Sentenza n. 1046/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del decreto prot. n. -OMISSIS- del 7.10.2021 notificato il 22.10.2021, a firma del Generale di Divisione – Vice Direttore generale della Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto ex art. 1, d.p.r. n. 1199/1971dal -OMISSIS- il 9.7.2021 avverso la scheda valutativa, modello “B”, n. -OMISSIS- del 23.4.2021; - della scheda valutativa, modello “B”, n. d’ordine -OMISSIS- del 23.4.2021, ricevuta il 9.6.2021, redatta per la “inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento 2021”, relativamente al periodo dal 2.4.2020 al 31.10.2020, a firma del Comandante della Regione Carabinieri forestale “Calabria”, del primo revisore, Comandante Comando CC Tutela forestale di -OMISSIS-, nonché del secondo revisore, Comandante del C.U.F.A.A. Carabinieri, nella parte in cui il -OMISSIS- è stato giudicato con la qualifica di “superiore alla media” e, così, inferiore a quella di “eccellente” - ove occorra, delle relazioni esplicative e di controdeduzioni al ricorso gerarchico proposto dal -OMISSIS-, rispettivamente, del 18.8.2021, a firma del Comandante della Regione Carabinieri forestale “Calabria”, sempre del 18.8.2021 del Comandante Comando CC Tutela Forestale, nonché del 28.9.2021, a firma del Comandante del C.U.F.A.A. Carabinieri, oltre al foglio prot. n. -OMISSIS- del 7.10.2021, della Direzione generale per il Personale militare, tutti resi noti il 2.12.2021, a seguito di istanza di accesso ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990 del 29.11.2021. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1/8/2022: -del decreto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 19.5.2022, notificato il 1°.6.2022, a firma del Brigadiere generale della Direzione generale per il Personale militare del Ministero della Difesa, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto ex art. 1, d.p.r. n. 1199/1971 dal -OMISSIS- il 2.3.2022 avverso la scheda valutativa, modello “B”, n. d'ordine-OMISSIS- del 3.1.2022; - della scheda valutativa, modello “B”, n. d'ordine -OMISSIS- del 3.1.2022, redatta per la “inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento 2022”, relativamente al periodo dal 1°.11.2020 al 15.10.2021, nella parte in cui al -OMISSIS- è stato ancora attribuito il giudizio di “superiore alla media”, impedendogli l'acquisizione della superiore qualifica di “eccellente”; - ove occorra, delle relazioni esplicative e di controdeduzioni al ricorso gerarchico proposto dal -OMISSIS-, rispettivamente, del 5.4.2022, a firma del Comandante della Regione Carabinieri forestale “Calabria”, del 12.4.2022 del Comandante del Comando CC Tutela Forestale, nonché del 28.4.2022, a firma del Comandante del C.U.F.A.A. Carabinieri, oltre al foglio prot. n. -OMISSIS- del 16.5.2022, della Direzione generale per il Personale militare, tutti resi noti a seguito di istanza di accesso in data 12.7.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: schede valutative relative alle annualità 2020 e 2021, con attribuzione della qualifica di "superiore alla media", e decreti di rigetto dei relativi ricorsi gerarchici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa modello B relativa al periodo 2 aprile 2020-31 ottobre 2020, il successivo decreto di rigetto del ricorso gerarchico e, con motivi aggiunti, la scheda relativa al periodo 1 novembre 2020-15 ottobre 2021 e il relativo decreto di rigetto. Ha dedotto la violazione degli artt. 688 e seguenti del d.P.R. n. 90/2010, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento e malgoverno. In particolare, ha lamentato l’omessa considerazione di un distintivo di merito attribuito dal Comando Carabinieri per la Tutela forestale e degli importanti risultati operativi conseguiti dal comando da lui diretto; l’inadeguata motivazione del peggioramento rispetto ai precedenti giudizi di "eccellente", conseguiti nella quasi trentennale attività professionale; la mancata motivazione rafforzata; l’asserita considerazione di una sanzione disciplinare del rimprovero, non menzionata nella scheda; la contraddittorietà interna e il difetto di istruttoria della seconda valutazione; infine, la disparità di trattamento rispetto ad altri ufficiali provenienti dall’ex Corpo Forestale dello Stato, ai quali sarebbero stati confermati i precedenti giudizi di eccellenza.
