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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35206/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l'anno d'imposta 2007, emesso nei confronti di una società poi posta in liquidazione. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il primo grado ritenendo non dimostrata dall'Ufficio l'effettiva incidenza reddituale dei titoli contestati: secondo il giudice di merito, non bastava provare che gli assegni circolari fossero stati emessi da un'altra società e addebitati sul relativo conto, occorrendo la prova che la contribuente ne fosse effettiva beneficiaria. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico, deducendo violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e sostenendo che, una volta provato che gli assegni circolari erano stati emessi all'ordine della società contribuente e incassati, spettava a quest'ultima dimostrare di non averne percepito le somme, non potendo gravare sull'Ufficio la prova del mancato incasso effettivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha richiamato il consolidato principio sulla prova per presunzioni secondo cui il giudice deve prima valutare analiticamente i singoli indizi e poi complessivamente gli elementi presuntivi, senza escluderne il valore solo perché isolatamente equivoci. Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte ha osservato che l'Ufficio aveva provato che la società contribuente era beneficiaria dei titoli e che gli stessi erano stati incassati; da ciò discendeva che incombeva sulla contribuente dimostrare di non aver incassato le somme portate dai titoli, per escludere la rilevanza reddituale e IVA del versamento. La CTR, ponendo invece tale onere sull'Amministrazione finanziaria, ha invertito erroneamente il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    motivo unico ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La censura è stata proposta per violazione di legge, denunciando l'erronea applicazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che il riparto dell'onere probatorio va applicato correttamente: una volta provati dall'Ufficio la riferibilità dei titoli alla contribuente e il loro incasso, spettava alla contribuente dimostrare il mancato incasso delle somme.

  • art. 2727 c.c.

    È stata richiamata la disciplina delle presunzioni semplici per affermare che gli indizi vanno valutati prima singolarmente e poi nel loro complesso, potendo rafforzarsi vicendevolmente.

  • artt. 2697 e 2727 c.c.

    Le norme sono state lette in combinazione: il giudice di merito non può arrestarsi alla valutazione atomistica degli indizi e deve verificare se la loro sintesi consenta una prova presuntiva sufficiente, oltre a ripartire correttamente l'onere di prova tra le parti.

Massime di principio

  • In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve procedere in due fasi: prima una valutazione analitica dei singoli indizi per escludere quelli irrilevanti, poi una valutazione complessiva per verificare se la loro combinazione sia idonea a fondare il convincimento sul fatto da provare.
  • È censurabile in cassazione la decisione che neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza verificare se, considerati congiuntamente, possano acquisire forza probatoria reciproca e concorrente.
  • Quando il contribuente è indicato come beneficiario di titoli e risulta l'incasso degli stessi, spetta al contribuente dimostrare l'assenza di effettiva percezione delle somme se intende escludere la rilevanza fiscale del versamento.
  • L'erronea inversione dell'onere della prova integra violazione dell'art. 2697 c.c. e può condurre alla cassazione della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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