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Sentenza

Sentenza n. 10167/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 217/2024, pubblicata l’11 gennaio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 31326/2022.

Giustizia amministrativa202515001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente e condannato il Ministero a riconoscerle il relativo beneficio economico per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni circa l’avvenuta esecuzione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza civile, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento, sicché la pretesa della ricorrente è stata accolta anche alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso e con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente. In ragione del reiterato contenzioso derivante dall’inerzia ministeriale, ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Il decorso del termine di 120 giorni per l’adempimento da parte dell’amministrazione risultava necessario e, nel caso concreto, era stato accertato prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1 l. 107/2015

    carta elettronica del docente

    È la disposizione posta a fondamento del diritto al beneficio economico riconosciuto dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento, l’inerzia dell’amministrazione può essere superata mediante un ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l’attuazione.
  • Quando l’amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, non fornisce chiarimenti o elementi sull’avvenuto adempimento, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta secondo la ripartizione dell’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’infruttuosa scadenza del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta del creditore.
  • La reiterata inerzia amministrativa nell’esecuzione di obblighi pecuniari già riconosciuti da pronunce giudiziarie può giustificare la trasmissione degli atti agli organi di controllo e di responsabilità contabile, oltre alla condanna dell’amministrazione alle spese dei giudizi di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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