Cassazione Civile, Ordinanza n. 19014/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
Un debitore aveva proposto opposizione avverso sette cartelle di pagamento relative, secondo quanto emerge dal testo, a omesso versamento di tasse automobilistiche e del diritto di iscrizione alla Camera di commercio, deducendo omessa notifica delle cartelle, vizi di motivazione e prescrizione dei crediti. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione dichiarando prescritti i crediti. L’ente della riscossione aveva proposto appello, riproponendo in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestando il merito. Il Tribunale ha però dichiarato improcedibile l’appello, ritenendo che il valore della causa dovesse essere riferito a ciascuna cartella singolarmente considerata e che, trattandosi di sentenza di equità ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c., l’appello fosse consentito solo con deduzione di specifiche violazioni di norme sul procedimento, costituzionali, comunitarie o di principi regolatori della materia, che mancavano. In cassazione l’ente ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 113 e 339 c.p.c., sostenendo che il valore della lite dovesse essere determinato sommando i valori delle sette cartelle e che, pertanto, l’appello non fosse soggetto al limite previsto per le sentenze pronunciate secondo equità.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione nonostante la veste formale impropria del provvedimento impugnato, qualificandolo come sentenza per la sua decisorietà e definitività. Ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la determinazione del valore della causa: in una opposizione ex art. 615 c.p.c. relativa a più cartelle proposte contro la medesima persona, il valore va determinato sommando le domande secondo il principio generale dell’art. 10, comma 2, c.p.c., non essendo applicabile il richiamo fatto dal Tribunale a una disciplina diversa e non pertinente. Poiché il valore complessivo delle sette cartelle era pari a euro 3.077,14, l’appello non era soggetto ai limiti di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c. Ne è conseguita la cassazione dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 10 c.p.c.
Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano ai fini della determinazione del valore della causa; il principio generale opera anche nell’opposizione a più cartelle di pagamento.
art. 113 c.p.c.
Richiamato dal giudice di merito per qualificare la sentenza di primo grado come pronunciata secondo equità; la Corte non nega in astratto la norma, ma ne esclude l’applicazione sulla base dell’erronea determinazione del valore della lite.
art. 339 c.p.c.
Il limite all’appello contro sentenze pronunciate secondo equità non opera se, correttamente determinato il valore della causa sommando le domande, la controversia supera la soglia rilevante o comunque non ricade nel regime richiamato dal giudice territoriale.
art. 615 c.p.c.
L’opposizione verteva sull’inesistenza del diritto alla riscossione coattiva per asserita estinzione dei crediti portati dalle cartelle; la controversia è qualificata come opposizione all’esecuzione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Nell’opposizione all’esecuzione che investe plurime cartelle di pagamento emesse contro il medesimo soggetto, il valore della causa si determina sommando gli importi delle singole pretese dedotte, in applicazione del criterio generale dell’art. 10, comma 2, c.p.c.
- Il richiamo a una sentenza costituzionale relativa a una disciplina diversa e ormai abrogata non è idoneo a fondare la determinazione del valore della lite quando la fattispecie concreta appartiene a un diverso tipo di controversia.
- Se il valore della causa è stato erroneamente calcolato, è viziata anche la conseguente dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’appello fondata sul presupposto che la decisione di primo grado fosse appellabile solo entro i limiti delle sentenze pronunciate secondo equità.
- La qualificazione del provvedimento di merito dipende dalla sua sostanza decisoria e definitiva, non dalla veste formale adottata dal giudice.
- In sede di legittimità, l’accoglimento di un motivo che investe il criterio di determinazione del valore della causa può assorbire gli ulteriori motivi di ricorso.
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