Tribunale, Sentenza T-609/19
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 18 maggio 2022 (Estratti). — Canon Inc. contro Commissione europea. — Concorrenza – Concentrazioni – Settore della produzione di attrezzature mediche – Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notificazione e della sua autorizzazione – Articolo 4, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1, e articolo 14 del regolamento (CE) n. 139/2004 – Operazione intermedia e operazione finale – Struttura di conferimento fiduciario – Unica concentrazione – Diritti della difesa – Legittimo affidamento – Principio di legalità – Proporzionalità – Importo delle ammende – Circostanze attenuanti. — Causa T-609/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Canon contro le ammende inflitte dalla Commissione per mancata notifica e realizzazione anticipata della concentrazione Canon/Toshiba Medical Systems. Ha ritenuto che l’operazione intermedia, inserita in una struttura in due fasi, facesse parte di un’unica concentrazione e contribuisse alla modifica del controllo, così integrando una realizzazione parziale vietata. La decisione conferma un’interpretazione ampia dell’obbligo di sospensione ex regolamento concentrazioni, anche in assenza di trasferimento immediato del controllo finale.
Controllo delle concentrazioni: la realizzazione in più fasi di un’unica operazione di acquisizione può integrare una violazione degli obblighi di notifica e sospensione anche prima del trasferimento finale del controllo
La questione giuridica
Se, nell’ambito di una struttura di acquisizione in due fasi, l’operazione intermedia possa costituire una realizzazione parziale di un’unica concentrazione, tale da violare l’obbligo di notificazione e l’obbligo di sospensione previsti dagli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004; se la nozione di unica concentrazione e il considerando 20 possano fondare tale accertamento; se la Commissione abbia violato i diritti della difesa, il principio di legalità, il legittimo affidamento e la proporzionalità nella fissazione delle ammende.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, ai fini degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, non è necessario che l’operazione intermedia trasferisca già il controllo dell’impresa-obiettivo: è sufficiente che essa, in fatto o in diritto, contribuisca, anche solo in parte, alla modifica duratura del controllo e si inserisca in un’unica concentrazione. Pertanto, una struttura in più fasi può integrare una realizzazione parziale vietata prima della notifica e dell’autorizzazione, con conseguente legittimità delle ammende irrogate dalla Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (CCG)
Controllo delle concentrazioni: realizzazione parziale di un’unica operazione e ammende Canon/TMSC
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Canon Inc. contro la decisione della Commissione che le aveva inflitto due ammende da 14 milioni di euro ciascuna per violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004. Il caso concerne l’acquisizione di Toshiba Medical Systems Corporation mediante una struttura in due fasi, con una operazione intermedia prima della notifica e dell’autorizzazione finale.
Fatti e struttura dell’operazione
Canon e Toshiba avevano predisposto una transazione articolata in due fasi, costruita anche per consentire a Toshiba di contabilizzare tempestivamente il prezzo di vendita. La TMSC modificò il proprio statuto, creò diverse categorie di azioni e, il 17 marzo 2016, si realizzò l’operazione intermedia con il trasferimento di alcuni titoli e opzioni a Canon e a una società veicolo, MS Holding. La fase finale si compì solo il 19 dicembre 2016, dopo le autorizzazioni antitrust, mediante l’esercizio delle opzioni e il trasferimento delle residue partecipazioni.
Procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione
Canon aveva avviato una fase di prenotificazione nel marzo 2016 e notificato formalmente la concentrazione solo il 12 agosto 2016. La Commissione avviò un’indagine per possibili violazioni dell’obbligo di sospensione e notificazione, inviò una comunicazione degli addebiti e una supplementare, e adottò infine la decisione impugnata il 27 giugno 2019. Nel dispositivo, la Commissione dichiarò che Canon aveva violato, quantomeno per negligenza, l’articolo 4, paragrafo 1, per mancata notifica preventiva, e l’articolo 7, paragrafo 1, per realizzazione anticipata della concentrazione.
