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Sentenza

Sentenza n. 1598/2026 - Catania, Sezione 5

per la piena, corretta ed esatta ottemperanza e/o attuazione della sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 6 ottobre 2025, n. 2857/2025, notificata per pec contestualmente alla diffida a provvedere il 26 novembre 2025 nel ricorso “inter partes” iscritto al n. r.g. 100/2024 e con la quale è stato disposto che “…va annullato l’atto soprassessorio impugnato, con ordine al Comune resistente di provvedere sull’istanza della ricorrente con provvedimento finale espresso entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte, se anteriore, fatta sempre salva l’ampia discrezionalità del potere pianificatorio del comune…” e ha condannato il Comune al “…rimborso del contributo unificato versato …”.

Giustizia amministrativa202600593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione della sentenza che gli aveva ordinato di provvedere espressamente sull'istanza di permesso di costruire e mancato rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva acquistato un terreno classificato in zona F1, destinata ad attrezzature pubbliche, per realizzarvi un asilo nido e aveva presentato istanza di permesso di costruire. Dopo l'annullamento d'ufficio di una precedente variante urbanistica che avrebbe consentito anche edifici privati, aveva chiesto al Comune di attivare una nuova variante o di riclassificare l'area. Il Comune si era limitato a rinviare ogni decisione in attesa della nuova pianificazione territoriale. Con sentenza n. 2857/2025 il TAR aveva annullato tale atto soprassessorio e ordinato al Comune di provvedere sull'istanza con un provvedimento finale espresso entro novanta giorni, oltre al rimborso del contributo unificato. La sentenza era stata comunicata e successivamente notificata al Comune il 26 novembre 2025, ma il termine era decorso senza l'adozione di alcun provvedimento e senza il rimborso. La ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza, la determinazione delle modalità esecutive, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora e l'ulteriore condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rituale e tempestiva l'azione di ottemperanza, richiamando il rispetto del termine decennale previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. e del termine di deposito applicabile ai giudizi camerali di ottemperanza. Ha accertato il perdurante inadempimento del Comune, qualificato come inottemperanza in senso stretto, consistente nel non facere rispetto all'obbligo giudiziale di adottare un provvedimento finale espresso sull'istanza della ricorrente e di rimborsare il contributo unificato. Ha ordinato al Comune di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia del Comune di Scordia, con termine di sessanta giorni dalla scadenza assegnata al Comune. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., ritenendo manifestamente iniqua la misura in ragione della recente formazione del titolo. Ha condannato il Comune al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina generale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è stata ritenuta tempestiva, essendo stata proposta entro il termine decennale.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure idonee all'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta e, nei limiti previsti, la penalità di mora; nel caso concreto il commissario è stato nominato, mentre la penalità è stata esclusa perché manifestamente iniqua.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il termine per il deposito del ricorso è stato ritenuto rispettato in relazione al giudizio camerale di ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il termine di cento giorni entro il quale il commissario ad acta dovrà presentare la nota specifica delle spese per la liquidazione del compenso, a pena di decadenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un ordine giudiziale di adottare un provvedimento finale espresso integra inottemperanza in senso stretto e legittima il giudice a imporre un nuovo termine per l'adempimento, anche quando il giudicato lasci all'amministrazione un'ampia discrezionalità sostanziale.
  • Quando l'amministrazione non esegue entro il termine assegnato l'obbligo di provvedere e gli ulteriori obblighi patrimoniali stabiliti dalla sentenza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un nuovo termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può comprendere il compimento di tutti gli atti necessari all'adempimento del giudicato, senza sostituire anticipatamente l'amministrazione finché sia ancora pendente il termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
  • La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, valutate le circostanze concrete, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, anche in ragione della recente formazione del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPiani regolatori e varianti
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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