Sentenza n. 12544/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di scorrimento della graduatoria e di convocazione ai corsi di formazione per vincitori e idonei non vincitori, nella parte in cui non includevano la ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno e collocata al n. 118 della graduatoria del concorso pubblico per 69 posti di Vice Direttore logistico gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, aveva superato le prove scritta e orale ed era stata convocata agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, conseguendo l’idoneità. Nonostante ciò, non era stata convocata al corso di formazione avviato per i vincitori e gli idonei non vincitori. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 12 del bando, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta, violazione dell’art. 97 Cost., difetto di motivazione e trasparenza, sostenendo che la convocazione alle visite e il conseguimento dell’idoneità le avrebbero attribuito il diritto a partecipare al corso. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1, lett. a), del bando e dell’art. 1014, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, oltre alla violazione dell’art. 97 Cost. e all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Ha sostenuto che la riserva del 25% prevista in favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco avrebbe dovuto operare anche nello scorrimento della graduatoria e che, computando le frazioni di posto maturate nel precedente e nell’attuale concorso, avrebbe dovuto essere convocato un ulteriore candidato riservatario, tra cui essa stessa.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto che la convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali non determinasse automaticamente il diritto a essere ammessi al corso di formazione. La convocazione era stata disposta in via precauzionale, per consentire eventuali sostituzioni in caso di rinuncia di candidati riservatari meglio collocati; poiché tali rinunce non si erano verificate, l’amministrazione non era tenuta a convocare la ricorrente. Il bando non aveva determinato alcun autovincolo dell’amministrazione a includere nel corso tutti gli idonei sottoposti agli accertamenti, né la ricorrente aveva maturato un legittimo affidamento, essendo consapevole della propria posizione di idonea non vincitrice. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto corretto il calcolo della riserva. Su 69 posti, il 25% corrispondeva a 17,25 posti; nell’originaria copertura erano stati convocati 17 vincitori riservatari e, nello scorrimento di ulteriori 10 unità, 2 idonei riservatari, per complessivi 19 riservatari. La frazione residua, pari a 0,75, non poteva essere arrotondata né per difetto né per eccesso: ai sensi dell’art. 1014, comma 4, d.lgs. n. 66/2010, le frazioni di posto devono essere cumulate e possono essere utilizzate quando si raggiunga o superi la soglia dell’unità, anche in successivi concorsi o ulteriori scorrimenti, secondo una scelta discrezionale dell’amministrazione. Il TAR ha inoltre escluso che dovesse essere automaticamente computata la frazione maturata in un precedente concorso, poiché la disposizione opera per il futuro e il bando non prevedeva tale cumulo. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della mancata iniziale cooperazione dell’amministrazione nel fornire i chiarimenti richiesti.
Norme richiamate
art. 12 del bando di concorso
La disposizione del bando prevedeva la convocazione dei candidati, secondo l’ordine della graduatoria, agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale.
La convocazione agli accertamenti e il conseguimento dell’idoneità non attribuiscono automaticamente il diritto alla partecipazione al corso di formazione.
art. 1, lett. a), del bando di concorso
Riserva del “venticinque per cento dei posti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” in possesso dei requisiti previsti dal bando.
La riserva deve essere calcolata sui posti messi a concorso e applicata anche allo scorrimento nei limiti risultanti dal calcolo delle unità intere e delle frazioni di posto.
art. 1014, comma 4, d.lgs. n. 66/2010
Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l’assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.
Le frazioni di posto si proiettano al futuro e devono essere cumulate fino al raggiungimento o superamento della soglia dell’unità; non è consentito l’arrotondamento automatico né per difetto né per eccesso. L’amministrazione dispone di una scelta discrezionale quanto al momento e alle modalità di utilizzo delle frazioni, tra successivi concorsi e ulteriori assunzioni mediante scorrimento.
art. 97 Cost.
Principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Nel caso concreto non risultano violati, poiché l’amministrazione ha motivato la convocazione precauzionale agli accertamenti e ha applicato la riserva secondo il calcolo ritenuto corretto dal giudice.
Massime di principio
- La convocazione di un candidato idoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, quando disposta in via precauzionale per fronteggiare eventuali rinunce di candidati meglio collocati, non attribuisce automaticamente il diritto alla partecipazione al corso di formazione né all’assunzione.
- La previsione del bando che dispone la convocazione dei candidati agli accertamenti secondo l’ordine della graduatoria non comporta, di per sé, un autovincolo dell’amministrazione a includere nel corso di formazione tutti i candidati che abbiano conseguito l’idoneità.
- Le frazioni di posto derivanti dall’applicazione di una riserva non possono essere automaticamente arrotondate né per difetto né per eccesso; devono essere cumulate e utilizzate quando raggiungano o superino la soglia dell’unità.
- L’art. 1014, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 attribuisce all’amministrazione una discrezionalità quanto al momento e alle modalità di utilizzo delle frazioni di posto cumulate, potendo esse essere impiegate in successivi concorsi oppure nell’ambito di ulteriori assunzioni mediante scorrimento della graduatoria degli idonei.
- La posizione del candidato interessato all’utilizzo delle frazioni di posto maturate nell’applicazione della riserva è configurabile, in questa fase, come interesse legittimo e non come diritto soggettivo all’assunzione.
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