Cassazione Penale, Sentenza n. 8969/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Milano del 03/06/2020 che, su richiesta ex art. 444 c.p.p., aveva applicato a Massimo Lupo la pena di 3 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta (documentale, patrimoniale e impropria), con interdizioni e inabilitazioni. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione di legge per non aver riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., nonostante il versamento di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento prima del giudizio; 2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 129 e 444 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'eventuale proscioglimento ex art. 129 e specificare i motivi della condanna.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia ammesso solo entro i limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; è pertanto inammissibile sollevare, come nel caso, l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento o dedurre la mancata valutazione generica delle condizioni per il proscioglimento senza indicare quale causa concreta sarebbe stata trascurata. Per l'evidente inammissibilità l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma relativa alla procedura di applicazione della pena su richiesta; la sentenza impugnata è stata resa in tale ambito e pertanto il sindacato della Cassazione è limitato dalle specifiche tutele previste dalla disciplina.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza"
La Corte ha applicato questo limite: il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammissibile solo per le ipotesi elencate; censure diverse (es. omissione di attenuanti non richieste) sono inammissibili se non si assume l'illegalità della pena.
art. 62 n. 6 cod. pen.
Norma che disciplina la circostanza attenuante qualificata richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non fosse possibile dedurne l'omessa applicazione in sede di cassazione contro la sentenza di patteggiamento se tale attenuante non era stata menzionata nella richiesta.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sul proscioglimento; la Corte ha osservato che l'affermazione generica che il giudice non abbia valutato le condizioni per il proscioglimento è insufficiente: il ricorrente avrebbe dovuto indicare quale causa di proscioglimento non sia stata valutata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità evidente, la determinazione di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a Euro 3.000,00.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i termini di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha dichiarato che i motivi sono stati formulati nei limiti consentiti ma non specifici quanto necessario.
art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Norma citata esclusivamente per spiegare la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente per ragioni organizzative (impedimento dell'estensore).
Massime di principio
- Avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) la Cassazione è ammessa solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure diverse possono essere dichiarate inammissibili.
- Non è possibile introdurre in cassazione attenuanti o circostanze non menzionate nella richiesta di applicazione della pena, salvo dimostrare che la pena applicata sia illegale o ecceda i limiti di legge.
- Se si deduce omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., il ricorrente deve indicare concretamente quale causa di proscioglimento non è stata esaminata: affermazioni generiche sono inammissibili.
- Le impugnazioni chiaramente generiche o infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e una somma a favore della Cassa delle ammende per colpa dell'impugnante.
- Per contestare la misura della pena in sede di cassazione occorre assumere e dimostrare l'illegalità della pena (p.es. sanzione non prevista o eccedente i limiti legali); la mera contestazione del quantum, senza tale assunto, è insufficiente.
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