Sentenza del 19/01/2015 n. 285 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Iscrizione a ruolo - Omesso invio del c.d. Avviso bonario - Illegittimità - Sussiste - Nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. L'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento sono state dichiarate illegittime e nulle per violazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in quanto non precedute dall'obbligatorio avviso bonario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della successiva cartella di pagamento perché non erano state precedute dall'invio del cosiddetto avviso bonario. L'omissione è stata ritenuta rilevante in presenza di incertezze su un aspetto significativo della dichiarazione, poiché il contribuente avrebbe dovuto essere informato delle irregolarità e posto nella condizione di fornire chiarimenti o correggere la propria posizione prima dell'iscrizione a ruolo.
Norme richiamate
Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La procedura di controllo automatizzato della dichiarazione deve rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge; quando emergono elementi incerti o contestabili, l'omesso previo avviso al contribuente può rendere illegittima l'iscrizione a ruolo.
Art. 6, commi 1 e 5, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'Amministrazione finanziaria deve garantire al contribuente conoscenza e partecipazione al procedimento. In caso di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, è obbligatorio inviare una comunicazione preventiva, comunemente definita avviso bonario, prima della riscossione.
Massime di principio
- Quando il controllo della dichiarazione non riguarda un errore meramente matematico e presenta profili di incertezza o valutazione, l'Amministrazione deve normalmente inviare preventivamente l'avviso bonario.
- L'iscrizione a ruolo e la cartella emesse senza il previo avviso bonario, nei casi in cui tale comunicazione sia obbligatoria, possono essere annullate per violazione delle garanzie partecipative del contribuente.
- L'avviso bonario consente al contribuente di fornire chiarimenti, correggere errori o definire la pretesa prima dell'avvio della riscossione; la sua omissione non è irrilevante quando l'incertezza riguarda un elemento sostanziale della dichiarazione.
- La regola non implica necessariamente l'obbligo di avviso bonario per ogni attività di riscossione: occorre verificare la natura del controllo e l'esistenza di un'effettiva incertezza rilevante.
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