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Sentenza

Sentenza n. 3077/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento A) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; B) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; C) della nota prot. 15108 del 4 luglio 2024 a oggetto “istanza accesso agli atti prot. n. 14100 del 24 giugno 2024”, nella parte in cui il direttore dell’UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; D) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; E) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l’“iscrizione all’Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”; F) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente. E PER LA DISAPPLICAZIONE se del caso del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, richiamato dal bando di concorso, sia nella parte in cui richiede, quale requisito specifico di ammissione al concorso di avvocato dirigente, l’iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 58 n. 1 lett. d), sia nella parte relativa ai requisiti generali di ammissione, ove si stabilisce che possono partecipare al concorso coloro che possiedono l’iscrizione all’Albo Professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale (art. 1 n. 1 lett. d).

Giustizia amministrativa202403840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di non ammissione a un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente avvocato, nonché le pertinenti clausole del bando e del d.P.R. n. 483/1997

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la deliberazione di ammissione dei candidati, nella parte in cui disponeva la sua non ammissione alle ulteriori fasi del concorso, la successiva deliberazione di rettifica che confermava tale esclusione e la nota con cui l’amministrazione aveva respinto l’istanza di accesso agli atti. Aveva inoltre contestato alcune clausole del bando: quella relativa alla documentazione delle attività svolte presso studi professionali privati e quella che richiedeva, quale requisito di partecipazione, l’iscrizione all’Ordine professionale attestata da certificato non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando. In via subordinata aveva chiesto la disapplicazione delle corrispondenti disposizioni del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla non ammissione, alle clausole del bando, alla richiesta di accesso agli atti né alla prospettata disapplicazione del d.P.R. n. 483/1997. La ricorrente, con memoria del 10 aprile 2026, aveva dichiarato di rinunciare al giudizio e chiesto la compensazione delle spese. Poiché la dichiarazione non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza, il Collegio l’ha qualificata come rinuncia irrituale: essa non consentiva la declaratoria di estinzione, ma determinava, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1, 3 e 4, c.p.a.

    "La dichiarazione [...] determina una rinunzia irrituale [...] e non consente una declaratoria di estinzione del giudizio ma determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse"

    La rinuncia al giudizio non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza non produce l’estinzione del processo; essa comporta invece l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso amministrativo, se non notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza secondo le modalità previste dall’art. 84 c.p.a., costituisce rinuncia irrituale e non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio.
  • La rinuncia irrituale al giudizio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La mancata opposizione dell’amministrazione e la richiesta della parte ricorrente possono giustificare la compensazione integrale delle spese, ove sussistano giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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