Sentenza del 19/01/2015 n. 16 - Comm. Trib. Prov. Cremona
OBBLIGO DI INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - comunicazione preventiva e termine dilatorio 60 giorni - Accertamenti standardizzati - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'amministrazione era tenuta a comunicare al contribuente l'esito delle operazioni di controllo e a rispettare il termine di 60 giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento. La violazione del contraddittorio preventivo determina l'illegittimità dell'atto impositivo, salvo eventuali specifiche ragioni di urgenza previste dalla legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare preventivamente l'esito delle verifiche e attendere il termine dilatorio di 60 giorni prima di notificare l'avviso di accertamento. L'obbligo è stato ritenuto applicabile anche agli accertamenti standardizzati svolti dall'ufficio senza accessi presso la sede del contribuente, poiché finalizzato a garantire il contraddittorio preventivo e il diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'ente accertatore deve comunicare al contribuente l'esito delle operazioni di verifica e attendere sessanta giorni prima di notificare l'avviso di accertamento.
La disposizione è stata interpretata come espressione di un principio generale di contraddittorio preventivo, applicabile anche ai controlli standardizzati svolti senza accessi presso la sede del contribuente.
Cassazione, n. 7315/2014
Richiamata a sostegno dell'applicazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo anche in relazione a controlli eseguiti dall'ufficio.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 18184/2013
Richiamata per affermare la centralità del contraddittorio preventivo quale garanzia del diritto di difesa del contribuente.
Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione II, causa n. 349/2008
Richiamata quale fondamento europeo del diritto del contribuente di essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento impositivo sfavorevole.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione intende emettere un atto impositivo, il contribuente deve, in linea generale, essere messo previamente in condizione di conoscere gli esiti del controllo e di presentare osservazioni.
- Il contraddittorio preventivo può essere richiesto anche per controlli standardizzati o automatizzati effettuati senza accesso fisico presso il contribuente, se tali controlli costituiscono il presupposto dell'accertamento.
- La comunicazione preventiva non è una mera formalità: deve precedere l'atto impositivo e deve essere rispettato il termine dilatorio di 60 giorni, salvo specifiche e motivate ragioni di urgenza.
- La notifica dell'avviso prima della scadenza del termine o senza preventiva comunicazione può comportare l'illegittimità dell'atto e il suo annullamento.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data e il contenuto della comunicazione preventiva, il rispetto dei 60 giorni e l'eventuale esistenza di una concreta motivazione d'urgenza.
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