Sentenza del 11/04/2017 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Novara
Procedimento - Avvisi di accertamento - Denuncia all'A.G. - Possibilità di utilizzare il termine raddoppiato - Legittimità - Fondamento - Obbligo di denuncia per reati previsti dal d.Lgs. 74/2000 - Allegazione all'avviso di accertamento - Tassatività - Condizioni - Contraddittorio preventivo - Mancata instaurazione - Irrilevanza - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’utilizzo del termine raddoppiato per l’accertamento, sostenendo che non fossero sufficienti gli elementi per l’obbligo di denuncia penale e che la denuncia, o altri adempimenti preventivi, dovessero essere formalizzati prima dell’emissione dell’avviso. Ha inoltre dedotto la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. Il termine raddoppiato può essere utilizzato quando il pubblico ufficiale abbia individuato con certezza elementi riconducibili a un reato tributario previsto dal d.Lgs. 74/2000; non è invece sufficiente un mero sospetto. L’Amministrazione non deve compiere ulteriori adempimenti preventivi oltre alla sollecita presentazione della denuncia penale, né l’efficacia del termine raddoppiato dipende dall’allegazione della denuncia all’avviso. Il giudice tributario deve comunque verificare incidentalmente che l’obbligo di denuncia fosse effettivo e non pretestuoso o strumentale. La mancata instaurazione di un ulteriore contraddittorio preventivo non ha comportato l’illegittimità degli atti, poiché il contribuente può interloquire durante la verifica e presentare memorie e osservazioni dopo la notifica del processo verbale di constatazione.
Norme richiamate
Art. 361 del codice penale
Obbligo di denuncia del pubblico ufficiale che abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio.
L’obbligo di denuncia sorge quando il pubblico ufficiale dispone di elementi sufficientemente certi di un reato; non è sufficiente un generico sospetto. La valutazione delle cause di estinzione o non punibilità spetta all’Autorità giudiziaria.
Decreto legislativo n. 74/2000
Individua i reati tributari la cui presenza, insieme agli elementi concreti accertati, può fondare l’obbligo di denuncia e consentire l’utilizzo del termine raddoppiato.
Decreto legislativo n. 128/2015
La disciplina transitoria fa salvi gli effetti dei processi verbali di constatazione formalmente conosciuti dal contribuente prima dell’entrata in vigore della normativa, purché gli atti impositivi conseguenti siano notificati.
Art. 12 della legge n. 212/2000
Il contribuente può presentare memorie e osservazioni dopo la consegna del processo verbale di constatazione.
Le facoltà difensive esercitabili durante e dopo la verifica possono soddisfare le esigenze di interlocuzione con l’Amministrazione; l’assenza di un ulteriore contraddittorio preventivo non determina automaticamente l’illegittimità dell’avviso.
Massime di principio
- Il termine raddoppiato per l’accertamento non si applica automaticamente in presenza di mere irregolarità o sospetti: deve esistere una base concreta e sufficientemente certa per ritenere configurabile un reato tributario.
- Non è necessario che la denuncia penale sia allegata all’avviso di accertamento o che sia stata previamente definita dall’Autorità giudiziaria; è sufficiente che l’Amministrazione la presenti tempestivamente quando ne ricorrono i presupposti.
- Il giudice tributario può verificare se l’obbligo di denuncia fosse realmente sussistente, escludendo l’uso artificioso della denuncia per estendere il termine di accertamento.
- Il contribuente deve esercitare tempestivamente le proprie difese durante la verifica e dopo la consegna del processo verbale di constatazione, mediante osservazioni e memorie.
- La mancata apertura di un ulteriore contraddittorio preventivo non comporta di per sé l’annullamento dell’accertamento, se il contribuente ha avuto concrete possibilità di interloquire e difendersi.
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