Sentenza del 19/01/2015 n. 10 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Riscossione in pendenza di giudizio - cartella di pagamento - requisiti formali - DM Finanze - Obbligo di indicazione delle aliquote - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava i requisiti formali della cartella di pagamento, sostenendo in particolare che dovessero essere indicate le aliquote applicate e che, trattandosi di riscossione in pendenza di giudizio, la cartella dovesse essere preceduta da un autonomo atto di rettifica o liquidazione degli importi dovuti.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del DPR n. 602/1973, come modificato dal D.lgs. n. 49/1999, la cartella deve essere conforme al modello approvato con decreto ministeriale. Per le iscrizioni a ruolo successive al 30 settembre 2010, non è necessario indicare nella cartella le aliquote applicate. Inoltre, la cartella emessa per la riscossione in pendenza di giudizio non deve essere preceduta da un autonomo atto di rettifica o liquidazione.
Norme richiamate
Art. 25, comma 2, del DPR n. 602/1973
La cartella di pagamento deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Il rispetto del modello e dei requisiti prescritti non impone, per le iscrizioni successive al 30 settembre 2010, l'indicazione delle aliquote applicate.
D.lgs. n. 49/1999
Ha modificato la disciplina relativa alla cartella di pagamento e ai suoi requisiti formali, rilevanti per stabilire quali elementi debbano essere indicati nell'atto.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è conforme al modello ministeriale applicabile, l'assenza di elementi non espressamente richiesti dal modello, come l'indicazione delle aliquote per le iscrizioni successive al 30 settembre 2010, non determina di per sé l'illegittimità dell'atto.
- La riscossione in pendenza di giudizio può avvenire mediante iscrizione a ruolo e successiva cartella senza che sia necessariamente notificato prima un autonomo atto di rettifica o liquidazione degli importi.
- Le contestazioni formali della cartella devono essere valutate in relazione alla disciplina vigente alla data dell'iscrizione a ruolo e al modello ministeriale applicabile in quel momento.
- L'assenza di un requisito non previsto dalla legge o dal modello ministeriale non costituisce, da sola, un valido motivo per annullare la cartella; occorre verificare se l'atto consenta comunque al destinatario di comprendere la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa.
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