La decisione
Il TAR ha riunito logicamente le censure del ricorso originario e dei motivi aggiunti e le ha respinte. Ha ritenuto che le schede valutative militari siano espressione di altissima discrezionalità e siano sindacabili soltanto in presenza di manifesta incongruenza, contraddittorietà, illogicità, abnormità, discriminazione o travisamento dei presupposti, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'amministrazione. Nel caso concreto non sono emersi vizi macroscopici. Le attestazioni e i risultati operativi invocati dal ricorrente hanno finalità diverse dalla documentazione caratteristica e non sono decisivi, poiché la qualifica finale sintetizza la valutazione complessiva di tutte le qualità e attività svolte nel periodo. Le schede sono state ritenute congruamente motivate in rapporto ai giudizi delle singole voci e riferite a un contesto professionale nuovo, successivo all'inquadramento nell'Arma dei Carabinieri. Il distintivo di merito è stato ridimensionato perché attribuito indistintamente a tutti i soggetti impiegati nell'emergenza sanitaria. I precedenti giudizi di eccellente non vincolano le successive valutazioni, essendo queste autonome e riferite a tempi, servizi e autorità diverse; inoltre, nel caso concreto, si trattava del primo giudizio espresso dopo l'inquadramento nell'Arma. Non era necessaria una motivazione rafforzata, poiché tale onere riguarda la discordanza del revisore o gravi giudizi negativi, mentre la qualifica di "superiore alla media" costituisce comunque una valutazione ampiamente positiva. Quanto al rimprovero disciplinare, il TAR ha ritenuto corretta la sua mancata considerazione nella prima scheda, perché divenuto efficace il 9 novembre 2021, dopo il periodo valutato; ha precisato che tale estraneità non valeva per la seconda scheda, ma la censura è stata comunque respinta nel complesso. La disparità di trattamento è stata ritenuta priva di principio di prova e comunque non comparabile per l'assenza di identità delle situazioni personali. Ricorso e motivi aggiunti sono stati rigettati; spese compensate.
Norme richiamate
artt. 688 e ss. d.P.R. 90/2010
La disciplina della documentazione caratteristica e delle valutazioni del personale militare è stata esaminata insieme ai limiti dell'onere motivazionale, rilevando che una motivazione più intensa è richiesta per la discordanza del revisore o per gravi giudizi negativi.
art. 715, comma 2, T.U.R.O.M.
La sanzione disciplinare del rimprovero, divenuta efficace dopo la conclusione del primo periodo valutativo, non poteva essere considerata ai fini della relativa scheda.
art. 1 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base dei ricorsi gerarchici proposti contro le schede valutative.
Massime di principio
- Le schede valutative del personale militare, in quanto espressione di alta discrezionalità amministrativa, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per vizi macroscopici quali manifesta incongruenza, contraddittorietà, illogicità, abnormità, discriminazione o travisamento dei presupposti di fatto, oltre che per violazione delle regole formali.
- La qualifica finale contenuta nella documentazione caratteristica deve essere valutata in rapporto all'insieme delle singole voci e all'intero periodo di servizio, sicché attestazioni o risultati riferiti a specifiche attività, aventi finalità diverse, non impongono necessariamente una determinata qualifica finale.
- I precedenti giudizi di eccellente non vincolano l'amministrazione nelle successive valutazioni, che restano autonome e devono essere riferite al periodo, al servizio, al contesto professionale e alle autorità valutatrici propri di ciascuna scheda; il mero peggioramento rispetto ai giudizi precedenti non integra di per sé eccesso di potere.
- La motivazione rafforzata non è necessaria per ogni riduzione della qualifica precedente: essa è richiesta, secondo la disciplina di settore, per la discordanza del revisore o per gravi giudizi negativi, mentre la qualifica di superiore alla media rappresenta una valutazione comunque positiva.
- Una sanzione disciplinare divenuta efficace dopo la conclusione del periodo oggetto della scheda valutativa è estranea a tale periodo e non può essere valorizzata ai fini della relativa valutazione.
- La disparità di trattamento nelle valutazioni militari richiede almeno un principio di prova e situazioni concretamente omogenee; la mera allegazione di valutazioni migliori attribuite ad altri militari, senza dimostrazione dell'identità delle condizioni personali e professionali, non è sufficiente.
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