Cassazione Penale, Sentenza n. 40825/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso: violazione di legge per errata individuazione del reato "più grave" ai fini della continuazione. Dopo la riqualificazione del fatto dall'art. 73 DPR 309/1990, comma 4, al comma 5, la Corte d'appello ha comunque ritenuto che il reato di cui all'art. 73 fosse il fatto più grave rispetto alla resistenza (art. 337 c.p.), pur senza considerare i valori edittali vigenti all'epoca dei fatti. Si censura inoltre l'applicazione di una pena pecuniaria non coerente con la natura delle condanne e la mancata adeguata motivazione dell'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura principale, dichiarando che la Corte di appello ha errato nel confermare il giudizio di maggiore gravità sul reato di cui all'art. 73 senza considerare i corretti parametri edittali applicabili al momento dei fatti. Viene richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato, con eventuale confronto delle singole circostanze. Perciò la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia; le altre censure sono assorbite dalla declaratoria di illegittimità della valutazione sulla gravità relativa.
Norme richiamate
art. 81 cpv. cod. pen.
Riferimento alla disciplina dell'aumento per continuazione: la scelta del reato "più grave" su cui innestare l'aumento incide direttamente sulla determinazione della pena complessiva
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 4 e comma 5
La fattispecie originariamente qualificata al comma 4 è stata riqualificata al comma 5; la Corte evidenzia che la pena prevista per il comma 5, al tempo dei fatti, era inferiore rispetto al massimo edittale della resistenza, quindi la riqualificazione può incidere sull'individuazione del reato più grave
art. 337 cod. pen.
Reato di resistenza contestato come "reato satellite" rispetto alla condotta principale: la sua pena edittale è stata valutata nel confronto per l'individuazione del fatto più grave
art. 2 cod. pen.
Principio di irretroattività della legge penale più grave; le modifiche normative successive non sono applicabili ai fatti anteriori salvo diversa disposizione
decreto legge n. 123/2023 convertito nella legge n. 159/2023 (richiamo alle modifiche dell'art. 73)
Le modifiche normative all'art. 73 introdotte dal provvedimento del 2023 non potevano essere applicate al caso in esame per effetto dell'art. 2 c.p.; la Corte segnala che la Corte d'appello potrebbe aver confuso i parametri edittali con quelli posteriori
Sezioni Unite, n. 25939 del 28/2/2013 (Giurisprudenza consolidata)
Principio consolidato: in tema di reato continuato la violazione più grave si individua in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato, considerando le circostanze e l'eventuale comparazione fra esse; la Cassazione qui ribadisce e segue tale orientamento
Altre pronunce indicate (Sez. 6 n. 25120/2012; Sez. 5 n. 38581/2014; ecc.)
Riferimenti giurisprudenziali che illustrano orientamenti minoritari e maggioritari sulla modalità di individuazione del fatto più grave; la decisione privilegia l'orientamento maggioritario che guarda al parametro edittale astratto
Massime di principio
- In tema di continuazione, il reato "più grave" va individuato in astratto mediante confronto delle pene edittali previste al tempo dei fatti, tenendo conto delle circostanze concrete solo ai fini dell'eventuale comparazione; non va privilegiata una valutazione basata solo sulla gravità concreta se contraria alla valutazione edittale astratta consolidata
- Se una riqualificazione comporta una diminuzione del massimo edittale del reato principale, il giudice deve riesaminare esplicitamente quale sia il reato più grave ai fini dell'aumento per la continuazione e motivare la scelta
- Le modifiche legislative successive ai fatti non sono applicabili quando il principio di irretroattività della legge penale più grave (art. 2 c.p.) lo esclude; il giudice non può basare la determinazione della pena su valori edittali introdotti dopo l'evento
- La determinazione dell'aumento per continuazione richiede motivazione puntuale: l'individuazione del reato più grave e la quantificazione dell'aumento devono risultare chiaramente argomentate, altrimenti determinano vizio di legittimità
- Se il giudice d'appello applica un criterio difforme dall'orientamento di legittimità consolidato (es. scelta tra gravitezza concreta vs. gravitezza astratta), la Cassazione può annullare la decisione e rinviare per nuovo giudizio
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