Motivi del ricorso
Canon articolava tre motivi principali:
- assenza di violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004;
- violazione dell’articolo 14 del regolamento, con riferimento alle ammende e alla loro quantificazione;
- violazione dell’articolo 18 del regolamento n. 139/2004 e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta, sotto il profilo dei diritti della difesa. La parte più rilevante della sentenza riguarda il primo motivo, sviluppato attorno alla nozione di realizzazione anticipata e di unica concentrazione.
Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 139/2004, una concentrazione implica una modifica duratura del controllo, ma che, secondo la sentenza Ernst & Young, la realizzazione di una concentrazione può verificarsi anche prima dell’acquisizione finale del controllo, quando un’operazione contribuisce, in tutto o in parte, a tale modifica. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza Cementbouw sul carattere unitario di operazioni giuridicamente distinte ma interdipendenti, nonché Marine Harvest e Aer Lingus, per chiarire i rapporti tra acquisizione del controllo, realizzazione dell’operazione e ambito applicativo dell’articolo 7.
Ragionamento del Tribunale sulla violazione degli articoli 4 e 7
Il Tribunale respinge l’argomento centrale di Canon secondo cui una realizzazione anticipata sarebbe possibile solo se l’operazione intermedia trasferisse già il controllo. Precisa che la nozione di "realizzazione di una concentrazione" è autonoma rispetto a quella di "acquisizione del controllo": la prima può avvenire in più tappe e ricomprende anche operazioni che contribuiscono alla modifica del controllo, senza necessità che una singola fase sia di per sé sufficiente a trasferirlo. Il Tribunale afferma inoltre che il controllo efficace previsto dal regolamento verrebbe vanificato se si potesse eludere il divieto di esecuzione anticipata mediante una serie di operazioni parziali. Per questo motivo, anche le operazioni intermedie di una struttura unitaria possono ricadere nell’articolo 7, paragrafo 1, se presentano un vincolo funzionale diretto con il risultato finale.
Unicità della concentrazione e struttura in due fasi
Il Tribunale conferma che la Commissione poteva qualificare l’operazione come un’unica concentrazione, poiché le varie tappe erano interdipendenti e inserite in un unico progetto economico. Rileva che la decisione impugnata non si fondava solo sul considerando 20 del regolamento, ma soprattutto sull’articolo 3 interpretato alla luce della giurisprudenza. Il riferimento al punto 35 della comunicazione consolidata sui criteri di competenza veniva considerato solo sussidiario e non decisivo. Secondo il Tribunale, l’operazione intermedia era necessaria per la riuscita dell’operazione complessiva: serviva a consentire il trasferimento iniziale dei titoli, il versamento irreversibile del prezzo e la successiva acquisizione del controllo finale. Anche la circostanza che Canon potesse determinare l’identità dell’acquirente finale e assumesse il rischio economico dell’operazione deponeva per il carattere unitario della transazione.
Diritti della difesa, legalità e legittimo affidamento
Dalla parte fornita emerge che Canon deduceva anche la violazione dell’articolo 18 del regolamento e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. Il Tribunale, nel dispositivo riportato, respinge integralmente il ricorso, il che implica il rigetto di tali censure insieme a quelle relative al merito e alle ammende. La decisione conferma quindi l’assenza di vizi del procedimento amministrativo tali da incidere sulla legittimità della sanzione.
Decisione e conseguenze pratiche
Il Tribunale respinge il ricorso in toto e condanna Canon alle spese della Commissione, mentre il Consiglio sopporta le proprie spese. In termini pratici, la pronuncia rafforza l’approccio severo della Commissione verso strutture di acquisizione complesse, ribadendo che la frammentazione dell’operazione in più fasi non impedisce l’applicazione degli obblighi di notifica e standstill quando le fasi sono funzionalmente e economicamente collegate.
Principio affermato
La realizzazione anticipata di una concentrazione, ai fini degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, non presuppone che l’acquirente abbia già ottenuto il controllo finale dell’impresa-obiettivo: è sufficiente che una o più operazioni della struttura complessiva contribuiscano, anche solo in parte, alla modifica duratura del controllo. Le operazioni strettamente collegate e inserite in un unico progetto economico possono quindi costituire un’unica concentrazione e, se attuate prima della notifica e dell’autorizzazione, comportare l’irrogazione di ammende ai sensi dell’articolo 14.
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