Sentenza del 11/04/2017 n. 2075 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Mancanza di motivi specifici - Inammissibilità - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro dovuta per l'acquisto di una prima casa nel 2006, nonché la successiva intimazione di pagamento. In primo grado il contribuente aveva chiesto l'annullamento degli atti, ma la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché non erano state prodotte, o comunque individuate, le buste di spedizione e ricezione degli atti e non era stata indicata la data di ricezione dell'intimazione, impedendo di verificare la tempestività del ricorso. In appello il contribuente aveva sostenuto genericamente che tra i numerosi allegati vi fossero le cartelle e le buste di notifica, e aveva contestato l'irregolarità della notifica per essere stata effettuata presso un indirizzo in cui non risiedeva più. Tuttavia, non aveva formulato critiche puntuali e argomentate contro le specifiche ragioni poste dalla sentenza di primo grado a fondamento dell'inammissibilità.
La decisione
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. È stata ritenuta insufficiente la mera riproposizione delle questioni già sollevate in primo grado, il generico richiamo agli allegati e la generica contestazione della notifica, senza dimostrare in modo puntuale l'errore commesso dal primo giudice. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
I motivi di impugnazione devono intendersi come "critiche alle soluzioni date nella sentenza alle questioni della causa quali censure puntuali e determinate con cui si alleghi l'esistenza di errori del giudice a quo".
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, puntuali e argomentati, diretti a confutare le ragioni di fatto o di diritto della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle difese svolte in primo grado o la generica denuncia di ingiustizia non è sufficiente e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già svolte in primo grado: deve spiegare precisamente perché la decisione impugnata sarebbe errata.
- Occorre confrontarsi con ciascuna ragione autonoma posta dal primo giudice a fondamento della decisione; se anche una ragione decisiva non viene censurata specificamente, l'appello può essere dichiarato inammissibile.
- Il richiamo generico agli atti e ai documenti del primo grado non sostituisce l'indicazione puntuale dei motivi e dei documenti rilevanti, con la relativa spiegazione.
- Quando si contesta la notifica di una cartella o di un'intimazione, è necessario indicare con precisione i fatti, le date, l'indirizzo, le irregolarità denunciate e il loro effetto sulla validità o sulla tempestività del ricorso.
- La mancanza di motivi specifici è un vizio preliminare dell'appello: il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare nel merito le contestazioni fiscali o notificatorie.
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