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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-593/20

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 maggio 2022. — Tirrenia di navigazione SpA contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Aiuto per il salvataggio – Compatibilità con il mercato interno – Termine di sei mesi – Proroga – Obbligo di presentare un piano di ristrutturazione o liquidazione – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Esenzione fiscale – Vantaggio – Carattere selettivo – Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri – Lesione della concorrenza – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione. — Causa T-593/20

Giurisprudenza europea62020TJ0593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione sugli aiuti concessi a Tirrenia nell’ambito della privatizzazione del gruppo. Ha escluso che l’Italia avesse validamente prorogato l’aiuto per il salvataggio oltre sei mesi, perché mancava un piano di ristrutturazione o liquidazione formalmente trasmesso alla Commissione. Ha inoltre ritenuto che alcune esenzioni fiscali costituissero aiuti di Stato incompatibili e ha respinto le censure basate sulla durata del procedimento, sulla certezza del diritto e sul legittimo affidamento.

Aiuti di Stato nel trasporto marittimo: legittimità della proroga di un aiuto per il salvataggio e qualificazione come aiuto di Stato di alcune esenzioni fiscali connesse alla privatizzazione di Tirrenia

La questione giuridica

Se la Commissione avesse correttamente qualificato come illegittima e incompatibile con il mercato interno la proroga oltre sei mesi dell’aiuto per il salvataggio in assenza di un piano di ristrutturazione o liquidazione formalmente presentato; se le esenzioni fiscali collegate alla privatizzazione e alla vendita del ramo d’azienda costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE; e se la lunga durata del procedimento potesse far venir meno il recupero per violazione dei principi di certezza del diritto, buon andamento e legittimo affidamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: la proroga dell’aiuto per il salvataggio di Tirrenia oltre il termine massimo di sei mesi era illegittima e incompatibile perché, alla scadenza del termine, non risultavano né il rimborso dell’aiuto né la formale presentazione alla Commissione di un piano di ristrutturazione o liquidazione; la mera informazione sul processo di privatizzazione o la pubblicazione di un piano sul sito internet non bastano. Inoltre, l’esenzione dall’imposta sul reddito sui proventi della vendita del ramo d’azienda a CIN costituiva un vantaggio selettivo già al momento dell’adozione della misura, benché il beneficio si fosse potuto materializzare solo in futuro e in modo eventuale, mentre le esenzioni fiscali incidevano su scambi e concorrenza. La durata del procedimento, pur lunga, non è stata ritenuta eccessiva alla luce della complessità del caso e non ha potuto fondare un legittimo affidamento, soprattutto in presenza di aiuti non notificati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Regolamento (CE) n. 794/2004
  • Regolamento (CE) n. 271/2008
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Regolamento (UE) n. 139/2004
  • Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004)
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41

Aiuti di Stato nel trasporto marittimo: proroga dell’aiuto per il salvataggio e esenzioni fiscali nella privatizzazione di Tirrenia

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto da Tirrenia di navigazione SpA contro la decisione (UE) 2020/1412 della Commissione, adottata nell’ambito di un complesso procedimento sugli aiuti concessi dall’Italia al gruppo Tirrenia e alla sua acquirente CIN nel settore del trasporto marittimo. Il Tribunale esamina tre profili principali: l’aiuto per il salvataggio prorogato oltre il limite di sei mesi, le esenzioni fiscali connesse alla privatizzazione e la durata del procedimento amministrativo.

Fatti e contesto amministrativo

Il gruppo Tirrenia comprendeva inizialmente sei società che prestavano servizi marittimi sulla base di convenzioni di servizio pubblico stipulate nel 1991 e in vigore dal 1989 al 2008. Tali convenzioni prevedevano sovvenzioni pubbliche per garantire la regolarità e l’affidabilità dei collegamenti marittimi. La Commissione aveva avviato già nel 1999 un procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE; in seguito aveva adottato diverse decisioni e riaperto o esteso l’istruttoria su varie misure, culminando nella decisione controversa del 2 marzo 2020.

Nel frattempo, la Tirrenia era stata privatizzata attraverso la cessione del ramo d’azienda operativo a CIN, mentre la società in amministrazione straordinaria restava in vita ai fini della liquidazione. La Commissione ha esaminato, tra le altre, la proroga dell’aiuto per il salvataggio, alcune esenzioni fiscali sulla privatizzazione, nonché ulteriori misure non direttamente oggetto del presente ricorso.

Le misure contestate e la decisione della Commissione

La decisione controversa qualificava, in particolare:

  • la proroga dell’aiuto per il salvataggio a favore di Tirrenia dall’11 luglio 2011 al 18 settembre 2012 come aiuto di Stato illegale e incompatibile;
  • l’esenzione dalle imposte indirette relative ai trasferimenti delle società e del ramo d’azienda come aiuto di Stato;
  • l’esenzione dall’imposta sul reddito relativa ai proventi della vendita del ramo d’azienda a CIN come aiuto di Stato;
  • l’utilizzo per fini di liquidità dei fondi destinati all’ammodernamento delle navi come ulteriore aiuto incompatibile.

La Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti incompatibili, con interessi, precisando che il recupero era immediato ed effettivo.

Primo motivo: aiuto per il salvataggio e orientamenti del 2004

Tirrenia sosteneva che la Commissione avesse erroneamente ritenuto incompatibile la proroga dell’aiuto per il salvataggio, poiché le autorità italiane avrebbero informato costantemente l’istituzione dell’andamento della privatizzazione e del processo di liquidazione. Secondo la ricorrente, tali informazioni avrebbero dovuto essere considerate equivalenti a un piano di ristrutturazione o liquidazione ai sensi del punto 25, lettera c), degli orientamenti del 2004.

Il Tribunale ha respinto tale censura. Ha ricordato che, in base ai punti 25 e 26 degli orientamenti, l’aiuto per il salvataggio deve essere rimborsato o cessare entro sei mesi dall’erogazione della prima tranche, salvo che, entro tale termine, lo Stato membro presenti formalmente un piano di ristrutturazione. Nel caso di specie, al 28 agosto 2011:

  • l’aiuto non era stato rimborsato;
  • nessun piano di ristrutturazione o liquidazione era stato formalmente presentato alla Commissione.

Secondo il Tribunale, la semplice conoscenza del processo di privatizzazione, la presenza di un piano sul sito internet della società o le informazioni trasmesse nell’ambito di un diverso procedimento di concentrazione non potevano sostituire la presentazione formale del piano, necessaria per consentire alla Commissione di valutarne la conformità agli orientamenti. Il primo motivo è quindi stato respinto.

Secondo motivo: esenzioni fiscali e nozione di aiuto di Stato

La ricorrente contestava la qualifica di aiuto di Stato dell’esenzione dall’imposta sul reddito sui proventi della vendita del ramo d’azienda a CIN, sostenendo che il beneficio dipendesse da eventi futuri e incerti e che, in ogni caso, non ricorressero le condizioni relative all’incidenza sugli scambi e alla distorsione della concorrenza.

Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato irricevibile la censura relativa alle esenzioni dalle imposte indirette, perché il ricorso non conteneva argomentazioni sufficientemente chiare e precise su tale profilo.

Quanto all’esenzione dall’imposta sul reddito, il Tribunale ha osservato che una misura fiscale può costituire un aiuto di Stato già al momento della sua adozione, se è idonea a produrre un’imposizione inferiore rispetto al diritto ordinario, anche se il vantaggio si materializza solo in futuro e dipende da circostanze esterne. Non è quindi necessario che il beneficio sia già concretamente percepito. Nel caso di specie, la legge italiana esentava i proventi della vendita dall’imposta normalmente applicabile, sicché il vantaggio economico era già insito nella misura.

Il Tribunale ha poi ritenuto soddisfatte anche le condizioni dell’incidenza sugli scambi e della distorsione della concorrenza, poiché Tirrenia continuava a operare nel trasporto marittimo tra regioni italiane, in un settore idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri e a rafforzare la posizione dell’impresa rispetto ai concorrenti. Il secondo motivo è stato respinto.

Terzo motivo: durata del procedimento, certezza del diritto e legittimo affidamento

Tirrenia deduceva che il procedimento amministrativo, durato circa otto anni e mezzo, fosse eccessivamente lungo e contrario ai principi di certezza del diritto, buon andamento dell’amministrazione e tutela del legittimo affidamento. Sosteneva inoltre che la lunghezza del procedimento avrebbe fatto aumentare ingiustificatamente gli importi da recuperare per effetto degli interessi.

Il Tribunale ha ricordato che la ragionevolezza della durata del procedimento va valutata in base alle circostanze concrete, tra cui la complessità del caso e il comportamento delle parti. In questa causa, la Commissione ha gestito un dossier molto complesso, relativo a più misure di aiuto, con numerose richieste di informazioni, estensioni dell’istruttoria e procedimenti paralleli. Il Tribunale ha inoltre rilevato che parte del ritardo era imputabile alle autorità italiane, che avevano fornito informazioni rilevanti solo molto tardi.

Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale ha ribadito che, in materia di aiuti non notificati, il beneficiario non può normalmente confidare nella regolarità dell’aiuto, salvo circostanze eccezionali e precise assicurazioni dell’amministrazione, che nel caso di specie non risultavano. Né la durata del procedimento né il richiamo a precedenti giurisprudenziali potevano, da soli, fondare un affidamento protetto. Anche il terzo motivo è stato quindi respinto.

Decisione finale e rilevanza pratica

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Tirrenia e l’ha condannata alle spese. La pronuncia conferma un approccio rigoroso alla disciplina degli aiuti di Stato: per gli aiuti per il salvataggio è indispensabile il rispetto formale del termine di sei mesi o la tempestiva presentazione di un piano di ristrutturazione/liquidazione; sul versante fiscale, un’esenzione selettiva può integrare aiuto di Stato anche se il vantaggio effettivo dipende da eventi futuri; infine, la mera lentezza procedimentale non basta, da sola, a paralizzare il recupero di aiuti non notificati.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto marittimoesenzioni fiscalirecupero degli aiuti illegittimilegittimo affidamento e certezza del diritto

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