Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43888/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 24/06/2020) per effetto del sopravvenuto riconoscimento della continuazione con successiva condanna (sentenza Tribunale di Spoleto 11/04/2023). Il ricorrente articolava due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., sostenendo che la revoca era illegittima perché il reato oggetto della sentenza sopravvenuta era stato commesso in epoca successiva rispetto ai fatti per i quali era stato concesso il beneficio e inoltre richiamando la giurisprudenza Da Leo sulle sentenze patteggiate; 2) errata applicazione della legge penale e carenza di motivazione sul calcolo della pena per i reati satellite, lamentando che il giudice dell'esecuzione ha applicato un aumento cumulativo (mesi quattro e €2.000) senza quantificare e motivare l'incremento per ciascun fatto satellite, in violazione dei principi giurisprudenziali sulla determinazione e motivazione degli aumenti in caso di continuazione.

La decisione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso parzialmente. Ha ritenuto infondato il primo motivo: l'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. va interpretato riferendosi all'irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio e non alla data di commissione del reato; pertanto la revoca disposta dal Tribunale di Spoleto è stata correttamente applicata. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la determinazione dell'aumento di pena per i reati oggetto della sentenza del 24/06/2020 è risultata totalmente immotivata e non distinta per ciascun fatto, in violazione del principio secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena per ciascun reato satellite (cfr. Sez. U n.47127/2021 e giurisprudenza successiva). Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento per continuazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Spoleto per nuovo giudizio sul punto, invitando a rivalutare e motivare compiutamente la misura degli aumenti per i reati satellite. Il resto del ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2, codice penale

    La revoca delleffetto della sospensione condizionale si verifica quando il condannato riporta un'altra condanna per delitto anteriormente commesso e tale condanna diventa irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; l'anteriorità va valutata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza sopravvenuta e non alla data di commissione del reato.

  • art. 163, codice penale

    Individua i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale; l'art. 168 n.2 opera se, cumulando le pene, si supera tale limite.

  • art. 444, codice di procedura penale

    Norma sulla procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 può costituire titolo per la sospensione condizionale e per il calcolo del cumulo ai fini dell'art. 168, salvo specifiche eccezioni giurisprudenziali non applicabili nel caso di specie.

  • art. 533, comma 2, codice di procedura penale

    Disciplina la motivazione della decisione in ordine alla determinazione della pena; richiede che il giudice dell'esecuzione motivi adeguatamente la determinazione complessiva e gli incrementi quando unifica per continuazione reati diversi.

  • art. 606, lettere b) ed e), codice di procedura penale

    Individua i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto (lett. b) e per motivazione insufficiente o contraddittoria (lett. e); il ricorso ha contestato sia la corretta applicazione di norme penali sia la carenza motivazionale nella quantificazione degli aumenti.

  • art. 133, codice penale

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena in relazione agli elementi che incidono sulla gravità del reato; il giudice deve tenerne conto quando valuta e motiva gli aumenti per i singoli reati satellite.

  • art. 81, codice penale

    Principio di proporzionalità e di divieto di cumulo surrettizio: il giudice deve rispettare il rapporto di proporzione tra le pene inflitte per i vari illeciti e i limiti previsti dall'art. 81 nel determinare la pena complessiva in caso di continuazione.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'art. 168 comma 1 n. 2 c.p. l'"anteriorità" del reato sopravvenuto si valuta con riferimento alla data in cui la sentenza che lo riguarda diviene irrevocabile (data del passaggio in giudicato), non alla data di commissione del reato.
  • La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) può rilevare ai fini della sospensione condizionale e del cumulo delle pene, salvo che la giurisprudenza o norme specifiche non dispongano diversamente.
  • In caso di riunione/continuazione il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e poi calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite: non è sufficiente un incremento cumulativo generico.
  • La motivazione della misura degli aumenti deve richiamare i criteri dell'art. 133 c.p. (elementi che incidono sulla gravità dei singoli reati) e consentire la verifica del rispetto del principio di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.; motivazioni sommarie o assenti comportano l'annullamento con rinvio.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di specificare e motivare gli aumenti per i reati satellite, la decisione è annullabile e il caso va rimesso al giudice di merito per una nuova determinazione motivata.
  • In ricorsi per cassazione che impugnano sia aspetti di diritto (errata interpretazione di norme) sia carenze motivazionali, la Corte può accogliere parzialmente il ricorso: rigettare i profili di diritto infondati e annullare/rimandare quelli relativi a carenze motivazionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.