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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02766/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2004, emesso a seguito della cessione di un ramo d'azienda costituito da un laboratorio di tipografia. L'Ufficio ha ripreso a tassazione una plusvalenza da cessione non indicata in dichiarazione, notificando un avviso di accertamento alla società e, separatamente, avvisi di rideterminazione del reddito ai soci in proporzione alle rispettive quote. I ricorsi riuniti in primo grado e l'appello sono stati respinti. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 546/1992 per motivazione per relationem della sentenza d'appello senza autonoma valutazione critica; 2) omessa o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 per non avere il giudice d'appello esaminato tutte le doglianze, in particolare quelle relative alla mancata disponibilità del registro dei beni ammortizzabili e delle scritture contabili, asseritamente sottratte anche in sede di sequestro penale; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 86 del d.P.R. 917/1986 per non avere valutato le risultanze del libro giornale ai fini della verifica della plusvalenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha escluso il vizio di motivazione per relationem, rilevando che la sentenza d'appello conteneva un'autonoma valutazione delle prove e delle ragioni della decisione, ben oltre il minimo costituzionale richiesto. Ha dichiarato inammissibile il profilo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto della c.d. doppia conforme e ha comunque reputato infondata la censura sulla mancata valutazione di tutte le doglianze, perché non specificamente ancorata agli atti di merito. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo, in quanto sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    In cassazione il vizio di violazione di legge e quello di motivazione devono essere distinti dalla richiesta di una nuova valutazione del merito; il nuovo n. 5 consente un sindacato molto ristretto sulla motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi che le due decisioni siano fondate su ragioni diverse.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo idoneo a rendere comprensibili le ragioni della decisione; la motivazione per relationem è ammessa solo se autosufficiente e criticamente consapevole.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Nel giudizio tributario d'appello la motivazione deve consentire il controllo sulla valutazione dei motivi di gravame e delle prove.

  • art. 58 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina della plusvalenza da cessione; la Corte non accoglie la censura perché si traduce in una rivalutazione del merito.

  • art. 86 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente in tema di plusvalenze da cessione di azienda o ramo d'azienda; la Corte ribadisce che la verifica dell'applicazione concreta della norma appartiene al merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello solo se il giudice di secondo grado dimostra di avere esaminato autonomamente i motivi di gravame e di avere fatto proprie le ragioni della decisione di primo grado con un percorso argomentativo riconoscibile.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è ridotto al minimo costituzionale: sono deducibili solo anomalie radicali della motivazione, non la mera insufficienza o la diversa lettura delle prove.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri che le due decisioni di merito si fondano su ragioni diverse.
  • Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute decisive e l'esclusione delle altre spettano al giudice di merito, che non deve confutare espressamente ogni elemento non accolto.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito; quando la censura mira alla ricostruzione della fattispecie concreta, essa appartiene semmai al vizio di motivazione e nei limiti oggi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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