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Sentenza

Sentenza del 11/04/2017 n. 2043 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Istanza di rimborso - Inosservanza delle forme previste dagli artt. 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Non rileva - Natura giuridica dell'istanza - Presupposto per l'esigibilità del credito - Mancata contestazione del credito - Rimborso - Spetta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso di un credito IVA di 25.000 euro, risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta 2005. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso sostenendo che non erano state rispettate le formalità previste dagli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, in particolare la presentazione dell'apposito modello ministeriale. La contribuente ha contestato il diniego, sostenendo che il credito era già esposto nella dichiarazione e non era mai stato contestato o rettificato dall'Ufficio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto della contribuente al rimborso. Ha ritenuto che l'istanza di rimborso non costituisca il fatto costitutivo del credito, ma soltanto il presupposto per renderlo esigibile e avviare la procedura di pagamento. Poiché il credito risultava dalla dichiarazione annuale e l'Amministrazione non lo aveva contestato né rettificato, il rimborso spettava. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 1.000 euro per il primo grado e 2.000 euro per il secondo grado.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30

    Disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA. La mancata osservanza delle formalità previste non elimina necessariamente il credito già risultante dalla dichiarazione, quando l'Amministrazione non lo abbia contestato.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    Prevede gli adempimenti e le garanzie connessi all'esecuzione del rimborso IVA. Tali adempimenti incidono sull'esigibilità e sull'avvio della procedura di rimborso, ma non costituiscono il fatto generatore del credito.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Il termine biennale di decadenza per le domande di rimborso non si applica al credito IVA già esposto nella dichiarazione, poiché l'istanza non costituisce il fatto costitutivo del diritto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 20678/2014

    L'esposizione di un credito d'imposta nella dichiarazione fa sì che non occorra, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti il potere-dovere di controllo.

    Il credito indicato nella dichiarazione è già formalmente esercitato; l'istanza o il modello necessario per il rimborso serve a rendere il credito esigibile e ad avviare il procedimento di pagamento.

Massime di principio

  • Quando un credito IVA è indicato nella dichiarazione annuale, l'indicazione può costituire esercizio formale del diritto al rimborso; gli ulteriori modelli o adempimenti possono riguardare soltanto l'esecuzione del pagamento.
  • La mancata presentazione del modello previsto per il rimborso non comporta automaticamente la perdita del credito, soprattutto se il credito è chiaramente esposto nella dichiarazione e l'Amministrazione non lo ha contestato.
  • L'Amministrazione finanziaria può verificare e rettificare il credito dichiarato; se non procede ad alcuna contestazione o rettifica, il credito indicato può essere considerato non contestato ai fini della decisione sul rimborso.
  • Il contribuente deve comunque conservare la dichiarazione, la documentazione contabile e le prove dell'origine del credito, poiché l'Amministrazione conserva il potere di controllo nei limiti previsti dalla legge.
  • La regola opera in presenza di un credito effettivamente risultante dalla dichiarazione e non contestato: non esclude la possibilità che il rimborso venga negato se emergono errori, inesistenza del credito o irregolarità sostanziali.

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