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Sentenza

Sentenza n. 15838/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202515811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione della domanda di ammissione al premio per l’arresto definitivo dell’attività di pesca e decreto di approvazione della subgraduatoria relativa alla GSA 9 per la pesca a strascico nella classe di lunghezza 12-18 metri

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa di pesca)

Prevale il privato

La controversia

La società, proprietaria e armatrice di un motopeschereccio della GSA 9, ha impugnato l’archiviazione della domanda di premio per l’arresto definitivo della pesca e la conseguente subgraduatoria, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’ammissione e all’attribuzione del punteggio. Con il primo motivo ha dedotto violazione del decreto direttoriale che disciplina la misura ed eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione, travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà: secondo la ricorrente, alla data della domanda l’imbarcazione era regolarmente armata ed equipaggiata, come attestato dalla documentazione marittima, dal certificato di sicurezza rinnovato e dal visto di partenza; il marittimo sottoposto a misura cautelare sarebbe sbarcato soltanto successivamente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e vizi procedimentali e motivazionali: la comunicazione dei motivi ostativi sarebbe stata trasmessa alla Capitaneria e non ritualmente alla PEC risultante dal registro pubblico, sarebbe stata laconica e non avrebbe rappresentato l’informativa dell’Autorità marittima; inoltre, il provvedimento finale avrebbe introdotto la ragione relativa alla misura cautelare del marittimo, non esplicitata in modo adeguato nella comunicazione, impedendo un’effettiva difesa procedimentale. Il Ministero ha sostenuto che il marittimo sottoposto agli arresti domiciliari non poteva essere computato nell’equipaggio e che il numero di persone effettivamente imbarcate era inferiore alla tabella minima di sicurezza, sicché l’archiviazione era vincolata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai fini del riesame, ravvisando un difetto sostanziale di istruttoria. La nozione di regolare armamento è complessa e comprende elementi formali e sostanziali; non poteva essere negata automaticamente sulla sola base dell’indisponibilità temporanea di un marittimo iscritto a ruolo, senza adeguati approfondimenti e in assenza di provvedimenti formali dell’Autorità marittima. Ha inoltre ritenuto fondato il profilo procedimentale: la comunicazione dei motivi ostativi, per la sua estrema laconicità e per la mancata rappresentazione dell’informativa marittima, non ha consentito alla società di fornire nel contraddittorio elementi concretamente idonei a dimostrare il requisito. Non ha invece accertato direttamente la sussistenza del requisito né il diritto al finanziamento: i limiti della giurisdizione di legittimità impediscono di sostituire l’istruttoria amministrativa incompleta con l’accertamento giudiziale, e le difese dell’Amministrazione non possono integrare ex post una motivazione fondata su un’istruttoria insufficiente. Ha ordinato all’Ufficio di rinnovare l’istruttoria, in contraddittorio, verificando le condizioni di regolare armamento dell’imbarcazione alla data della domanda. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 del decreto direttoriale del 17 luglio 2024

    Più precisamente, attesa la nozione di “armamento” che si è dapprima sinteticamente rappresentata, che attiene ad una contemporanea presenza di elementi formali/amministrativi (derivanti dal controllo dell’Autorità secondo le regole variamente riassunte nelle circolari come quella sopra richiamata) e di elementi sostanziali (di dotazione della nave e del relativo equipaggio), non è sufficiente negarne la “regolarità” in via automatica laddove sussista una temporanea condizione di indisponibilità di uno dei marittimi iscritti a ruolo (anche laddove tale impossibilità determini il venir meno del numero minimo, come rileva la Capitaneria), assenti provvedimenti formali ed assenti ulteriori approfondimenti (che peraltro la ricorrente sollecita prospettando negli scritti difensivi vari argomenti volti a sostenere la permanenza del requisito).

    Il requisito dell’armamento va verificato considerando congiuntamente gli elementi formali-amministrativi e quelli sostanziali relativi alla nave e all’equipaggio. La temporanea indisponibilità di un marittimo, anche se incide sul numero minimo, non basta da sola a negare automaticamente la regolarità del requisito senza provvedimenti formali e approfondimenti istruttori.

  • art. 20, comma 2, lett. c), Regolamento (UE) 2021/1139

    Si tratta di un requisito posto dall’art. 2 del Decreto del 17 luglio 2024, ma non espressamente contemplato tra le condizioni di assunzione del finanziamento a carico del FEAMPA ex art. 20 del Reg. UE 2021/1139, sebbene risulti evidentemente attuativo di quest’ultima laddove prevede che (comma 2 lett. “c”) il peschereccio è registrato come peschereccio in attività e ha svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno”.

