Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22691/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società emittente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal titolare di otto buoni postali fruttiferi emessi tra il 1983 e il 1984 per il pagamento di una somma indicata come residuo dovuto a titolo di rimborso, secondo i tassi originariamente riportati sui titoli. La società emittente ha proposto opposizione sostenendo che, per effetto del d.m. 13 giugno 1986, ai buoni dovessero applicarsi tassi di interesse inferiori, con conseguente riduzione dell’importo spettante al possessore. Il Tribunale ha respinto l’opposizione, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione e revocato il decreto ingiuntivo, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la mancata messa a disposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa non incide sulla vincolatività della variazione del saggio di interesse, che opera per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con sette motivi, deducendo: violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell’appello; violazione di norme sulla pubblicazione di atti amministrativi; errata interpretazione dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 e dei criteri ermeneutici; violazione dell’art. 1339 c.c.; violazione degli artt. 113 c.p.c. e 1 preleggi; violazione dei principi di buona fede e correttezza; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo. Ha inoltre prospettato varie questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina dei buoni fruttiferi e sulla variabilità dei tassi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che il ricorrente non aveva trascritto in modo sufficiente i motivi di appello asseritamente generici. Ha ritenuto infondati gli altri motivi, ribadendo che la variazione del saggio dei buoni postali fruttiferi operata ai sensi dell’art. 173 d.P.R. 156/1973 si applica per effetto della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e non richiede che la tabella integrativa sia stata resa disponibile presso gli uffici postali quale condizione di efficacia della variazione. Ha inoltre escluso l’attendibilità delle censure sulla natura del decreto ministeriale, sulla buona fede e sulle questioni di legittimità costituzionale, ritenendo non configurabile un affidamento tutelabile nella invariabilità dei tassi originari. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La deduzione della nullità dell’appello per genericità richiede che il ricorrente per cassazione riporti nel ricorso, in modo specifico, i motivi di appello censurati, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 375 c.p.c.

    Le questioni già affrontate dalla Corte non richiedevano la trattazione in pubblica udienza.

  • art. 173 d.P.R. n. 156/1973

    Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto ... da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ... Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella ... è integrata con quella che è a disposizione dei titolari ... presso gli uffici postali.

    La pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale rende conoscibile e vincolante la variazione dei tassi; la messa a disposizione della tabella integrativa ha solo funzione informativa e di controllo del credito, non condiziona l’efficacia della variazione.

  • art. 1339 c.c.

    La modifica dei tassi opera come meccanismo di integrazione automatica del rapporto, riconducibile alla sostituzione legale di clausole imposta dalla fonte normativa.

  • artt. 1375 e 1337 c.c.

    I principi di buona fede e correttezza non fondano un affidamento del risparmiatore sull’immutabilità dei tassi originari, in presenza di una disciplina che prevede espressamente la loro modificabilità.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull’omesso esame o sull’uso delle prove è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza e non indica specificamente i mezzi istruttori rilevanti.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione sull’onere della prova non è scrutinabile senza puntuale indicazione dei fatti controversi e dei mezzi di prova su cui si fonda.

  • art. 12 preleggi

    L’interpretazione della norma deve seguire il suo contenuto obiettivo; i lavori preparatori non sono decisivi se contrastano con il dato letterale e sistematico.

  • art. 1 preleggi

    Richiamato nel quadro dei criteri interpretativi e della forza normativa della disciplina applicata.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato insieme ai criteri interpretativi, senza esito utile per il ricorrente.

  • art. 15 d.P.R. n. 1092/1985

    Richiamato dal ricorrente in tema di effetti della pubblicazione di atti amministrativi generali, ma senza incidenza decisiva sulla decisione.

  • art. 18 d.P.R. n. 217/1986

    Richiamato dal ricorrente in tema di pubblicazione di atti amministrativi generali, ma non decisivo.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999

    Ha contenuto abrogativo e opera per il futuro; non introduce una disciplina retroattiva sfavorevole.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione che denunciano la nullità o la genericità dell’atto di appello, il ricorrente deve trascrivere in modo essenziale e specifico i motivi di gravame censurati, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La variazione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi prevista dalla normativa speciale è efficace per effetto della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale; la disponibilità della tabella integrativa presso gli uffici postali ha mera funzione informativa e non costituisce condizione di efficacia della modifica.
  • Quando una legge prevede espressamente la possibilità di variazioni, anche peggiorative, del rendimento di un titolo, non è configurabile un affidamento tutelabile nella immodificabilità del tasso originario.
  • Il meccanismo di integrazione del contenuto del rapporto mediante la norma speciale opera come sostituzione automatica ex art. 1339 c.c., e la fonte del potere modificativo resta la previsione normativa primaria, anche se attuata tramite decreto ministeriale.
  • Le censure che deducono omesso esame di fatti decisivi o violazione delle regole probatorie devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente i fatti e gli atti processuali rilevanti; in mancanza, sono inammissibili.
  • I lavori preparatori possono concorrere all’interpretazione della norma, ma non prevalgono sul significato obiettivo del testo e sul suo inserimento sistematico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.