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Sentenza

Sentenza n. 1079/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Treviso, sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di 1.500 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, che non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato, chiedendo altresì la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto sussistenti le condizioni per l'azione di ottemperanza, poiché la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inadempimento non contestato del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo la Carta elettronica e accreditando la somma di 1.500 euro secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente, con facoltà di subdelega, da attivarsi dopo un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora presuppone una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle eventuali ragioni ostative e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, sono stati ritenuti sufficienti a escludere la condanna all'astreinte. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto dell'azione di ottemperanza relativa all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede la valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, delle ragioni ostative all'adempimento e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni preliminari ritenute soddisfatte per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo esecutivo derivante dal giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Sono richiamati quali disposizioni che disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica da costituire in esecuzione della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per considerare la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico quali fatti notori rilevanti ai fini della valutazione dell'astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inadempimento dell'obbligo conformativo o esecutivo per ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'Amministrazione debitrice con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice deve valutare in concreto le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, la rilevanza degli interessi pubblici e il rischio di sanzioni eccessivamente afflittive o di locupletazioni.
  • La crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono costituire ragioni ostative alla condanna della pubblica amministrazione al pagamento dell'astreinte quando siano considerati fatti notori e, nel caso concreto, incidano sulla valutazione discrezionale richiesta dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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