Cassazione Penale, Sentenza n. 2295/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Dinicola chiedeva la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Procuratore della Repubblica, il ripristino degli arresti domiciliari e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per valutare liberazione anticipata e la misura alternativa della detenzione domiciliare. Il PM non aveva sospeso l'ordine ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per effetto del divieto previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), in quanto la condanna riguardava il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, ricompreso tra i reati richiamati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Il ricorrente sosteneva che il richiamo all'art. 4-bis imponeva al PM di verificare l'inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e, se ricorrevano i limiti di pena, sospendere l'esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che l'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. individua esclusivamente i reati per i quali il pubblico ministero non può disporre la sospensione dell'esecuzione prevista dal comma 5, senza trasferire al PM la valutazione sulle condizioni previste dall'art. 4-bis (in particolare l'accertamento dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata). Tale valutazione è riservata al Tribunale di Sorveglianza nell'ambito della decisione sulle misure alternative. È stato inoltre precisato che il divieto di sospensione si applica anche quando il condannato si trovi già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
comma 5, comma 9 lett. a), comma 10
Il comma 9 lett. a) individua i reati per i quali il PM non può sospendere l'esecuzione prevista dal comma 5; non importa nella norma richiamare le condizioni di accesso ai benefici previste dall'art. 4-bis, che restano patrimonio di cognizione del Tribunale di Sorveglianza. Il comma 10 disciplina il mantenimento agli arresti domiciliari se il PM sospendesse l'ordine (ma è applicabile solo se il soggetto si trova ai sensi dell'art. 89 DPR 309/1990).
art. 4-bis ordinamento penitenziario (legge n.354/1975)
comma 1-ter e parti correlate
Contiene le condizioni e i divieti per la concessione dei benefici penitenziari rispetto a specifici reati (es. art. 73 DPR 309/1990 aggravato). Tuttavia, le valutazioni sul venir meno degli ostativi (es. inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata) spettano al Tribunale di Sorveglianza e non al PM al momento dell'ordine di carcerazione.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Reato rilevante ai fini dell'applicazione del divieto di sospensione ex art. 656 comma 9 lett. a) quando aggravato ai sensi dell'art. 80 comma 2 e richiamato dall'art. 4-bis.
art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990
Aggravante che rende il reato riconducibile ai delitti ostativi elencati dall'art. 4-bis, con conseguente applicazione del divieto di sospensione dell'esecuzione.
art. 89 d.P.R. 309/1990
Se il tratto di arresto domiciliare è stato concesso in base all'art. 89, possono trovare applicazione disposizioni particolari come l'art. 656 comma 10; nella fattispecie il ricorrente non si trovava agli arresti domiciliari in forza dell'art. 89, perciò il comma 10 non era applicabile.
legge 27 maggio 1998, n.165 (Legge Simeone)
Riferimento storico che introduce l'istituto della sospensione dell'esecuzione per pene detentive brevi; la Cassazione ricorda che la possibilità di sospendere e la funzione delle misure alternative hanno una cornice normativa distinta fra PM e Tribunale di Sorveglianza.
Massime di principio
- Il pubblico ministero, nell'emissione dell'ordine di esecuzione, deve verificare solo se sussiste il divieto oggettivo di sospendere l'esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 9; non è chiamato ad effettuare valutazioni riservate al Tribunale di Sorveglianza (es. accertamento dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata ai fini dell'art. 4-bis).
- Se il reato è fra quelli elencati dall'art. 4-bis e richiamati dall'art. 656 comma 9 lett. a), il PM non può sospendere l'ordine di carcerazione anche se la pena residua rientra nei limiti del comma 5: deve ordinare l'immediata esecuzione.
- La verifica sull'accesso a benefici penitenziari e sulle condizioni ostative (compresi i collegamenti con la criminalità organizzata) è di competenza del Tribunale di Sorveglianza nel procedimento per le misure alternative, non del GIP o del PM in sede di esecuzione.
- La presenza di arresti domiciliari non automaticamente impone la sospensione dell'ordine di carcerazione: la rilevanza dipende dalla fonte giuridica dell'affidamento domiciliario (es. art. 89 DPR 309/1990) e dalle norme di cui all'art. 656.
- Il giudice dell'esecuzione svolge un controllo di legalità sul titolo esecutivo e non può sostituirsi al Tribunale di Sorveglianza in valutazioni di merito sulle misure alternative.
- L'impossibilità o la mancata collaborazione con la giustizia, quando ravvisata, non è sempre rilevante ai fini della decisione del PM sulla sospensione dell'esecuzione se la norma processuale che vieta la sospensione non richiede tale accertamento da parte del PM.
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