Sentenza n. 9801/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della comunicazione dell’AGEA prot. n. AGEA.AGA.2022.43504 del 17 novembre 2022, avente ad oggetto: «Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato» e dei relativi allegati nonché di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi con quelli impugnati, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato nell'ambito del regime delle quote latte
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 17 novembre 2022, notificata il 18 novembre 2022, avente a oggetto l'esecuzione di sentenze dell'autorità giudiziaria e il ricalcolo del prelievo supplementare imputato. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il sopravvenuto mutamento del quadro normativo ha inoltre inciso direttamente sull'efficacia dell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l'art. 10-bis del d.l. 69/2023, introdotto in sede di conversione dalla l. 103/2023, ha imposto ad AGEA una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo specifici parametri, criteri e modalità, stabilendo che le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell'11 agosto 2023 sono prive di effetto e sostituite da quelle emesse secondo la nuova disciplina. Poiché la comunicazione impugnata era anteriore a tale data, essa è stata annullata e comunque privata di effetto ex lege; è quindi venuto meno l'interesse del ricorrente alla decisione. Il giudice ha preso atto anche della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e non ha disposto sulle spese, non essendosi costituita l'amministrazione intimata.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle emesse ai sensi dei commi 2 e 3
La disposizione impone una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo parametri, criteri e modalità legislativamente stabiliti e priva di effetto le precedenti comunicazioni di ricalcolo notificate prima dell'11 agosto 2023.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento processuale della definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento da remoto dell'udienza camerale straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa priva di effetto l'atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto conforme alla disciplina sopravvenuta, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'atto originario e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse al ricorso, quando coerente con la sopravvenuta inefficacia dell'atto impugnato, giustifica la declaratoria di improcedibilità anziché una decisione di merito sui vizi originariamente dedotti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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