Sentenza del 11/04/2017 n. 1685 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alle contribuenti la residenza fiscale effettiva in Italia per gli anni 2004-2010, con conseguente omessa dichiarazione dei redditi e omessa compilazione del quadro RW. Gli accertamenti si fondavano su una pluralità di elementi presuntivi convergenti: permanenza in Italia per oltre 183 giorni l'anno, rapporti familiari e affettivi, partecipazione ad assemblee societarie, frequentazione di circoli e corsi universitari, gestione di conti e attività finanziarie italiane, trasferimenti di denaro dall'estero e partecipazione alla vita sociale nel territorio nazionale. Le contribuenti contestavano la sufficienza degli indizi, la decadenza dell'Ufficio, l'irretroattività dell'art. 12 del D.L. 78/2009, la quantificazione del reddito, l'applicabilità delle sanzioni e chiedevano in subordine il cumulo giuridico.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Milano ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi, e ha rigettato le impugnazioni delle contribuenti, confermando la legittimità degli accertamenti. Il Collegio ha ritenuto provata per presunzioni la residenza fiscale italiana, considerando prevalente la permanenza e il centro degli interessi economici, morali, sociali e familiari in Italia. Ha respinto le eccezioni sulla decadenza, sull'irretroattività della presunzione del D.L. 78/2009, sulla capacità contributiva e sull'incertezza normativa. Ha però accolto la richiesta subordinata di applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni. Le contribuenti sono state condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate in 50.000 euro per il primo grado e 60.000 euro per il secondo grado.
Norme richiamate
Artt. 1, 2 e 2-bis del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il possesso di redditi costituisce il presupposto dell'IRPEF e sono soggetti passivi sia i residenti sia i non residenti. Sono fiscalmente residenti, per la maggior parte del periodo d'imposta, le persone iscritte all'anagrafe italiana oppure aventi in Italia il domicilio o la residenza civilistica. Per i cittadini italiani trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata opera inoltre una presunzione relativa, superabile con prova contraria.
Art. 43, comma 2, del Codice civile
Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. La sentenza ha valorizzato non solo gli interessi economici, ma anche quelli morali, sociali e familiari, collegandoli alla dimora abituale.
Art. 43 del D.P.R. 600/1973
Il termine ordinario per l'accertamento può essere raddoppiato quando la violazione comporta l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. La mancata dichiarazione dei redditi, qualificata come reato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 74/2000, rendeva applicabile il raddoppio.
Art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla L. 102/2009
Gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Stati a fiscalità privilegiata in violazione degli obblighi dichiarativi si presumono costituiti, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione. La sentenza ha riconosciuto la natura sostanziale della norma e quindi la sua non retroattività, ma ha ritenuto comunque legittimi gli accertamenti fondati sugli obblighi dichiarativi già esistenti e notificati entro i termini.
Art. 53 della Costituzione
Il principio della capacità contributiva non è stato ritenuto violato, poiché l'Ufficio aveva prodotto elementi concreti sugli importi e sulle disponibilità finanziarie riconducibili alle contribuenti, non efficacemente contestati o documentati dalla difesa.
Art. 6 del D.Lgs. 472/1997
L'esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa è stata negata, non ravvisandosi incertezza interpretativa oggettiva sulle disposizioni relative alla residenza fiscale e agli obblighi dichiarativi.
Art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997
"Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo"
È stato applicato il cumulo giuridico o principio di continuazione, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in più periodi d'imposta.
Art. 4 del D.Lgs. 74/2000
La dichiarazione infedele o l'omessa dichiarazione, nei presupposti previsti dalla norma, può integrare un reato e giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.
Massime di principio
- La cancellazione dall'anagrafe italiana e l'iscrizione all'estero, anche in uno Stato a fiscalità privilegiata, non sono decisive: l'Amministrazione può dimostrare la residenza fiscale italiana sulla base del domicilio effettivo e della dimora abituale.
- La residenza fiscale può essere ricostruita mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano esaminati singolarmente e poi valutati nel loro insieme come convergenti e logicamente idonei a dimostrare la permanenza prevalente in Italia.
- Per individuare il domicilio fiscale rilevano complessivamente gli interessi economici, patrimoniali, familiari, affettivi e sociali; nessun singolo elemento è necessariamente decisivo, ma la loro combinazione può superare la soglia dei 183 giorni.
- In presenza di contestazioni su conti correnti, bonifici e attività finanziarie, la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio può rafforzare le presunzioni reddituali e rendere difficile fornire la prova contraria.
- Le norme sostanziali introdotte successivamente non possono essere applicate retroattivamente, ma ciò non esclude l'accertamento di obblighi dichiarativi già previsti dalla disciplina vigente negli anni contestati.
- Quando le violazioni sono della stessa indole e riguardano più periodi d'imposta, può essere riconosciuto il cumulo giuridico delle sanzioni, anche se l'accertamento principale resta valido.
- L'esimente per incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva e non la sola difficoltà soggettiva del contribuente o l'esistenza di una controversia interpretativa.
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