    Il requisito nazionale di regolare armamento è previsto dal decreto direttoriale e si collega, quale misura attuativa, alla condizione europea secondo cui il peschereccio deve risultare in attività e aver pescato in mare per almeno 90 giorni annui nei due anni civili precedenti la domanda.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    Infatti, l’estrema laconicità della relativa comunicazione, la mancata rappresentazione del contenuto della informativa dell’Ufficio marittimo e - peraltro - la stessa insufficienza di quest’ultima - sulla quale si tornerà oltre - ha comportato che l’accertamento delle condizioni di “armamento” dell’unità navale nel contraddittorio con l’interessata è stato reso impossibile.

    La comunicazione dei motivi ostativi deve esporre in modo sufficientemente concreto gli elementi che fondano il dubbio sull’insussistenza del requisito e consentire all’interessato di partecipare effettivamente all’istruttoria; una comunicazione laconica e priva dell’informativa rilevante può rendere impossibile un contraddittorio utile.

  • art. 284, comma 3, c.p.p.

    Infatti, l’Autorità procedente non ha considerato che il marittimo potrebbe essere sostituito, con le appropriate procedure; non ha valutato la possibilità che sia autorizzato dal giudice a prestare la propria attività lavorativa sull’unità in navigazione ex 284, comma 3, c.p.p.; in generale, la cessazione della “ regolare” condizione di armamento è stata affermata desumendola da una condizione di fatto rappresentata in una informativa dell’Autorità marittima, ma in assenza di provvedimenti formali di quest’ultima; il tutto, come correttamente dedotto dalla difesa della parte ricorrente, avrebbe richiesto un adeguato confronto procedimentale.

    Nel valutare l’effetto della misura cautelare sul requisito di armamento, l’Amministrazione deve considerare anche la possibile sostituzione del marittimo e l’eventuale autorizzazione giudiziale a svolgere attività lavorativa a bordo; tali profili richiedono un’istruttoria e un confronto procedimentale adeguati.

  • art. 120 c.p.a.

    Non essendosi in presenza di una questione inerente ad una delle materie di cui all’art. 120 del c.p.a. (che consentirebbe al giudice di statuire circa l’esito dell’aggiudicazione e la sorte del contratto), i limiti consueti della giurisdizione generale di legittimità ostano ad accertare i presupposti sostanziali dell’assegnazione delle provvidenze economiche che l’Ufficio ha omesso di valutare nell’istruttoria del procedimento; nè è possibile considerare le difese dell’Amministrazione, sul punto, quale integrazione solo formale della motivazione, proprio in quanto l’istruttoria è stata accertata come incompleta o insufficiente e ciò comporta che l’ufficio deve rideterminarsi.

    Poiché la controversia non rientra nel rito speciale dell’art. 120 c.p.a., il giudice, nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, non può sostituirsi all’Amministrazione nell’accertamento dei presupposti sostanziali del finanziamento omessi in istruttoria; l’Amministrazione deve rinnovare la valutazione.

  • art. 34 c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 34 c.p.a., l’Ufficio dovrà procedere al rinnovo dell’istruttoria previo riscontro, in contraddittorio, delle condizioni di regolare armamento dell’imbarcazione alla data della domanda.

    In conseguenza dell’accoglimento per difetto di istruttoria, il giudice dispone che l’Amministrazione rinnovi l’accertamento del requisito in contraddittorio, riferendolo alla data di presentazione della domanda.

Massime di principio

  • Il requisito di regolare armamento di un peschereccio va accertato considerando congiuntamente gli elementi formali e amministrativi e quelli sostanziali relativi alle dotazioni e all’equipaggio; la temporanea indisponibilità di un marittimo iscritto a ruolo, anche se comporta il venir meno del numero minimo, non consente di negare automaticamente il requisito senza provvedimenti formali e adeguati approfondimenti.
  • Quando la decisione sull’ammissibilità a un beneficio dipende da una valutazione tecnica e fattuale complessa, la comunicazione dei motivi ostativi deve rendere conoscibili gli elementi istruttori rilevanti e consentire all’interessato di presentare osservazioni concretamente pertinenti; una comunicazione laconica che impedisca un effettivo contraddittorio vizia l’istruttoria.
  • In presenza di un difetto sostanziale di istruttoria, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione accertando direttamente i presupposti sostanziali del beneficio, né le difese svolte in giudizio possono integrare ex post le ragioni dell’atto; l’Amministrazione deve rinnovare l’istruttoria e rideterminarsi.
  • Quando l’indisponibilità di un componente dell’equipaggio deriva da una misura cautelare, l’Amministrazione deve esaminare anche le possibilità di sostituzione e l’eventuale autorizzazione giudiziale allo svolgimento di attività lavorativa a bordo, nell’ambito di un’istruttoria adeguata e in contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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