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Circolare

Circolare numero 17 del 20-07-2001 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione dell'ordinanza n. 3143 dell'11 luglio 2001, che dispone la sospensione dei versamenti contributivi e di alcuni adempimenti per i soggetti residenti o con sede operativa nei comuni lombardi colpiti dalle trombe d'aria del 7 luglio 2001, purché in presenza di sgombero per inagibilità o di danni superiori al 30% attestati da perizia giurata. La sospensione decorre dal 7 luglio 2001 e dura fino al 31 dicembre 2001, ma non è automatica: va richiesta entro il 31 dicembre 2001 alla Sede ENPALS di Milano con la documentazione prevista. La circolare precisa anche gli effetti sui termini, sulle sanzioni e sulle rateazioni, e indica che il recupero dei contributi sospesi avverrà senza sanzioni, interessi o altri oneri, rinviando però a successive determinazioni ministeriali per le modalità operative.

Sospensione contributiva per i comuni lombardi colpiti dalle trombe d'aria del 7 luglio 2001

Sospensione contributiva per i comuni lombardi colpiti dalle trombe d'aria del 7 luglio 2001

La circolare dà attuazione all'ordinanza n. 3143 dell'11 luglio 2001, relativa agli eventi calamitosi che hanno interessato diversi comuni delle province di Milano e Bergamo. Vengono indicate le condizioni soggettive e oggettive per accedere alla sospensione dei versamenti contributivi, i relativi effetti sui termini e sulle sanzioni, nonché le modalità di presentazione dell'istanza.

Ambito di applicazione territoriale e soggettivo

Il beneficio è riconosciuto a persone fisiche e persone giuridiche che, alla data del 7 luglio 2001, risultavano residenti o avevano sede operativa in specifici comuni della Lombardia:

  • provincia di Milano: Arcore, Concorezzo, Vimercate, Usmate Velate;
  • provincia di Bergamo: Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo, Gorno.

Presupposti per la sospensione

La misura è riservata ai soggetti le cui abitazioni o i cui immobili destinati ad attività produttive siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure che abbiano subito un danno superiore al 30% del valore dei beni, danno che deve risultare da perizia giurata.

Contenuto della sospensione

Dal 7 luglio 2001 al 31 dicembre 2001 sono sospesi i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti. La sospensione si estende ai termini collegati ai versamenti contributivi riferiti al periodo giugno 2001 - novembre 2001 e ai termini per la presentazione delle denunce contributive.

La circolare precisa inoltre che:

  • durante il periodo di sospensione non devono essere applicate sanzioni civili e/o amministrative per gli inadempimenti coperti dalla misura;
  • la sospensione opera anche con riguardo ai termini di azioni legali e procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro il medesimo arco temporale;
  • il beneficio si applica anche ai debiti contributivi già rateizzati e alle regolarizzazioni rateali relative a condoni previdenziali ancora in corso.

Presentazione della domanda e documentazione

La sospensione non è automatica e deve essere richiesta entro il 31 dicembre 2001 alla Sede ENPALS di Milano, territorialmente competente. Alla domanda vanno allegati:

  • copia dell'ordinanza sindacale di sgombero che attesti l'inagibilità totale o parziale dell'immobile, oppure copia della perizia giurata che certifichi danni superiori al 30% del valore dei beni;
  • dichiarazione sostitutiva che attesti la residenza o la sede legale del richiedente in uno dei comuni colpiti;
  • per i soggetti residenti o con sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva che comprovi l'attività svolta nelle zone interessate e che le obbligazioni contributive da differire si riferiscano esclusivamente a tale attività.

Effetti sui versamenti già eseguiti e recupero della contribuzione sospesa

Per i versamenti già effettuati all'Ente entro il 13 luglio 2001 non è previsto rimborso. Le somme non corrisposte per effetto della sospensione dovranno essere versate successivamente senza sanzioni, interessi o altri oneri aggiuntivi. Le modalità operative di recupero non sono però definite nella circolare, che rinvia a future determinazioni ministeriali.

Punti principali

Ambito soggettivo e territoriale

Il beneficio riguarda persone fisiche e persone giuridiche che, alla data dell'evento calamitoso, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni lombardi di Arcore, Concorezzo, Vimercate e Usmate Velate in provincia di Milano, nonché Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno in provincia di Bergamo.

Condizioni per accedere alla sospensione

La sospensione si applica ai soggetti le cui abitazioni o i cui immobili destinati ad attività produttive siano stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure che abbiano subito danni superiori al 30% del valore dei beni, come attestato da perizia giurata.

Oggetto della sospensione e periodo interessato

Sono sospesi, dal 7 luglio 2001 al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti. La sospensione riguarda anche i termini connessi ai versamenti contributivi riferiti al periodo giugno 2001 - novembre 2001, oltre ai termini per la presentazione delle denunce contributive.

Effetti su sanzioni, azioni legali e rateazioni

Durante il periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili e/o amministrative per gli inadempimenti rientranti nell'ambito della misura. La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi. Essa opera inoltre sui debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse e di regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso.

Istanza di sospensione e documentazione

La sospensione non opera automaticamente, ma deve essere richiesta entro il 31 dicembre 2001 presso la Sede ENPALS di Milano. Alla domanda devono essere allegati: copia dell'ordinanza sindacale di sgombero oppure copia della perizia giurata; dichiarazione sostitutiva che attesti residenza o sede legale in uno dei comuni colpiti; per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva che provi l'esercizio dell'attività nelle zone colpite e che le obbligazioni contributive oggetto di differimento riguardino esclusivamente tale attività.

Versamenti già effettuati e recupero dei contributi sospesi

Non è previsto rimborso per i versamenti già effettuati all'Ente entro la data di pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale, ossia il 13 luglio 2001. Le somme sospese dovranno essere versate successivamente senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, ma le modalità di recupero saranno definite con successive determinazioni ministeriali.

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