Sentenza n. 153/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14524/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del diniego di condono edilizio e dell’ordine di demolizione di manufatti e tettoie privi di titolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano il diniego di condono relativo a manufatti destinati ad attività artigianale-industriale e deposito materiali, con annesse tettoie. Deducevano che il TAR avesse erroneamente ritenuto ostative la destinazione non residenziale delle opere e la presenza di un vincolo archeologico, sostenendo che la disciplina invocata consentisse il condono anche per manufatti artigianali e che il vincolo fosse stato annullato da una precedente sentenza del TAR. Lamentavano inoltre l’omesso esame della censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Con riferimento all’ordine di demolizione, contestavano il termine di 60 giorni assegnato per ottemperare, ritenendolo immotivato e contrario al termine massimo di 90 giorni previsto dalla normativa regionale, nonché l’erronea affermazione secondo cui le opere sanzionate non avrebbero coinciso con quelle oggetto della domanda di condono. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato disponeva istruttoria sulla consistenza delle opere, sulla loro destinazione, sull’effettiva sussistenza del vincolo archeologico e sulla possibile riqualificazione della domanda come accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Roma Capitale riferiva che le opere erano manufatti artigianali destinati a deposito, che l’area era gravata da vincolo archeologico dal 1995 e che non sussistevano i presupposti della doppia conformità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto infondate le censure procedimentali relative al mancato preavviso di rigetto e al termine di 60 giorni per la demolizione, poiché i provvedimenti impugnati avevano natura doverosa e contenuto vincolato e il termine assegnato era idoneo allo scopo. Nel merito, ha considerato decisiva la natura non residenziale dei manufatti e la circostanza che essi insistessero su un’area gravata da vincolo archeologico all’epoca della loro realizzazione; l’annullamento giudiziale del vincolo dedotto dagli appellanti riguardava una diversa area di sedime e non era quindi dirimente. Il Collegio ha escluso anche che l’amministrazione fosse tenuta a riqualificare d’ufficio la domanda di condono come domanda di accertamento di conformità, trattandosi di una domanda espressamente formulata ai sensi di una disciplina speciale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
La disposizione è stata posta a fondamento del diniego dell’istanza di condono edilizio.
art. 27 l. n. 326/2003
La previsione è stata richiamata in relazione all’incidenza ostativa del vincolo archeologico sul condono.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Gli appellanti ne deducevano la violazione per il mancato preavviso di rigetto; la censura è stata respinta in ragione del carattere vincolato del provvedimento.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Il Collegio ha escluso l’obbligo di riqualificare la domanda di condono come domanda di accertamento di conformità, anche perché non risultavano i presupposti della doppia conformità.
Massime di principio
- Quando il provvedimento di diniego del condono edilizio ha contenuto vincolato, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità dell’atto se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
- La domanda di condono edilizio formulata espressamente secondo una disciplina speciale e derogatoria non deve essere riqualificata d’ufficio dall’amministrazione come domanda ordinaria di accertamento di conformità.
- Ai fini della verifica della condonabilità di opere edilizie, sono rilevanti la loro effettiva destinazione d’uso e la sussistenza del vincolo archeologico sull’area di sedime al momento dell’insediamento; l’annullamento giudiziale di un vincolo riferito a una diversa area non incide sulla valutazione.
- Un termine di 60 giorni assegnato per ottemperare a un ordine di demolizione può ritenersi legittimo se concretamente idoneo a consentire l’esecuzione, anche quando la normativa individui un termine massimo superiore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 8 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →