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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8969/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano del 03/06/2020 che, su richiesta ex art. 444 c.p.p., aveva applicato a Massimo Lupo la pena di 3 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta (documentale, patrimoniale e impropria), con interdizioni e inabilitazioni. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione di legge per non aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., nonostante il versamento di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento prima del giudizio; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 129 e 444 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'eventuale proscioglimento ex art. 129 e specificare i motivi della condanna.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia ammesso solo entro i limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; è pertanto inammissibile sollevare, come nel caso, l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento o dedurre la mancata valutazione generica delle condizioni per il proscioglimento senza indicare quale causa concreta sarebbe stata trascurata. Per l'evidente inammissibilità l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla procedura di applicazione della pena su richiesta; la sentenza impugnata è stata resa in tale ambito e pertanto il sindacato della Cassazione è limitato dalle specifiche tutele previste dalla disciplina.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    La Corte ha applicato questo limite: il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammissibile solo per le ipotesi elencate; censure diverse (es. omissione di attenuanti non richieste) sono inammissibili se non si assume l'illegalità della pena.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Norma che disciplina la circostanza attenuante qualificata richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non fosse possibile dedurne l'omessa applicazione in sede di cassazione contro la sentenza di patteggiamento se tale attenuante non era stata menzionata nella richiesta.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento; la Corte ha osservato che l'affermazione generica che il giudice non abbia valutato le condizioni per il proscioglimento è insufficiente: il ricorrente avrebbe dovuto indicare quale causa di proscioglimento non sia stata valutata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità evidente, la determinazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a Euro 3.000,00.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare i termini di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha dichiarato che i motivi sono stati formulati nei limiti consentiti ma non specifici quanto necessario.

  • art. 546, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma citata esclusivamente per spiegare la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente per ragioni organizzative (impedimento dell'estensore).

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) la Cassazione è ammessa solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure diverse possono essere dichiarate inammissibili.
  • Non è possibile introdurre in cassazione attenuanti o circostanze non menzionate nella richiesta di applicazione della pena, salvo dimostrare che la pena applicata sia illegale o ecceda i limiti di legge.
  • Se si deduce omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., il ricorrente deve indicare concretamente quale causa di proscioglimento non è stata esaminata: affermazioni generiche sono inammissibili.
  • Le impugnazioni chiaramente generiche o infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e una somma a favore della Cassa delle ammende per colpa dell'impugnante.
  • Per contestare la misura della pena in sede di cassazione occorre assumere e dimostrare l'illegalità della pena (p.es. sanzione non prevista o eccedente i limiti legali); la mera contestazione del quantum, senza tale assunto, è insufficiente.

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