Sentenza n. 914/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità e l’annullamento - del diniego tacitamente formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla società ricorrente in data 9 dicembre 2025; - della nota di E-Distribuzione ED-08/01/2026-O0005661, ricevuta in data 9 gennaio 2026; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad accedere agli atti e ai documenti indicati nell’istanza di accesso medesima, con conseguente ordine all’Amministrazione di esibire la documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta avesse integralmente soddisfatto l’interesse azionato con il ricorso per accesso. Le società intimate non si sono costituite. In considerazione della mancata costituzione delle resistenti e della richiesta della ricorrente, le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale del 9 dicembre 2025 e successiva nota di E-Distribuzione del 9 gennaio 2026
Esito
La controversia
La società ricorrente, a seguito della ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore e dell’emissione di una rilevante fattura di conguaglio da parte del fornitore, ha chiesto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 l’accesso alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sul gruppo di misura, al fine di verificare la correttezza degli addebiti. Non avendo ricevuto riscontro, ha impugnato il silenzio-diniego e chiesto l’accertamento del diritto di accesso, con ordine di esibizione della documentazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto integralmente gli atti richiesti e di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Disciplina l’accesso documentale esercitato dalla società per ottenere gli atti relativi agli interventi sul gruppo di misura.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una piena soddisfazione dell’interesse azionato; nel caso concreto, tale effetto è stato riconosciuto per l’integrale ostensione degli atti richiesti.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato per ottenere l’accesso documentale, la sopravvenuta e integrale ostensione degli atti richiesti soddisfa l’interesse azionato e comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia di accesso diviene improseguibile per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, tenuto conto della mancata costituzione delle parti intimate e della richiesta della parte ricorrente.
Come è indicizzato
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