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Sentenza

Sentenza del 11/04/2017 n. 35 - Comm. Trib. II grado di Trento

Accertamento tributario - utilizzabilità dei dati acquisiti illecitamente in uno Stato terzo - sussiste - dichiarazioni del contribuente di estraneità ai dati - irrilevanza ai fini probatori.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che i dati bancari, acquisiti da un dipendente di una banca estera con modalità ritenute illecite e successivamente trasmessi al Fisco italiano, non potessero essere utilizzati nel procedimento tributario. Ha inoltre dichiarato di essere estraneo alle informazioni contenute nei dati contestati. La questione riguardava quindi sia l'utilizzabilità probatoria dei dati provenienti da uno Stato terzo, sia il valore delle semplici dichiarazioni di estraneità rese dal contribuente.

La decisione

La sentenza ha ritenuto pienamente utilizzabili, nell'accertamento e nel procedimento tributario, i dati bancari acquisiti all'estero e trasmessi all'Amministrazione finanziaria italiana mediante strumenti di cooperazione internazionale, purché univocamente ricollegabili al contribuente. In linea con le ordinanze della Corte di Cassazione nn. 8605 e 8606 del 2015 sulla cosiddetta "Lista Falciani", le modalità illecite di acquisizione originaria non impediscono l'utilizzo dei dati nel procedimento tributario. Le mere dichiarazioni del contribuente di non avere rapporti con i dati contestati sono state considerate prive di rilevanza probatoria in assenza di elementi specifici e concreti idonei a smentirne l'attendibilità o la riferibilità.

Norme richiamate

  • Ordinanze della Corte di Cassazione n. 8605 e n. 8606 del 2015

    Principi in materia di utilizzabilità della cosiddetta "Lista Falciani"

    I dati bancari acquisiti da un dipendente di una banca estera e ottenuti dall'Amministrazione finanziaria italiana tramite cooperazione internazionale possono essere utilizzati nell'accertamento tributario, anche se la loro acquisizione originaria è avvenuta illecitamente, quando siano univocamente riferibili al contribuente.

  • Principio giurisprudenziale sul valore probatorio delle dichiarazioni del contribuente

    La semplice negazione o dichiarazione di estraneità rispetto ai dati utilizzati dall'Amministrazione non è sufficiente a neutralizzarne il valore probatorio; occorrono elementi specifici, concreti e verificabili.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'illiceità dell'acquisizione originaria di dati all'estero non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità, soprattutto quando i dati siano stati trasmessi attraverso canali ufficiali di cooperazione internazionale.
  • La riferibilità univoca dei dati al contribuente è essenziale: nominativi, rapporti bancari e altri elementi identificativi devono consentire di collegare concretamente le informazioni alla persona accertata.
  • Una contestazione meramente generica o una semplice dichiarazione di estraneità non è normalmente sufficiente; il contribuente deve fornire elementi documentali o circostanze specifiche idonee a dimostrare l'erroneità dell'abbinamento o l'inesistenza del rapporto.
  • L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su dati bancari esteri, ma il loro utilizzo deve comunque rispettare i requisiti di identificabilità, pertinenza e adeguata motivazione dell'accertamento.

Testo integrale

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