Cassazione Penale, Sentenza n. 33372/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è avverso la sentenza della Corte Militare d'Appello che aveva condannato BELCULFINE' per il reato di sabotaggio di opere militari (dispersione di fibre d'amianto in un hangar il 15/01/2014, con conseguente temporanea inservibilità del deposito). L'imputato deduce tre motivi: 1) violazione dell'art. 624 c.p.p. per presunta limitazione del giudizio del rinvio (sostiene che il giudice del rinvio avrebbe dovuto anche rimodulare la pena base); 2) vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto al primo giudizio di appello; 3) errata applicazione/inosservanza dell'art. 171, n. 2), c.p.m.p. e mancata considerazione degli elementi soggettivi e finalistici (motivazioni sindacali/di sicurezza) che, secondo la difesa, avrebbero attenuato la condotta e potuto configurare il "fatto di lieve entità".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice del rinvio era limitato all'accertamento della sussistenza della speciale circostanza attenuante ("fatto di lieve entità") in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 167 c.p. mil. pace (nella parte relativa al sabotaggio temporaneo). Ha ritenuto infondati i primi due motivi richiamando il principio del "giudicato progressivo" e il divieto di reformatio in peius e confermando che non c'era motivo per rimodulare la pena base non rideterminata dalla Cassazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che l'attenuante di cui all'art. 171, n. 2) è di natura oggettiva e si valuta sulla base della "particolare tenuità del danno"; la Corte di merito ha motivatamente escluso la lieve entità perché l'hangar era locale strategico, l'inservibilità ha inciso significativamente sull'efficienza e sulla sicurezza della base per un periodo non trascurabile e il mezzo usato (amianto) aveva rischi e ricadute non trascurabili. Pertanto la esclusione dell'attenuante e la conferma del trattamento sanzionatorio sono state ritenute corrette.
Norme richiamate
art. 167 cod. pen. mil. pace
primo comma (nella parte relativa al rendere temporaneamente inservibili opere o mezzi militari)
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che non prevedeva la diminuzione della pena quando il fatto di rendere temporaneamente inservibili opere/mezzi militari risulti, per la particolare tenuità del danno, di lieve entità. La Cassazione ha richiamato tale declaratoria e ha disposto che, per le condotte di sabotaggio temporaneo, possa applicarsi l'attenuante di cui all'art. 171, n. 2), c.p.m.p.
art. 171, n. 2) cod. pen. mil. pace
la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità
È una circostanza attenuante oggettiva: la sua valutazione si fonda sulla tenuità del danno in rapporto all'efficienza e funzionalità del servizio. Applicabile, per disposizione della Corte costituzionale, anche alle ipotesi di sabotaggio temporaneo contemplate dall'art. 167, primo comma, con possibile diminuzione della pena fino a un terzo in base all'art. 51, n. 4), c.p.m.p.
art. 311 cod. pen.
La Corte costituzionale ha ritenuto che l'attenuante prevista dall'art. 311 (delitti contro la personalità dello Stato) non sia un idoneo tertium comparationis per il delitto militare in esame e quindi non potesse essere semplicemente estesa al sistema militare per sanare il vulnus costituzionale.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per contestare i limiti del giudice del rinvio; la Cassazione ha invece ribadito che, in caso di annullamento con rinvio, la cognizione del giudice di merito è limitata ai punti indicati dalla decisione della Corte di cassazione e agli ulteriori elementi che incidano significativamente sulla fisionomia della decisione annullata.
artt. 627 e 628 cod. proc. pen.
Principi del giudicato parziale e del campo di riesame nel giudizio di rinvio: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che conferma la delimitazione dell'oggetto del nuovo giudizio e la legittimità del "giudicato progressivo".
art. 51, n. 4) cod. pen. mil. pace
Richiamata come disposizione che consente, in applicazione dell'art. 171, n. 2), di diminuire la pena fino a un terzo nei casi di lieve entità.
Costituzione, artt. 3 e 27
I principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3) sono stati invocati nella questione di legittimità costituzionale per sostenere l'esigenza di una valvola di proporzionalità della pena anche per i reati militari di lieve entità.
Massime di principio
- Dove la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità parziale di una norma penale per mancata previsione di attenuanti, il giudice di merito deve applicare la soluzione indicata dal Giudice delle leggi, ma resta limitato al perimetro della decisione di rinvio stabilito dalla Cassazione.
- L'attenuante prevista dall'art. 171, n. 2) c.p.m.p. è di natura oggettiva: la valutazione si concentra sulla "particolare tenuità del danno" e sull'incidenza oggettiva sulla funzionalità/efficienza del servizio militare, non sui fini o sulle motivazioni soggettive dell'autore.
- Per riconoscere il "fatto di lieve entità" in reati che rendono temporaneamente inservibili mezzi/opere militari, il criterio dominante è l'entità materiale del danno/lesione dell'efficienza operativa (durata dell'inservibilità, importanza strategica del bene, rischio per la sicurezza, diffusione dell'evento), non l'intenzione sindacale o la protesta.
- Il giudice del rinvio non può modificare la pena base o il giudicato formatosi su punti non rimessi dalla Cassazione; è salvo tuttavia il potere di applicare l'attenuante nuova se ricorrente e indicata dalla sentenza costituzionale.
- La difesa che voglia ottenere il riconoscimento della lieve entità deve provare — con riferimento agli elementi oggettivi — che il danno è circoscritto, di brevissima durata, agevolmente eliminabile e scarsamente incidente sull'efficienza del servizio; la mera invocazione di scopi meritevoli o di motivazioni soggettive non è sufficiente per questa attenuante.
- La presenza di fattori esterni (es. omissione di bonifica da parte dell'amministrazione) non esclude automaticamente la responsabilità dell'agente né rende per sé "lieve" il danno: il giudizio si concentra sull'effetto concreto dell'azione sul servizio e sulla sicurezza.
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