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Sentenza

Sentenza del 11/04/2017 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Rieti

IVA - Avviso di accertamento - P.V.C. della Guardia di Finanza - Fatture emesse per operazioni inesistenti - Obbligo per l'emittente del versamento dell'imposta - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda fatture emesse per operazioni inesistenti e, in particolare, l'obbligo dell'emittente di versare l'IVA indicata nei documenti. Il ricorrente contestava la debenza dell'imposta, sostenendo che, poiché le operazioni non erano state realmente effettuate, non avrebbe dovuto corrispondere l'IVA.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Anche quando l'operazione è inesistente, l'emissione della fattura rende il documento idoneo a consentire al destinatario l'esercizio del diritto di detrazione e fa sorgere, in capo all'emittente, l'obbligo di versare l'IVA indicata. Il presupposto dell'imposta è quindi individuato nel contenuto della fattura e nella sua emissione, indipendentemente dall'effettiva realizzazione dell'operazione sottostante. Il ricorso è stato pertanto respinto, con prevalenza dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972

    La fattura emessa per un'operazione inesistente, in quanto contiene l'indicazione dell'IVA, obbliga comunque il soggetto emittente al pagamento dell'imposta. La fattura costituisce per il destinatario un titolo idoneo a fondare il diritto di detrazione e, per evitare indebite perdite di gettito, l'imposta indicata deve essere versata dall'emittente.

  • Cassazione n. 1251/2007

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'IVA indicata in una fattura relativa a un'operazione inesistente è dovuta dall'emittente.

  • Cassazione n. 309/2006

    Richiamata per confermare che l'obbligo di versamento dell'IVA può derivare dalla sola emissione della fattura, anche in assenza dell'operazione effettiva.

Massime di principio

  • Chi emette una fattura con IVA per un'operazione inesistente può essere obbligato a versare comunque l'imposta indicata, anche se non ha realizzato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi.
  • L'obbligo nasce dalla fattura e dal rischio che il destinatario utilizzi il documento per detrarre l'IVA, non necessariamente dall'effettiva esecuzione dell'operazione.
  • La contestazione dell'inesistenza dell'operazione non elimina automaticamente il debito IVA dell'emittente; occorre considerare anche gli effetti del documento fiscale emesso.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la corretta emissione delle fatture, la realtà delle operazioni sottostanti e l'eventuale utilizzo delle fatture da parte del destinatario, poiché la fattura ideologicamente falsa può produrre autonomi obblighi tributari.
  • Il principio riguarda l'IVA esposta in fattura e non implica, da solo, che l'operazione inesistente debba essere riconosciuta ai fini delle imposte dirette o che il destinatario abbia automaticamente diritto alla detrazione.

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