Cassazione Civile, Ordinanza n. 04363/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società di call center con comunicazione del 5 ottobre 2016, seguita da licenziamenti intimati il 22 dicembre 2016 a lavoratori addetti alle sedi di Roma e Napoli. I lavoratori hanno contestato la legittimità della procedura e dei recessi, deducendo, in sintesi: insufficienza della comunicazione iniziale perché non avrebbe indicato tutte le possibili soluzioni alternative ai licenziamenti, in particolare i trasferimenti verso sedi con posizioni vacanti; illegittimità della delimitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti di Roma, senza comparazione con i lavoratori di Napoli; errata interpretazione dell'accordo sindacale del 21-22 dicembre 2016, che sarebbe stato riferito solo a Napoli; invalidità dell'accordo per mancata sottoscrizione da parte delle rappresentanze sindacali aziendali di Roma; illegittimità della limitazione dei criteri di scelta ad una sola unità produttiva in assenza di autonoma specificità dei settori; natura discriminatoria della delimitazione della platea dei licenziandi in ragione del rifiuto delle RSU di Roma di sottoscrivere l'accordo; infine, violazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la distanza geografica tra sedi non basta, da sola, a giustificare la selezione dei lavoratori per un solo sito, ove le professionalità siano fungibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, richiamando un orientamento già consolidato sulla medesima procedura collettiva della società. Ha confermato che la comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016 era completa e idonea a consentire il controllo sindacale, che la delimitazione della platea ai siti di Roma e Napoli era giustificata da oggettive esigenze tecnico-organizzative e dalla infungibilità delle mansioni nei diversi siti, e che l'accordo sindacale poteva legittimamente prevedere criteri di scelta diversi da quelli legali entro quell'ambito. Ha inoltre escluso la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e la natura discriminatoria della scelta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 4 L. 223/1991
secondo comma; terzo comma; dodicesimo comma
la comunicazione di apertura deve contenere in modo completo i motivi dell'eccedenza, le ragioni per cui non sono possibili rimedi alternativi, il numero e la collocazione del personale eccedente, i tempi e le misure sociali; l'inadeguatezza informativa può rendere inefficaci i licenziamenti per irregolarità della procedura.
art. 5 L. 223/1991
i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare devono essere valutati globalmente e possono essere modulati secondo esigenze oggettive e tecnico-produttive, purché non siano elusivi o discriminatori e trovino concreta giustificazione.
art. 24 L. 223/1991
la disciplina dei licenziamenti collettivi si applica tramite il richiamo alle regole del collocamento in mobilità, con funzione di procedimentalizzare la riduzione del personale e di consentire il controllo sindacale.
art. 41 Cost.
la cessazione dell'attività è espressione della libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, non sindacabile nel merito, salvo il controllo procedurale previsto dalla legge.
art. 112 c.p.c.
la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se manca una decisione su un capo di domanda; non basta una diversa valutazione della censura proposta.
artt. 1362, 1363, 1364, 1365 c.c.
invocati per l'interpretazione dell'accordo sindacale; la Corte di merito ha dato un'interpretazione plausibile e insindacabile in sede di legittimità.
art. 19 L. 300/1970
richiamato in relazione alla legittimazione dei soggetti sindacali a sottoscrivere l'accordo.
art. 15 L. 300/1970
il criterio negoziale dei licenziamenti collettivi deve comunque rispettare il principio di non discriminazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quanto alla trattazione del ricorso in camera di consiglio e alla memoria delle parti.
art. 15 L. 300/1970
i criteri concordati devono essere conformi al divieto di discriminazione.
Massime di principio
- Nella procedura di licenziamento collettivo, il controllo giudiziale non si estende alla valutazione di merito delle scelte imprenditoriali di ristrutturazione, ma resta confinato alla correttezza procedurale e alla verifica del nesso causale tra progetto di riduzione del personale e singoli recessi.
- La comunicazione di apertura ex art. 4 L. 223/1991 è valida solo se rende effettivamente edotte le organizzazioni sindacali di tutti gli elementi necessari per un controllo consapevole, inclusa l'eventuale possibilità di soluzioni alternative ai licenziamenti; tuttavia, la sufficienza informativa va apprezzata in concreto sulla base del contenuto complessivo della comunicazione.
- È legittima la delimitazione della platea dei lavoratori interessati ai soli addetti di una specifica unità produttiva o di uno specifico settore quando il progetto di ristrutturazione riguardi esclusivamente quel perimetro e sussistano oggettive ragioni tecnico-organizzative che impediscano una comparazione sull'intero complesso aziendale.
- L'accordo sindacale sui criteri di scelta può derogare ai criteri legali entro i limiti della razionalità, dell'obiettività, della generalità e del rispetto del divieto di discriminazione; la sua validità non richiede l'unanimità delle rappresentanze firmatarie, purché vi sia idonea rappresentatività.
- La fungibilità delle mansioni e la comparabilità dei lavoratori tra sedi o unità produttive costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e logicamente coerente.
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