Sentenza del 11/04/2017 n. 8 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SU LODO ARBITRALE IRRITUALE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la possibilità di applicare l'imposta di registro proporzionale del 3% sia al lodo arbitrale irrituale sia al successivo decreto ingiuntivo basato su di esso. Il decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo indice di capacità contributiva ulteriore e non può quindi comportare una seconda tassazione proporzionale sul medesimo presupposto economico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta di registro, nella misura proporzionale del 3%, sia del lodo pronunciato all'esito di un arbitrato irrituale sia del successivo decreto ingiuntivo emesso sulla base di quel lodo. La tesi contestata riteneva che entrambi gli atti dovessero essere tassati separatamente. Il principio affermato è invece che il decreto ingiuntivo fondato sul lodo non esprime una capacità contributiva ulteriore rispetto a quella già manifestata dal lodo stesso; pertanto, la doppia imposizione proporzionale non può essere giustificata come interpretazione costituzionalmente orientata.
Norme richiamate
Imposta di registro
La misura proporzionale del 3% non può essere applicata cumulativamente al lodo arbitrale irrituale e al decreto ingiuntivo successivo quando quest'ultimo si fonda integralmente sul primo e non manifesta una capacità contributiva ulteriore.
Principio costituzionale della capacità contributiva
La tassazione deve collegarsi a un'effettiva e distinta capacità contributiva. Non è costituzionalmente giustificata una doppia imposizione proporzionale su atti collegati che riflettono la medesima realtà economica.
Massime di principio
- Quando un atto successivo si limita a dare esecuzione o veste giudiziale a un atto precedente già espressivo della medesima capacità economica, non dovrebbe essere applicata una seconda imposta proporzionale sullo stesso presupposto.
- La qualificazione formale di un atto come autonomo non è sufficiente a giustificare una nuova imposizione: occorre verificare se esso produca un distinto effetto economico o manifesti una capacità contributiva ulteriore.
- Nel caso di un decreto ingiuntivo fondato su un lodo arbitrale irrituale, la tassazione deve evitare il cumulo dell'imposta proporzionale quando il decreto non aggiunge contenuto economico sostanziale rispetto al lodo.
- Il principio può essere invocato in situazioni analoghe di duplicazione impositiva tra un atto originario e un successivo atto meramente attuativo, ferma restando la necessità di verificare la disciplina specifica applicabile e il contenuto effettivo degli atti.
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