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Sentenza

Sentenza del 19/01/2015 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Cremona

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI - Deducibilità di costi ed oneri dai quali possono derivare ricavi in proiezioni future - Contratto di leasing - Appalto - Rileva il momento della stipula del contratto - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità fiscale di costi e oneri sostenuti nell'ambito dell'attività d'impresa, anche quando i relativi ricavi siano prospettici e non ancora realizzati. È stato esaminato anche un contratto di leasing collegato a un contratto di appalto per la costruzione di un immobile, con particolare riferimento al momento dal quale decorre la durata del leasing e maturano gli obblighi relativi ai canoni.

La decisione

La sentenza ha affermato che l'inerenza dei costi non richiede un collegamento diretto e immediato con uno specifico ricavo, essendo sufficiente il collegamento con l'attività d'impresa considerata nel suo complesso. Sono quindi deducibili anche gli oneri sostenuti in vista di future attività produttive di ricavi. Per il leasing stipulato insieme a un appalto, rileva la data di stipula del contratto, salvo che le parti abbiano previsto una decorrenza successiva, coincidente con il momento dal quale decorre l'obbligo di pagamento dei canoni.

Massime di principio

  • Un costo può essere deducibile anche se non è collegato a un ricavo specifico già conseguito, purché sia riferibile all'attività d'impresa e sia potenzialmente funzionale alla produzione futura di reddito.
  • L'inerenza va valutata rispetto all'attività complessiva dell'impresa, non attraverso una corrispondenza puntuale tra singolo costo e singolo ricavo.
  • Le spese sostenute nella fase preparatoria o di sviluppo di un'attività possono essere deducibili se esiste un collegamento concreto e documentabile con futuri ricavi.
  • Nei contratti di leasing collegati ad appalti, la decorrenza ordinaria è quella della stipula; una decorrenza diversa deve risultare dalla volontà contrattuale delle parti e dal differimento dell'obbligo di pagamento dei canoni.
  • La deducibilità non è automatica: occorre comunque dimostrare l'effettività, la competenza, la documentazione e l'inerenza del costo rispetto all'attività esercitata o programmata.

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