei familiari con figli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, i nipoti minori in linea retta, viventi a carico dell’ascendente, sono equiparati ai figli legittimi anche se non formalmente affidati. Di conseguenza, per l’assegno per il nucleo familiare e per le prestazioni analoghe ai lavoratori autonomi e pensionati delle gestioni speciali, devono essere applicate le tabelle previste per i nuclei con figli. Restano invece assoggettati alla disciplina precedente i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale non affidati e i nipoti in linea retta che non possiedano i requisiti della sentenza. Le eventuali differenze economiche possono essere richieste dagli interessati entro il limite della prescrizione quinquennale.
Applicazione delle tabelle per assegni familiari ai nipoti in linea retta equiparati ai figli
Applicazione delle tabelle per i nipoti in linea retta equiparati ai figli
La circolare interviene per chiarire quale tabella debba essere applicata nei casi di nipoti in linea retta minori e viventi a carico dell’ascendente, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999. L’obiettivo è uniformare il trattamento dei soggetti equiparati ai figli ai fini delle prestazioni familiari.
Quadro normativo di riferimento
La nota richiama la precedente circolare n. 195 del 4 novembre 1999, parte III, con la quale, in conseguenza della sentenza costituzionale, era già stato riconosciuto il diritto a includere nel nucleo dell’ascendente il nipote in linea retta, minore e a carico, anche senza affidamento formale. Viene precisato che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui non ricomprendeva i minori di cui risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.
Regola applicabile agli assegni per il nucleo familiare
Ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, i nipoti in linea retta minori e a carico dell’ascendente devono essere trattati come figli legittimi. Ne consegue che, per tali nuclei, devono essere applicate le tabelle previste per i nuclei familiari con figli.
La stessa soluzione vale anche per i nipoti in linea retta che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che facciano parte del nucleo familiare dell’ascendente e possiedano i requisiti della minore età e della vivenza a carico. In passato tali soggetti erano collocati nella categoria dei "nipoti" e quindi esclusi dalle maggiorazioni riservate ai figli; ora devono invece essere trattati come figli ai fini tabellari.
Effetti sulle decurtazioni e sulle categorie escluse
Per i nipoti minori a carico dell’ascendente, riconosciuti ai sensi sia dell’art. 6 della L. 153/88 sia della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, non devono più essere applicate le decurtazioni previste per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti.
Restano invece invariati i criteri già impartiti per:
- fratelli e sorelle;
- nipoti in linea collaterale non formalmente affidati dagli organi competenti;
- nipoti in linea retta privi dei requisiti della sentenza costituzionale.
Per tali soggetti continua a valere l’applicazione delle tabelle per nuclei familiari senza figli oppure, se nel nucleo sono presenti figli ed equiparati, quella delle tabelle per nuclei con figli, ma con le decurtazioni previste per fratelli, sorelle e nipoti.
Estensione ai lavoratori autonomi e ai pensionati delle gestioni speciali
La circolare stabilisce che lo stesso criterio deve essere seguito per gli assegni familiari dei lavoratori autonomi e per le quote di maggiorazione di pensione spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi. Per queste categorie, ai fini della cessazione o della riduzione della prestazione, si applicano tabelle basate sui livelli di reddito familiare annuale. In tale ambito, i nipoti minori in linea retta e a carico dell’ascendente devono essere considerati equiparati ai figli.
Attuazione e limiti temporali per le differenze
Le Sedi e i datori di lavoro devono dare attuazione alle nuove disposizioni. Le eventuali differenze di importo spettanti possono essere corrisposte solo su richiesta degli interessati e nei limiti della prescrizione quinquennale.
Punti principali
Equiparazione dei nipoti in linea retta ai figli
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, i nipoti in linea retta minori e viventi a carico dell’ascendente sono equiparati ai figli legittimi, anche in assenza di un formale provvedimento di affidamento. La circolare richiama l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui escludeva tali minori dall’elenco dei soggetti rilevanti ai fini dei trattamenti di famiglia.
Tabelle da applicare per l’assegno per il nucleo familiare
Per una corretta corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ai nipoti in linea retta che presentano i requisiti indicati devono essere applicate le tabelle previste per i nuclei familiari con figli, e non quelle relative ai nipoti. L’equiparazione comporta anche l’esclusione delle decurtazioni previste per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti.
Estensione ai nipoti orfani di entrambi i genitori
L’equiparazione si estende anche ai nipoti in linea retta, orfani di entrambi i genitori e privi del diritto alla pensione ai superstiti, purché facenti parte del nucleo familiare dell’ascendente e in possesso degli stessi requisiti previsti dalla sentenza, cioè minore età e vivenza a carico. Anche per questi soggetti devono essere utilizzate le tabelle relative ai nuclei con figli.
Soggetti esclusi dall’equiparazione
Restano ferme le disposizioni precedenti per i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale non formalmente affidati dagli organi competenti, nonché per i nipoti in linea retta che non soddisfino i requisiti della sentenza della Corte Costituzionale. Per tali soggetti continua ad applicarsi, a seconda della composizione del nucleo, la disciplina delle tabelle per nuclei senza figli oppure quella con figli, ma con le decurtazioni previste per fratelli, sorelle e nipoti.
Assegni familiari per lavoratori autonomi e maggiorazioni di pensione
La stessa logica deve essere adottata per gli assegni familiari ai lavoratori autonomi e per le quote di maggiorazione di pensione dei pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi. Ai fini dell’applicazione delle tabelle che individuano i livelli di reddito familiare annuale oltre i quali cessa la corresponsione delle prestazioni, i nipoti minori in linea retta e viventi a carico dell’ascendente devono essere considerati equiparati ai figli.
Decorrenza pratica e prescrizione
Le Sedi e i datori di lavoro devono dare attuazione alle nuove disposizioni. Le eventuali differenze di importo possono essere liquidate su richiesta degli interessati, ma solo nei limiti della prescrizione quinquennale.
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