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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4827/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello di Lecce del 13/01/2023 che, dopo aver escluso l'associazione per delinquere e riconosciuta la prescrizione per alcuni reati, aveva confermato responsabilità penali per specifici capi riqualificandoli come falsità ideologica mediante induzione (artt. 48, 476 comma 2 e 479 c.p.). I motivi erano molteplici: mancata correlazione accusa/sentenza per presunta riqualificazione non prevista, travisamento o insufficienza della prova, carenza o assenza degli originali dei referti, erronea applicazione dell'aggravante della "fede privilegiata" nei referti medici (art. 476, comma 2 c.p.), deduzioni sulla prescrizione, vizio di motivazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche e censure procedurali (artt. 178, 521, 522, 235, 253 cod. proc. pen.; art. 606 cod. proc. pen. per i motivi di cassazione).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili la gran parte dei ricorsi, ritenendo che molte censure costituivano critiche di merito non sindacabili in sede di legittimità, o erano generiche/reiterative. Ha rigettato le doglianze sulla riqualificazione del fatto e sull'applicazione dell'aggravante della fede privilegiata, confermando la consolidata giurisprudenza che riconosce la natura fidefacente dei referti medici e la punibilità per induzione dell'autore mediato. Ha invece accolto il ricorso di Antonio e Tommaso Miccoli sul punto della prova della sottoscrizione dei referti: la Corte ha ritenuto che la motivazione territoriale fosse carente rispetto all'unico elemento probatorio (l'apparente firma) e, acquisito il dubbio, ha constatato l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 8 (prescrizione maturata il 7/02/2023). Di conseguenza la sentenza è stata annullata senza rinvio rispetto agli effetti penali nei confronti dei due Miccoli per il capo 8 e rinviata agli effetti civili al giudice civile competente. Per tutti i ricorrenti ammessi alla declaratoria di inammissibilità sono state imposte le spese processuali; i ricorrenti Maruccia, Micocci e Della Stella condannati in solido a rifondere le spese della parte civile per euro 5.000 oltre accessori; tutti i ricorrenti condannati al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 48 cod. pen.

    Disciplina la responsabilità per autore mediato (concorso per autore mediato); la Corte ha ritenuto che gli imputati potessero essere ritenuti autori mediati del falso ideologico redatto dal medico che è stato assolto

  • art. 476 comma 2 cod. pen.

    Prevede la circostanza aggravante per le false attestazioni in atti pubblici fidefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante ai referti medici per la loro natura fidefacente

  • art. 479 cod. pen.

    Norma sul falso ideologico in atto pubblico; applicata nella riqualificazione dei reati contestati

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Regola la nullità della sentenza per condanna per fatto non contestato; la Corte ha escluso la nullità ritenendo che la correzione in appello evitasse tale vizio

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. c)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a interpretazione/errata applicazione della legge penale (lett. b) e a vizi di motivazione o violazioni procedurali (lett. c)); la Corte ha vagliato la natura dei motivi e ne ha dichiarato l'inammissibilità quando si trattava di censure di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata per condannare i ricorrenti

  • art. 235 e 253 cod. proc. pen.

    Riguardano la produzione e l'acquisizione dei documenti e delle copie; la Corte ha ritenuto irrilevanti le doglianze sulla mancanza degli originali ove risultano attestazioni di conformità e mancato disconoscimento

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione; è stata valutata nella prospettazione che l'esclusione dell'aggravante avrebbe comportato la prescrizione, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla non applicabilità dell'aggravante

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione in Cassazione: i ricorrenti si sono attenuti a tali limiti ma molti motivi sono stati comunque ritenuti generici o di merito

  • art. 2699 cod. civ.

    Riferimento alla presunzione di veridicità degli atti pubblici; utilizzato per giustificare la natura fidefacente dei referti medici

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza e al diritto di difesa; la Corte ha confermato che la riqualificazione non ha leso il diritto di difesa perché gli imputati hanno potuto difendersi nel corso del processo

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una rinnovata valutazione di merito: censure generiche sulla "mancanza di prova" o sulla diversa interpretazione di documenti sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • La riqualificazione giuridica del fatto in sede di merito è legittima purché non comporti una trasformazione radicale degli elementi essenziali del fatto tale da pregiudicare il diritto di difesa; la responsabilità per autore mediato (art. 48 c.p.) è compatibile con la originaria contestazione di concorso.
  • I referti medici redatti da pubblico ufficiale in attività certificatoria possono avere natura "fidefacente": la giurisprudenza ammette l'aggravante dell'art. 476, comma 2 c.p. anche quando la presunta lesione riguardi diagnosi non facilmente oggettivabili.
  • Il vizio di travisamento della prova in cassazione è ammesso solo in casi circoscritti (utilizzo di prova non acquisita, omissione di prova decisiva o invenzione probatoria) e richiede deduzioni specifiche circa la decisività dell'elemento denunciato.
  • La mancanza degli originali dei documenti può non essere ostativa se esistono attestazioni di conformità, se i documenti non sono disconosciuti e se risultano elementi probatori sufficienti: la contestazione deve dimostrare il pregiudizio concreto della difesa.
  • Le questioni relative alla concessione delle attenuanti generiche sono discrizionarie e il giudice di merito ha ampia autonomia; in Cassazione la loro valutazione è sindacabile solo se vi è palese contraddittorietà.
  • La prescrizione va attentamente valutata rispetto a sospensioni e differimenti intervenuti nel corso dei vari gradi: la sua maturazione può rendere praticabile l'annullamento anche se il reato era stato originariamente dichiarato colpevole.
  • Se si deduce travisamento fondato su nuova valutazione documentale, il ricorrente deve specificare chiaramente quale risultato probatorio sarebbe stato mutato e provare la 'decisività' dell'elemento omesso o travisato.

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