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Sentenza

Sentenza del 19/01/2015 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto: imposta di registro applicazione - contenuto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta applicabile l'imposta di registro sulla disposizione contrattuale enunciata nell'atto, in quanto il contratto non registrato, richiamato nella sentenza, era intervenuto tra le parti e integrava il presupposto impositivo. Non è stata riconosciuta la deroga del comma 3 dell'articolo 22, poiché il contratto richiamato non poteva estinguere l'obbligazione tributaria che proprio dalla sua stipulazione traeva origine.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131, quando un atto enuncia disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, stipulati tra le parti intervenute nell'atto enunciante. La parte contestante sosteneva, in sostanza, che potesse applicarsi la deroga prevista dal comma 3 dello stesso articolo. Tale deroga è stata esclusa perché la stipulazione del contratto richiamato nella sentenza costituisce proprio il presupposto dell'imposizione e non può, contemporaneamente, essere considerata causa di estinzione dell'obbligazione tributaria.

Norme richiamate

  • Articolo 22, comma 1, DPR 26 aprile 1986, n. 131

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

    L'enunciazione in un atto di un precedente contratto non registrato può comportare l'applicazione dell'imposta di registro anche sulle disposizioni del contratto richiamato, quando questo è stato stipulato tra le parti dell'atto enunciante.

  • Articolo 22, comma 3, DPR 26 aprile 1986, n. 131

    La deroga prevista dalla norma non opera quando la stipulazione del contratto richiamato costituisce il presupposto stesso dell'imposizione; lo stesso fatto non può essere considerato contemporaneamente fonte dell'obbligazione tributaria e causa della sua estinzione.

Massime di principio

  • Quando un atto successivo richiama espressamente un contratto precedente non registrato, l'imposta di registro può essere applicata anche al contratto enunciato, se esso è stato stipulato tra le parti dell'atto successivo.
  • La mera qualificazione del contratto richiamato come fatto estintivo o modificativo non consente di evitare l'imposizione se quel contratto costituisce il presupposto dell'obbligazione tributaria.
  • Le deroghe all'imposizione per enunciazione devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere utilizzate per neutralizzare il tributo originato dalla stessa operazione negoziale.
  • Per valutare l'imponibilità occorre verificare il contenuto dell'atto enunciante, l'identità delle parti, la natura del contratto richiamato e il rapporto causale tra la stipulazione e l'obbligazione tributaria.

Testo integrale

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