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Sentenza

Sentenza del 12/10/2015 n. 4401 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Operazioni elusive - Contraddittorio preventivo - Necessarietà - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori imposte per l'anno 2008, disconoscendo la deducibilità di Euro 79.177,46 di interessi passivi relativi a un prestito obbligazionario, ritenuto privo di valide ragioni economiche e strumentale a un indebito risparmio fiscale. Secondo l'Ufficio, il finanziamento aveva finanziato quasi integralmente l'acquisto di azioni proprie e consentito la deduzione degli interessi, con conseguente abuso del diritto, difetto di inerenza e antieconomicità ai sensi dell'art. 109 TUIR. Le società contestavano sia il merito della ripresa, sostenendo che l'operazione rientrasse in una più ampia riorganizzazione finanziaria infragruppo, sia la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva annullato l'avviso, ritenendo assorbente la violazione del procedimento garantistico previsto dall'art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha affermato che, anche per contestazioni di abuso del diritto non riconducibili alle fattispecie tipiche dell'art. 37-bis, l'Amministrazione deve chiedere preventivamente chiarimenti al contribuente, rispettare il termine dilatorio di 60 giorni e considerare le osservazioni ricevute nella motivazione dell'atto. La violazione di tali garanzie determina la nullità dell'avviso di accertamento. Non è stato quindi necessario decidere definitivamente se l'operazione fosse effettivamente abusiva o antieconomica. Spese compensate.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    L'Amministrazione deve richiedere chiarimenti al contribuente e osservare il termine dilatorio di sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento.

    La garanzia del contraddittorio preventivo si applica, secondo la sentenza, anche alle contestazioni di abuso del diritto non rientranti nelle ipotesi tipiche previste dalla norma. La sua violazione comporta la nullità dell'atto impositivo.

  • Art. 109 TUIR

    Disposizioni sulla deducibilità dei componenti negativi di reddito in relazione all'inerenza.

    L'Ufficio aveva contestato la deducibilità degli interessi passivi per difetto di inerenza e antieconomicità, sostenendo che il risultato perseguito avrebbe potuto essere ottenuto mediante un aumento di capitale senza oneri finanziari. La questione non è stata esaminata nel merito, essendo stata ritenuta assorbita dalla nullità procedimentale.

  • Art. 53 Costituzione

    Principi di capacità contributiva e progressività dell'imposizione.

    La giurisprudenza richiamata individua in tali principi il fondamento del generale divieto di abuso del diritto in materia di imposte dirette.

  • Art. 10-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. n. 128/2015

    Disciplina generale dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale.

    La norma ha successivamente generalizzato la disciplina antiabuso a tutti i tributi, prevedendo la richiesta di chiarimenti, il termine di 60 giorni per le difese del contribuente e la nullità dell'atto emesso senza il rispetto del contraddittorio preventivo.

  • Art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La norma era stata invocata dalle società per carenza di motivazione dell'avviso, ma la decisione è stata fondata principalmente sulla violazione del contraddittorio preventivo.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta un'operazione come elusiva o abusiva, non è sufficiente notificare direttamente l'avviso di accertamento: deve instaurare preventivamente un contraddittorio effettivo con il contribuente.
  • Il contribuente deve ricevere una richiesta di chiarimenti e disporre di almeno 60 giorni per fornire giustificazioni, documenti e ragioni economiche dell'operazione.
  • L'avviso di accertamento deve confrontarsi in modo specifico con le osservazioni presentate dal contribuente; l'omissione del contraddittorio o del termine dilatorio può determinare la nullità dell'atto.
  • La presenza di un risparmio fiscale non rende automaticamente abusiva un'operazione: l'Amministrazione deve dimostrare l'assenza di valide ragioni economiche ulteriori rispetto al vantaggio fiscale.
  • In caso di operazioni finanziarie infragruppo, è opportuno documentare preventivamente le finalità economiche, finanziarie e organizzative dell'operazione, nonché la sua coerenza con la strategia complessiva dell'impresa.
  • La violazione procedurale può essere decisiva e condurre all'annullamento dell'accertamento senza che il giudice debba esaminare la fondatezza sostanziale della contestazione antiabuso.

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